Sentenza del 20/01/2016 n. 972 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa al 2003, rideterminando i ricavi sulla base delle percentuali di valore aggiunto e di ricarico applicate ai prodotti maggiormente commercializzati. La ricostruzione era stata effettuata mediante medie ponderate e raggruppamenti di categorie merceologiche simili. Dopo l'accoglimento del ricorso della società da parte della CTP e la conferma della decisione da parte della CTR Campania, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: difetto assoluto di motivazione, motivazione insufficiente e violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza della CTR, poiché fondata non solo sul richiamo alla decisione di primo grado, ma anche sulla modestia dei maggiori ricavi rispetto al volume d'affari, sull'utilizzo di medie ponderate e raggruppamenti merceologici comportanti rilevanti forfetizzazioni e sulla correttezza della contabilità della società. La Corte ha inoltre ritenuto non decisiva la censura relativa alla regolarità formale della contabilità, poiché non incideva sulle autonome ragioni della decisione. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.645,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente perché indicava plurimi elementi argomentativi, anche se sintetici.
Art. 111 Cost.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. La Corte ha escluso che vi fosse un difetto assoluto di motivazione.
Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge, nullità della sentenza o del procedimento e vizio della motivazione. Le censure dell'Agenzia non hanno superato il vaglio della Corte.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i motivi relativi ai vizi di motivazione, l'indicazione chiara delle ragioni della censura. La Corte ha ritenuto tale requisito rispettato per il secondo motivo.
Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972
Consente la rettifica dell'imponibile IVA anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando sussistano elementi idonei a fondare la ricostruzione. Tuttavia, la censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava le ulteriori autonome ragioni poste dalla CTR a fondamento della decisione.
Massime di principio
- Una ricostruzione induttiva dei ricavi basata su medie ponderate, percentuali di ricarico e accorpamenti di categorie merceologiche deve essere sostenuta da elementi concreti e verificabili; se produce risultati soltanto verosimili o fortemente forfetari, può non essere sufficiente a fondare la rettifica.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce automaticamente all'Amministrazione finanziaria di procedere a una rettifica, ma la rettifica deve comunque poggiare su presunzioni gravi, precise e concordanti e su una metodologia non meramente empirica.
- La modestia dello scostamento tra ricavi accertati e ricavi dichiarati, considerata insieme ad altri elementi, può incidere sulla valutazione della congruità e attendibilità dell'accertamento.
- Nel ricorso per cassazione occorre contestare tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata; la censura di una sola ratio decidendi è inammissibile se le altre ragioni restano idonee a sorreggere la decisione.
- Il fatto che i dati utilizzati dall'Ufficio siano stati forniti dal contribuente o acquisiti in contraddittorio non rende automaticamente rigorosa la ricostruzione: anche tali dati devono essere elaborati con criteri logicamente coerenti e sufficientemente attendibili.
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