L.R. Lazio 17/2022
Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e l'esercizio dell'apicoltura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina l’apicoltura nel Lazio, promuove tutela della biodiversità, sostegni economici, formazione, ricerca, nomadismo e misure contro malattie e pesticidi. Regola autoconsumo e attività commerciale, identificazione degli apiari, tutela dell’Apis mellifera ligustica, sanzioni e un Piano triennale. Prevede contributi nel rispetto degli aiuti di Stato e abroga la previgente l.r. 75/1988.
Salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura nel Lazio
Salvaguardia, valorizzazione ed esercizio dell’apicoltura nel Lazio
La legge regionale disciplina in modo organico l’apicoltura nel territorio del Lazio, riconoscendola come attività agricola e zootecnica di interesse regionale. Interviene su tutela ambientale, biodiversità, sostegni economici, procedure amministrative, formazione, ricerca, controlli e sanzioni.
Finalità generali e ambito di intervento
La Regione riconosce e valorizza l’apicoltura per il suo ruolo nella conservazione degli equilibri ambientali, degli ecosistemi e dell’agricoltura, nonché per lo sviluppo del settore agro-zootecnico e delle filiere produttive. La disciplina si muove nel rispetto della normativa europea e statale, in particolare della legge n. 313/2004.
Tra gli obiettivi principali figurano:
- la salvaguardia del patrimonio apistico regionale e della biodiversità, con particolare attenzione all’Apis mellifera ligustica e ai suoi endemismi locali;
- lo sviluppo degli allevamenti e delle produzioni apistiche;
- il sostegno al nomadismo apistico;
- la tutela della biodiversità tramite api e altri insetti pronubi;
- il supporto tecnico agli apicoltori;
- l’insediamento dei giovani nel settore;
- il contrasto a malattie, morie e spopolamento degli alveari;
- la formazione professionale e la ricerca scientifica;
- l’adesione al metodo biologico.
La Regione favorisce inoltre l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei piani di rimboschimento, nella gestione delle aree protette, nelle colture officinali, sementiere e nel verde urbano, compatibilmente con le vocazioni territoriali e la biodiversità vegetale.
Definizioni rilevanti
La legge precisa alcune nozioni operative fondamentali per l’applicazione della disciplina. In particolare definisce:
- apiario in stato di abbandono;
- apiario nomade e apiario stanziale;
- apicoltore;
- autoconsumo, con limiti massimi di alveari e condizioni di ubicazione;
- bugno villico, favo da nido, sciame, nucleo, nomadismo, apicidio;
- forme associate del settore apistico.
Sono richiamate anche le definizioni dell’anagrafe apistica nazionale e viene chiarito che la produzione primaria comprende le attività svolte in azienda relative ai prodotti dell’apicoltura, compreso confezionamento e imballaggio.
Per autoconsumo la produzione non è destinata alla commercializzazione e riguarda allevamenti non nomadi di massimo:
- 10 alveari sotto i 400 metri s.l.m.;
- 15 alveari sopra i 400 metri s.l.m.;
- con gestione da parte di un nucleo familiare nel periodo produttivo.
Interventi promossi dalla Regione e tipologie di contributi
La Regione promuove un ampio ventaglio di interventi, sia tramite progetti diretti sia tramite contributi. Gli interventi riguardano ricerca, sperimentazione, biomonitoraggio, assistenza tecnica, diffusione del nomadismo, valorizzazione delle piante nettarifere e pollinifere, formazione, divulgazione e filiere produttive.
Tra i progetti previsti figurano:
- ricerca e sperimentazione per migliorare prodotti dell’alveare e derivati;
- conservazione e miglioramento genetico dell’Apis mellifera ligustica;
- monitoraggio dello stato di conservazione di api e habitat;
- sviluppo dell’impollinazione naturale per incrementare le produzioni agricole;
- misure di biosicurezza e prevenzione delle malattie;
- biomonitoraggio ambientale tramite api, anche con stazioni apistiche e arnie high tech;
- assistenza tecnica e sanitaria agli apicoltori;
- promozione del nomadismo;
- valorizzazione di piante autoctone di interesse nettarifero e pollinifero;
- divulgazione dei prodotti dell’alveare;
- formazione e aggiornamento professionale;
- costituzione di filiere produttive e strumenti di tracciabilità.
I contributi possono riguardare, tra l’altro:
- premi assicurativi per danni agli alveari;
- adeguamento igienico-sanitario dei locali di lavorazione;
- macchinari e attrezzature per trasformazione e commercializzazione;
- acquisto di arnie, telaini, cera, nuclei e alveari;
- acquisto e allevamento di api regine ligustiche certificate;
- gestione di apiari di tutela e conservazione;
- conservazione in situ/on farm dell’Apis mellifera ligustica;
- conversione di apiari con sostituzione di famiglie o regine alloctone/ibride;
- presidi sanitari e alimentazione delle api;
- laboratori consortili;
- semina e impianto di piante mellifere autoctone;
- sviluppo di filiere e sistemi di rintracciabilità;
- gestione e monitoraggio del nomadismo.
Piano triennale per l’apicoltura
Nelle more dell’approvazione del Piano agricolo regionale, la Giunta regionale approva un Piano triennale per l’apicoltura, sentita la commissione consiliare competente e la Consulta apistica regionale.
Il Piano individua:
- gli interventi da finanziare o realizzare direttamente;
- le priorità;
- criteri e modalità per i contributi, incluse revoca e recupero;
- le risorse disponibili, anche europee e statali;
- le condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni;
- criteri di controllo, analisi e monitoraggio.
Beneficiari dei contributi
Possono accedere ai contributi, in relazione alla tipologia di intervento:
- imprenditori apistici con sede legale e operativa nel Lazio;
- enti pubblici o privati di ricerca operanti nel Lazio;
- associazioni di apicoltori con sede e attività nel Lazio;
- apicoltori singoli o associati e strutture pubbliche o private impegnati negli apiari di tutela e conservazione;
- soggetti aderenti alla rete di conservazione e sicurezza dell’Apis mellifera ligustica;
- apicoltori che intendano convertire i propri apiari verso la sottospecie ligustica certificata.
Consulta apistica regionale
È istituita presso l’assessorato regionale competente la Consulta apistica regionale, con funzione consultiva in materia di apicoltura. È composta da rappresentanti della Regione, di ARSIAL, dell’IZSLT, delle ASL, delle associazioni di apicoltori, delle organizzazioni agricole e della ricerca universitaria.
La Consulta:
- esprime pareri sul Piano, sul regolamento attuativo e sugli atti applicativi della legge;
- formula proposte su studio, sviluppo e sostegno del settore;
- propone iniziative di ricerca e tutela di api e insetti pronubi;
- propone interventi per perseguire le finalità della legge.
Dura in carica cinque anni, è rinnovabile e opera gratuitamente, senza oneri per il bilancio regionale.
Denunce, comunicazioni e divieti di incentivo
Chiunque detenga apiari e alveari deve denunciarli al servizio veterinario della ASL competente, anche tramite associazioni riconosciute, secondo la disciplina dell’anagrafe apistica nazionale. Chi intende avviare l’attività apistica deve inoltre effettuare le comunicazioni previste per l’autoconsumo o per l’attività commerciale.
I soggetti che omettono denuncia o comunicazione non possono beneficiare dei contributi previsti per il settore, compresi quelli della legge regionale.
Attività per autoconsumo
L’apicoltura per autoconsumo richiede una comunicazione di inizio attività ai servizi veterinari della ASL competente, con indicazione della consistenza e ubicazione degli apiari e richiesta di codice identificativo tramite BDA. È ammesso un solo apicoltore per nucleo familiare.
Attività a fini commerciali
L’avvio dell’apicoltura commerciale e le successive variazioni sono subordinati alla presentazione di una SCIA al SUAP del comune competente, oppure al diverso sistema autorizzativo previsto dalla normativa regionale in materia agricola, comprensiva di notifica sanitaria e richiesta di codice identificativo.
Se non occorrono interventi edilizi o infrastrutturali indispensabili, si applicano le modalità previste dalla disciplina regionale sul coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura. La registrazione nella BDA è effettuata dai servizi veterinari o nell’ambito del procedimento autorizzativo.
Le attività multifunzionali di produzione dei prodotti dell’apicoltura, considerate produzione primaria, devono rispettare i requisiti igienici del regolamento europeo richiamato.
Identificazione degli apiari, BDA e trasferimenti
Il proprietario o detentore deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo previsto dalla normativa nazionale ed è responsabile dell’identificazione.
Gli apicoltori già registrati nella BDA devono registrare o aggiornare i dati richiesti, compreso il censimento annuale.
In caso di cessione o trasferimento di alveari e api, l’apicoltore deve:
- registrare l’operazione in BDA;
- garantire che, al momento della cessione, api e alveare non presentino sintomi di malattie soggette a denuncia;
- rispettare le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
Tutela dell’Apis mellifera ligustica
La Regione tutela l’Apis mellifera ligustica con misure di conservazione delle popolazioni locali, miglioramento genetico, diffusione del materiale selezionato e riduzione dell’erosione genetica.
Possono essere istituite:
- zone di conservazione attorno agli apiari di allevamento, riproduzione e fecondazione;
- zone di rispetto per stazioni collettive di fecondazione;
- zone di conservazione in situ su richiesta di ARSIAL e IZSLT.
Nelle zone istituite non è consentito allevare o detenere api diverse dall’Apis mellifera ligustica. Il regolamento disciplina criteri, modalità di istituzione e controlli. È previsto anche un termine massimo di due anni dall’entrata in vigore della legge per l’adeguamento ad alcune prescrizioni di tutela.
Tutela delle api e degli insetti pronubi dai fitosanitari
La legge vieta trattamenti con prodotti fitosanitari insetticidi o acaricidi dannosi per api e insetti pronubi su colture arboree, arbustive ed erbacee, sementi, piante consociate o infestanti e piante spontanee, durante la fioritura e alle condizioni indicate.
Il divieto vale anche in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero. Il regolamento dovrà disciplinare:
- le zone di rispetto attorno ad aree di rilevante interesse apistico;
- le modalità di denuncia e accertamento delle morie, incluse quelle da avvelenamento;
- la segnalazione dei sospetti avvelenamenti o degli spopolamenti.
I trattamenti devono comunque rispettare etichetta del prodotto, Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e normativa statale di attuazione.
Ricerca scientifica
Gli apiari detenuti per sperimentazione da enti di ricerca devono essere dichiarati alla ASL competente e rendicontare periodicamente le attività. Non possono essere impiegati per alimentazione umana.
Sono esclusi dalla regola generale gli apiari:
- destinati alla ricerca osservazionale;
- destinati alla tutela e conservazione in situ dell’Apis mellifera ligustica;
- detenuti da apicoltori che partecipano temporaneamente a specifiche azioni di ricerca, con ritorno alla produzione alimentare secondo il programma operativo.
Formazione e aggiornamento professionale
La Regione promuove percorsi formativi per apicoltori ed esperti apistici. Agli esperti apistici è affidata l’assistenza tecnica agli allevamenti e il supporto alle attività di vigilanza.
Il regolamento definirà:
- criteri e modalità dei percorsi formativi;
- criteri per l’elenco regionale degli esperti apistici;
- contenuti e modalità di aggiornamento.
ARSIAL è l’ente deputato alla formazione e all’aggiornamento degli esperti apistici.
Ruolo di IZSLT e ARSIAL
L’IZSLT svolge attività di assistenza tecnica, analitica e ricerca sui progetti di ricerca previsti dalla legge, con particolare riguardo alla sperimentazione di strategie di contrasto alle malattie delle api, anche in collaborazione con i servizi veterinari.
ARSIAL svolge attività di tutela, conservazione e valorizzazione dell’Apis mellifera ligustica e dei relativi prodotti, in collaborazione con IZSLT e con gli apicoltori aderenti alla rete di conservazione e sicurezza.
Vigilanza, controlli e sanzioni
La vigilanza sul rispetto della legge è affidata ai servizi veterinari delle ASL competenti, ferme restando le competenze degli organi preposti all’accertamento delle sanzioni amministrative. Per la vigilanza possono collaborare IZSLT, ARSIAL ed esperti apistici.
Sono previste sanzioni amministrative per numerose violazioni, tra cui:
- omissione degli adempimenti per autoconsumo;
- omissione degli adempimenti per l’attività commerciale;
- apiari in stato di abbandono;
- mancata denuncia o comunicazione degli alveari;
- violazione delle distanze minime;
- omessa segnalazione di morie o sospetti avvelenamenti;
- violazioni igienico-sanitarie;
- uso di bugni villici in luogo di arnie a favo mobile;
- violazioni delle regole sulle zone di tutela dell’Apis mellifera ligustica;
- apicidio;
- violazioni dei divieti sui trattamenti fitosanitari.
Gli introiti delle sanzioni possono concorrere al finanziamento delle attività di tutela e valorizzazione dell’apicoltura.
Regolamento attuativo, transitorio e abrogazioni
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione, sentita la commissione consiliare e la Consulta. Il regolamento disciplina, tra l’altro:
- apiari abbandonati;
- impollinazione naturale;
- mappatura e valorizzazione delle aree di interesse nettarifero e pollinifero;
- cessione e trasferimento delle api;
- zone di rispetto e conservazione;
- tutela dalle sostanze tossiche di impiego agricolo e non;
- formazione ed elenco degli esperti apistici;
- regole del nomadismo e relativi controlli;
- distanze minime tra apiari;
- termine per l’adeguamento delle misure di tutela genetica.
Per i procedimenti ancora in corso alla data di entrata in vigore continua ad applicarsi la previgente l.r. 75/1988.
La nuova disciplina abroga la l.r. 75/1988 e le ulteriori disposizioni regionali che la modificavano.
Profili finanziari e aiuti di Stato
Gli oneri sono coperti mediante specifici fondi regionali per il settore apistico, alimentati da riduzioni di stanziamenti del fondo speciale regionale, con autorizzazioni di spesa per il 2022, 2023 e 2024. All’attuazione concorrono anche risorse della PAC 2023/2027, FEAGA e FEASR, oltre a possibili risorse connesse ad altre leggi regionali in materia di biodiversità, diversificazione agricola e biodistretti.
I contributi sono concessi nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato, con applicazione del regime di esenzione o, se necessario, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Nei casi soggetti a notifica, i contributi decorrono dalla pubblicazione sul BUR dell’avviso di autorizzazione.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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