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Legge

L.R. Liguria 23/2001

Ulteriori modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1990, n. 38 (testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), 20 giugno 1994, n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e 16 febbraio 1987, n. 3 recante disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali.

Normativa regionaleL.R. Liguria 23/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale introduce nel 2001 ulteriori modifiche alle discipline su gruppi consiliari, dirigenza regionale e trattamento economico di consiglieri e componenti della Giunta. Prevede anche norme finanziarie per il solo bilancio 2001, una norma transitoria con decorrenze dal 1° gennaio e 1° settembre 2001 e il recupero, entro 36 mesi, di alcune trattenute ai componenti di Giunta non consiglieri.

Modifiche a disciplina dei gruppi consiliari, dirigenza regionale e trattamento economico dei consiglieri/giunta

Modifiche a gruppi consiliari, dirigenza regionale e trattamento economico degli organi politici

La legge regionale 3 agosto 2001, n. 23 interviene su tre diversi complessi normativi regionali: funzionamento e assegnazione di personale ai gruppi consiliari, ordinamento degli uffici e della dirigenza regionale, trattamento economico dei consiglieri regionali e di alcuni componenti della Giunta. La disciplina risultante ha efficacia nel territorio della Regione interessata e include anche disposizioni finanziarie limitate all’esercizio 2001.

Interventi sulla disciplina dei gruppi consiliari

La legge modifica più disposizioni della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, incidendo sull’organizzazione e sul sostegno economico ai gruppi consiliari. Vengono sostituiti o integrati articoli relativi al funzionamento dei gruppi, al personale assegnato e ad alcuni profili operativi della relativa disciplina.

In particolare:

  • è sostituito il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 38/1990;
  • sono apportate modifiche agli articoli 5 e 8 della disciplina previgente, con l’inserimento di un articolo 5-bis e di un comma 3-bis all’articolo 8;
  • viene sostituito il termine previsto da una delle disposizioni richiamate dalla legge.

È inoltre abrogata la tabella allegata alla l.r. 38/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Decorrenza delle modifiche ai gruppi consiliari e regime transitorio

La legge stabilisce una specifica decorrenza per alcune delle modifiche introdotte alla l.r. 38/1990:

  • le disposizioni dell’articolo 2, comma 1, lettera a), come modificate, decorrono dal 1° gennaio 2001;
  • eventuali economie sulla competenza 2001 sono riassegnate alla competenza 2002;
  • le modifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e all’articolo 5, come modificati, decorrono dal 1° settembre 2001.

La legge contiene inoltre un’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 38/1990: la retribuzione prevista da tale disposizione è assicurata dalla Regione anche in caso di congedi parentali.

Modifiche alla disciplina della dirigenza e degli uffici regionali

Un secondo blocco di interventi riguarda la legge regionale 20 giugno 1994, n. 26, sull’ordinamento degli uffici regionali e sulla dirigenza. La legge inserisce tre nuovi commi nell’articolo 18 della disciplina regionale, quindi rafforza e integra la regolazione di alcuni profili dell’assetto dirigenziale.

È inoltre contenuta una norma interpretativa riferita all’articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 maggio 1997, n. 18: il trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali che non esercitino l’opzione è pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti generali dello Stato, con distinzione tra livello di funzione B per i segretari generali e livello C per i dirigenti generali, secondo i criteri di determinazione previsti dalla normativa statale richiamata.

Trattamento economico dei consiglieri regionali e componenti della Giunta

La legge interviene anche sulla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3, in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali. Viene soppressa una clausola che escludeva l’applicazione di alcune disposizioni del capo II e del capo III a determinati soggetti.

Inoltre, per i componenti della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale, è disposto il recupero d’ufficio delle trattenute previste dalla legge regionale per il periodo compreso tra l’assunzione dell’incarico e l’entrata in vigore della legge del 2001. Il recupero deve essere effettuato entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Ulteriori modifiche alla disciplina del trattamento economico

La legge modifica anche l’articolo 4 della l.r. 3/1987, con un intervento di coordinamento sulla disciplina del trattamento economico regionale. Il testo consolidato risultante va letto insieme alle altre modifiche intervenute successivamente sulla medesima materia.

Norma di abrogazione

Sono espressamente abrogati gli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n. 9, che avevano introdotto ulteriori modificazioni alla l.r. 38/1990.

Norme finanziarie per l’esercizio 2001

Per far fronte agli oneri della legge, lo stato di previsione della spesa del bilancio 2001 viene variato mediante prelevamenti e riduzioni di stanziamento su vari capitoli, con incremento del capitolo relativo ai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e istituzione di tre nuovi capitoli per le segreterie politiche.

In sintesi:

  • è prelevata la somma di lire 1.000.000.000 dal fondo per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso;
  • sono operate diverse riduzioni su capitoli di spesa corrente e obbligatoria;
  • il capitolo 25 sui contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari è incrementato di lire 600.000.000;
  • sono istituiti i capitoli per i compensi delle segreterie politiche dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, con stanziamenti rispettivamente di lire 200.000.000, lire 350.000.000 e lire 250.000.000.

Per gli esercizi successivi, gli oneri sono coperti tramite i relativi bilanci per il capitolo 25 e tramite legge di bilancio per i capitoli 35, 120 e 125.

Entrata in vigore e valutazione di attualità

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Pur contenendo modifiche ancora utili come testo storico-consolidato, presenta anche parti sostanzialmente superate o a efficacia temporalmente circoscritta, in particolare la disciplina finanziaria riferita all’esercizio 2001 e il recupero da effettuarsi entro 36 mesi. Per tale ragione, nel complesso, l’atto è da considerarsi oggi deprecato come fonte praticabile autonoma.

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