L.R. Lazio 18/2000
Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea.(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel Lazio la regolarizzazione di occupazioni di alloggi ERP a uso assistenza abitativa già in essere al 30 settembre 1999, fissando requisiti, domanda, accertamenti e pagamento di indennità dovute. Prevede inoltre una sanatoria agevolata delle morosità per assegnatari di alloggi ERP del Comune di Roma riferite ai periodi anteriori all’entrata in vigore della legge, con termini e rateazioni limitati nel tempo.
Regolarizzazione di occupazioni e morosità negli alloggi ERP del Lazio
Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi ERP e sanatoria delle morosità
La legge regionale disciplina due misure straordinarie per il territorio del Lazio: la regolarizzazione di determinate occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa e l’estinzione agevolata di pregresse morosità relative agli alloggi ERP del Comune di Roma. La disciplina opera in deroga alla normativa regionale previgente richiamata nel testo ed è strutturata su presupposti temporali rigorosi, quindi riferita a situazioni ormai storicizzate.
Regolarizzazione delle occupazioni senza titolo o provvisorie
La prima parte della legge consente al comune di disporre l’assegnazione in regolarizzazione degli alloggi ERP occupati, alla data del 30 settembre 1999, senza titolo oppure sulla base di un provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa in via provvisoria o temporanea. La misura è riconosciuta solo se risultano presenti i requisiti di accesso previsti dalla legge regionale 12/1999 e le condizioni ulteriori indicate dalla legge stessa.
L’assegnazione in regolarizzazione è subordinata in particolare a:
- continuità dell’occupazione, senza soluzione di continuità, dallo stesso nucleo familiare dal 30 settembre 1999 fino all’assegnazione;
- possesso, alla data della domanda, dei requisiti di accesso di cui all’articolo 11 della l.r. 12/1999 limitatamente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1;
- recupero, da parte dell’ente gestore, dell’indennità di occupazione dalla data di inizio dell’occupazione, maggiorata del 30% del tasso legale vigente, oltre alle spese per i servizi a rimborso;
- assenza di pregiudizio per un soggetto legittimo assegnatario e assenza di destinazione dell’alloggio a categorie predeterminate o a riserva per emergenze abitative;
- presentazione di apposita domanda nei termini stabiliti.
Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve superare, alla data della domanda, il limite previsto per la decadenza dell’assegnazione.
Domanda, istruttoria e controlli
La domanda di regolarizzazione va presentata al comune e, per conoscenza, all’ente gestore mediante il modello predisposto dall’assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa. Il termine originario era di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; il testo annotato segnala che tale termine è stato riaperto dalla normativa successiva richiamata in nota.
L’accertamento dei requisiti viene svolto da una commissione comunale composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia; per il Comune di Roma era prevista la facoltà di istituire una commissione di nove componenti articolata in tre sottocommissioni. La commissione verifica completezza, regolarità e veridicità della documentazione e può acquisire autonomamente certificati storici di residenza e di stato di famiglia.
Gli enti gestori devono verificare l’effettiva e regolare occupazione degli alloggi, anche incrociando i dati anagrafici con quelli delle utenze dei pubblici servizi.
Pagamento dell’indennità e rateazione
Per ottenere la regolarizzazione, gli occupanti devono consentire il recupero dell’indennità di occupazione e delle spese a rimborso. Il pagamento può avvenire anche in forma dilazionata secondo scaglioni collegati all’importo dovuto:
- fino a lire 2 milioni: massimo 24 rate mensili;
- oltre lire 2 milioni e fino a 4 milioni: massimo 48 rate mensili;
- oltre lire 4 milioni: massimo 60 rate mensili.
Casi esclusi e gestione degli alloggi riservati
Gli alloggi occupati che rientrano tra quelli sottratti a un legittimo assegnatario già scelto, oppure destinati a categorie specifiche o già soggetti a riserva per emergenze abitative, non possono essere regolarizzati automaticamente. In questi casi il comune dispone lo sgombero e inserisce le domande in un apposito elenco. Per i soggetti inseriti nell’elenco, il comune dispone una riserva secondo il regolamento previsto dalla l.r. 12/1999; l’assegnazione può avvenire solo se il destinatario della riserva vi consente espressamente e opta per l’inserimento nell’elenco.
Prima di procedere alla regolarizzazione, il comune deve comunque verificare presso l’ente gestore che il legittimo assegnatario non sia decaduto per cessione dell’alloggio a terzi.
Rapporti con le precedenti regolarizzazioni comunali
Per i comuni che non abbiano ancora concluso le assegnazioni in regolarizzazione previste dalla precedente disciplina regionale del 1987, la legge impone di perfezionare prima i procedimenti già validamente avviati sulla base di quell’articolo, entro il 31 agosto 2008, a favore dei soggetti che abbiano presentato regolare domanda nei termini e con le modalità allora previste. Per tali assegnazioni i comuni possono avvalersi della commissione prevista per la nuova procedura.
Estinzione agevolata delle morosità degli assegnatari ERP del Comune di Roma
La seconda misura riguarda gli assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Roma che, alla data di entrata in vigore della legge, non abbiano adempiuto in tutto o in parte agli obblighi di pagamento di canoni e oneri accessori relativi al periodo anteriore a tale data. La regolarizzazione concerne le somme dovute per il periodo dal 1° gennaio 1996 fino alla data di entrata in vigore della legge, senza interessi legali o di mora.
Gli assegnatari possono:
- pagare in un’unica soluzione entro 60 giorni dalla richiesta di pagamento dell’ente gestore;
- chiedere, nello stesso termine di 60 giorni, la rateazione senza maggiorazioni per interessi.
La rateazione segue gli stessi scaglioni previsti per la regolarizzazione delle occupazioni:
- fino a lire 2 milioni: massimo 24 rate mensili;
- oltre lire 2 milioni e fino a 4 milioni: massimo 48 rate mensili;
- oltre lire 4 milioni: massimo 60 rate mensili.
Le somme dovute sono determinate sulla base dei dati contabili elaborati dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della legge, salvo errore materiale documentato dall’assegnatario.
Regime transattivo temporaneo e conseguenze dell’inadempimento
Per i primi dodici mesi dalla pubblicazione della legge, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario possono essere recuperate a titolo transattivo. Anche in questo caso è possibile presentare domanda di pagamento dilazionato entro il medesimo termine di 60 giorni, applicando le stesse modalità rateali già indicate.
In caso di inadempimento, gli enti gestori applicano le procedure previste dall’articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
Ambito oggettivo di applicazione
La disciplina sulle morosità si applica ai rapporti aventi a oggetto le unità immobiliari indicate nell’articolo 10 della l.r. 12/1999, quindi nell’ambito degli alloggi ERP richiamati dalla normativa regionale di settore.
Decorrenza e rilevanza pratica
La legge è stata pubblicata nel 2000 e contiene termini perentori e finestre temporali ormai trascorse, oltre a riferirsi a situazioni di occupazione e morosità già maturate entro date definite. Per effetto di tali limiti temporali, il provvedimento ha oggi un interesse prevalentemente storico e residuale, salvo eventuali effetti ancora pendenti di procedimenti allora avviati.
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