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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24610/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per riesame per difetto di procura speciale. Il sequestro preventivo impugnato riguardava somme di denaro nella disponibilità della ricorrente fino a euro 157.992,88 e, per equivalente, beni pari al profitto derivante dall'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni d'imposta 2021 e 2022 (evasione IVA e IRES) con contestuale applicazione della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n.231/2001. La difesa ha sostenuto di aver depositato via PEC, contestualmente all'istanza di riesame, un atto di nomina e una procura speciale (file pdf nativo e digitalmente firmato) secondo le modalità previste dal d.lgs. n.150/2022 e dal D.M. 217/2023, e ha altresì dedotto che la società, essendo indagata, non avrebbe necessitato di procura speciale per la proposizione dell'istanza, essendo sufficiente la nomina fiduciaria; ha inoltre richiamato la riduzione del quantum di sequestro disposta per altri indagati

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando il principio della Sezione Unite (sent. Gabrielloni, Sez. U. n. 33041/2015), ha affermato che, in tema di responsabilità degli enti, è ammissibile la richiesta di riesame presentata dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente anche in assenza di un previo atto formale di costituzione, purché non sia stata precedentemente comunicata l'informazione di garanzia di cui all'art. 57 d.lgs. n.231/2001. La Corte ha constatato che la ricorrente aveva depositato presso la PEC del Tribunale del riesame di Potenza, in data 04/11/2024, l'istanza di riesame unita al decreto di sequestro, all'ordinanza e all'atto di nomina con la procura speciale conferita al difensore. Ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Potenza per il giudizio di merito ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale richiamata per la fattispecie di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (delitto di cui si sarebbe giovata la società)

  • art. 5 lett. a) e art. 25‑quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001

    Fondamento della responsabilità amministrativa dell'ente per i profitti tratti dal reato; la contestazione del sequestro è connessa a questa responsabilità

  • art. 324 c.p.p.

    Regola la competenza e il procedimento di riesame del decreto di sequestro preventivo; la Corte ha disposto la trasmissione al Tribunale competente per il giudizio ex art. 324, comma 5

  • art. 96 c.p.p.

    Disciplina la nomina del difensore; la Corte ha ritenuto ammissibile la proposizione del riesame dal difensore fiduciario nominato dal rappresentante dell'ente

  • art. 39 d.lgs. n. 231/2001

    Prevede l'atto formale di costituzione dell'ente nel procedimento; la Corte ha precisato che l'assenza di tale atto non è impeditiva se ricorre la situazione prevista dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U.)

  • art. 57 d.lgs. n. 231/2001

    Prevede l'informazione di garanzia; la Corte ha richiamato il criterio secondo cui la nomina del difensore di fiducia è sufficiente purché l'informazione di garanzia non sia stata comunicata precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro

  • art. 87 d.lgs. n. 150/2022

    Norme tecniche sulla trasmissione telematica degli atti; la difesa aveva richiamato il rispetto delle specifiche tecniche per il deposito via PEC di file pdf nativi e firme digitali

  • D.M. 217/2023

    Decreto attuativo delle specifiche tecniche per i documenti informatici; rilevante per la validità del deposito via PEC della procura speciale in formato digitale firmato

  • art. 178 lett. b), art. 591, art. 100, art. 122, artt. 125, comma 3, e 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nei motivi di cassazione relativi a violazione di legge, vizi di motivazione e ammissibilità dei mezzi di impugnazione

  • Sez. U. n. 33041 del 28/05/2015 (Gabrielloni, Rv. 264309)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio cardine: la richiesta di riesame può essere proposta dal difensore fiduciario nominato dall'ente anche senza formale costituzione, salvo che non sia stata comunicata l'informazione di garanzia

Massime di principio

  • Per gli enti (d.lgs. n.231/2001) la nomina di un difensore di fiducia da parte del rappresentante è, in linea di principio, idonea a proporre il riesame di un sequestro preventivo anche in assenza di una formale costituzione dell'ente, a condizione che non sia stata previamente comunicata l'informazione di garanzia. Pertanto, quando non è stata ancora notificata l'informazione di garanzia, la procura speciale non è sempre indispensabile per l'impugnazione del sequestro
  • Se si deposita la procura speciale come file separato, è essenziale rispettare le modalità tecniche previste per la trasmissione telematica (d.lgs. n.150/2022 e D.M. 217/2023): file PDF nativo, firma digitale e invio alla PEC del giudice/tribunale competente, allegando espressamente la procura all'istanza di riesame per evitare contestazioni di inammissibilità
  • Anche se in casi affini altri Tribunali hanno ammesso la stessa procura per posizioni correlate, tale circostanza può essere usata a supporto dell'esistenza e validità dell'atto ma non sostituisce il rispetto formale delle regole di deposito; la migliore prassi è allegare procura e nomina nello stesso documento o in modo chiaramente collegato all'istanza
  • Quando la società è indagata, esiste una possibilità interpretativa (e giurisprudenziale consolidata) secondo cui la nomina fiduciaria del difensore è sufficiente per impugnare provvedimenti cautelari prima della comunicazione dell'informazione di garanzia; tuttavia, per minimizzare il rischio di inammissibilità, è consigliabile fornire comunque una procura speciale esplicita
  • Sulle questioni di quantificazione del sequestro (calcolo del profitto e della confisca per equivalente), va tempestivamente eccepita l'eventuale discrasia rispetto alle riduzioni concesse ad altri indagati e chiesta la verifica del criterio di proporzionalità/adeguatezza del sequestro in sede di riesame o giudizio di merito

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