L.R. Liguria 22/2001
Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Liguria interventi regionali per promuovere tempo libero, educazione permanente degli adulti, attività culturali e iniziative per giovani e anziani. Prevede programmi quinquennali, contributi a soggetti non profit con attività nel territorio ligure e regole per domande, obblighi e rendicontazione. Molte disposizioni sulle deleghe alle Province sono state abrogate nel 2015.
Valorizzazione del tempo libero ed educazione permanente degli adulti in Liguria
Valorizzazione del tempo libero ed educazione permanente degli adulti in Liguria
La legge regionale ligure definisce un quadro di interventi per favorire un impiego qualificato del tempo libero, la formazione continua degli adulti, l’integrazione degli anziani nella vita socio-culturale e la crescita dei giovani e degli adolescenti. La disciplina è oggi in parte ridimensionata da successive modifiche e abrogazioni, soprattutto quanto alle funzioni delegate alle Province.
Finalità e ambito dell’intervento regionale
La Regione promuove la valorizzazione del tempo libero dei cittadini, con attenzione a anziani, giovani e altre categorie sociali che dispongono di “tempo non lavorato”, al fine di favorirne un uso qualificato. Sostiene inoltre la formazione permanente degli adulti, l’integrazione degli anziani nelle comunità di appartenenza e la promozione della cultura come strumento di pieno sviluppo della personalità. Riconosce e promuove anche iniziative per la crescita e l’inserimento sociale dei giovani e degli adolescenti.
Iniziative di interesse regionale e ruolo della Regione
Sono qualificate di interesse regionale le iniziative con rilevante valenza promozionale o che interessano territori di più Province. Gli atti relativi a tali iniziative devono indicare la Regione come soggetto promotore o partecipante all’organizzazione.
La Regione svolge una funzione di sostegno agli interventi culturali, formativi e ricreativi non professionali, con particolare riguardo alle attività svolte da soggetti senza scopo di lucro. Inoltre sostiene direttamente le iniziative di rilievo regionale.
Programmazione regionale
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un Programma regionale per la valorizzazione del tempo libero di durata quinquennale. Al Programma si applicano le disposizioni della legge regionale sulla programmazione.
Il Programma quinquennale individua in particolare:
- strategie, obiettivi e azioni prioritarie;
- ruolo di istituzioni, Università della Terza Età, associazioni e altri soggetti del settore;
- modalità per sviluppare un sistema informativo sul tempo libero;
- linee generali di coordinamento tra educazione non formale degli adulti nel tempo libero, educazione degli adulti nel sistema scolastico e formazione professionale;
- priorità per le azioni rivolte a giovani e adolescenti;
- criteri di riparto dei fondi stanziati.
Attività finanziate e settori di intervento
La formazione e l’educazione permanente si realizzano anche attraverso lo sviluppo delle infrastrutture culturali e la crescita delle associazioni e degli altri soggetti che offrono educazione non formale. Le finalità sono la diffusione della cultura, l’inserimento degli anziani nella vita socio-culturale, l’accesso all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e lo sviluppo dell’autonomia progettuale e intellettuale delle persone.
Tra le attività rientrano anche la formazione e l’educazione permanente degli adulti tramite le Università della Terza Età. Sono inoltre favorite le attività ricreative volte a valorizzare il tempo libero di giovani e adolescenti.
La Regione sostiene associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono iniziative aperte a tutti e gratuite, tra cui:
- educazione musicale e avviamento all’esecuzione musicale, soprattutto per i giovani;
- formazione sui linguaggi dei mass-media, con coinvolgimento diretto dei partecipanti e uso di tecnologie informatiche e audiovisive;
- iniziative di formazione e divulgazione culturale, anche in collaborazione con istituti scolastici;
- studi, ricerche, convegni, seminari e altre iniziative per l’educazione permanente e il confronto tra culture generazionali;
- attività formative e di educazione permanente degli adulti prive di finalità professionali, cioè non dirette al conseguimento di un titolo con valore legale;
- iniziative per l’escursionismo e per un concreto impegno ecologico di recupero ambientale del territorio regionale;
- iniziative per una maggiore integrazione sociale degli anziani e per il dialogo intergenerazionale;
- iniziative di promozione, sostegno e valorizzazione della tradizione e della musica corale bandistica, compresa l’educazione musicale, l’avviamento al canto e all’uso degli strumenti musicali da parte di corali e bande.
Università della Terza Età
Le Università della Terza Età sono qualificate come associazioni o enti senza fini di lucro, con finalità culturali, dotati di ordinamento autonomo tramite propri statuti e regolamenti. Hanno carattere volontaristico e autonomia gestionale, organizzativa e didattica. La frequenza dei corsi è gratuita.
Per l’accesso ai contributi regionali devono, oltre ai requisiti generali, riservare parte dell’attività allo studio delle realtà culturali, socio-economiche e artistiche della Liguria e impiegare docenti in possesso di laurea o di esperienza specialistica nelle discipline trattate.
Beneficiari dei contributi e requisiti di accesso
I contributi sono concessi a soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che realizzano le iniziative previste dalla legge nel territorio ligure.
I soggetti privati devono:
- avere sede e svolgere l’attività nel territorio regionale;
- possedere atto costitutivo o statuto;
- svolgere l’attività da almeno due anni.
Procedure di concessione ed erogazione
Sulla base dei criteri fissati dal Programma quinquennale, la Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo regionale e provinciale e le modalità di erogazione dei contributi.
Obblighi dei beneficiari
La concessione dei contributi comporta l’obbligo di realizzare le iniziative finanziate; in caso contrario i contributi sono revocati. I beneficiari devono trasmettere alla Regione una relazione finale sull’utilizzo delle somme, corredata da idonea documentazione di spesa, secondo i termini stabiliti dalla Giunta regionale.
Norme transitorie e prima applicazione
In prima applicazione, il Programma regionale doveva essere approvato entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge. Le procedure pendenti alla data di entrata in vigore restavano disciplinate dalla normativa previgente e si applicava il Programma pluriennale approvato nel 1995.
I modelli di domanda di contributo dovevano essere pubblicati nel Bollettino ufficiale contestualmente alla legge. Per l’anno 2001 erano ritenute valide le domande presentate ai sensi della precedente legge regionale n. 25 del 1994; inoltre, solo per il 2001, le iniziative già concluse ma per le quali la domanda fosse stata presentata prima dell’approvazione del Programma erano comunque esaminate secondo le nuove procedure.
Abrogazioni e assetto vigente
La legge regionale n. 25 del 1994, che disciplinava la precedente materia, è stata espressamente abrogata. Nel testo consolidato risultano inoltre abrogati, dalla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15, gli articoli relativi alle funzioni delegate alle Province, al comitato tecnico regionale, alle disposizioni per l’esercizio delle deleghe, ai rapporti finanziari delle deleghe e alla relazione annuale.
Aspetti finanziari
La copertura degli oneri per l’attuazione della legge era originariamente assicurata mediante utilizzo di fondi di bilancio, variazioni di capitoli di spesa e stanziamenti specifici per l’anno 2000 e 2001; per gli esercizi successivi si rinviava alla legge di bilancio e ai relativi bilanci. Erano inoltre previsti la soppressione di alcuni capitoli di spesa e il mantenimento in bilancio degli stessi fino all’esaurimento dei residui.
Valutazione di attualità
La disciplina conserva interesse generale come quadro di principio e di programmazione per la promozione del tempo libero e dell’educazione permanente in Liguria. Tuttavia la parte sulle deleghe provinciali e alcuni organismi attuativi è stata abrogata; risultano inoltre riferimenti finanziari iniziali ormai storicizzati e legati a esercizi di bilancio conclusi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 lug 2001L.R. Liguria 21/2001
- Legge · 3 ago 2001L.R. Liguria 23/2001
- Legge · 13 lug 2001L.R. Liguria 20/2001
- Legge · 6 ago 2001L.R. Liguria 27/2001
- Legge · 6 ago 2001L.R. Liguria 26/2001
- Legge · 6 ago 2001L.R. Liguria 25/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →