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Circolare

Circolare Inail n. 11 del 24 febbraio 2022

Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'estensione, con decorrenza 1° gennaio 2022, dell'assicurazione obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Definisce i soggetti assicurati (categorie A, B, C e attività di insegnamento/promozione e specifiche esibizioni musicali), i soggetti tenuti al versamento del premio, l'inquadramento tariffario, le retribuzioni imponibili per calcolo premi e prestazioni, gli adempimenti in prima applicazione, lo scambio dati INPS-INAIL e gli effetti sulla salute e sicurezza.

Estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione Inail a lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; modalità di attuazione

Punti principali

Decorrenza e base normativa

L'obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio 2022 ed è previsto dall'art. 66, comma 4, del DL 25/05/2021 n.73; modalità attuate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2022 e dalla delibera INAIL 23/11/2021, richiamando la normativa preesistente (DPR 1124/1965 e decreti interministeriali).

Soggetti assicurati

Sono assicurati i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (categorie indicate nei gruppi A e B del DM 15/03/2005 e il gruppo C per tempo indeterminato), nonché chi svolge attività retribuite di insegnamento/formazione accreditata e attività promozionali indicate dalla norma; incluse specifiche esibizioni musicali con le esenzioni contributive già previste dal DL 296/2006.

Presunzione di pericolosità

Per le attività elencate viene stabilita una presunzione legale di esposizione al rischio a decorrere dal 1° gennaio 2022, integrando l'elenco delle attività protette del DPR 1124/1965.

Soggetti tenuti al versamento del premio e qualificazione

Il premio assicurativo è a carico dei committenti e delle imprese presso le quali gli iscritti operano; per le attività di insegnamento/formazione lo versano enti accreditati o pubbliche amministrazioni, per attività promozionali i soggetti committenti. Tali soggetti sono considerati datori di lavoro ai fini del titolo I del DPR 1124/1965.

Obblighi di denuncia

L'obbligo di denuncia di infortunio o malattia professionale grava sul soggetto assicurante che versa il premio. Specifiche indicazioni sono fornite per gli infortuni in itinere e per i casi con più committenti/luoghi di lavoro.

Premi, inquadramento tariffario e tariffe applicabili

I premi seguono le modalità di cui all'art. 41 del DPR 1124/1965 e le tariffe del DM 27/02/2019 (gestioni Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività). Produzione spettacoli inquadrata generalmente in Industria; attività artistiche in Terziario; per attività non ricomprese si applica 'Altre attività'. Sono indicati riferimenti tariffari e tassi medi esemplificativi.

Retribuzione imponibile e criteri per le prestazioni

Per il calcolo del premio la retribuzione imponibile è costituita dai compensi corrisposti nell'anno solare, con rispetto del limite minimo giornaliero (49,91 euro per il 2022). Per la liquidazione delle prestazioni (indennità giornaliera, rendite, danno biologico) si applicano gli articoli 116-117 del DPR 1124/1965 con gli stessi criteri previsti per i subordinati.

Adempimenti in sede di prima applicazione

I committenti/imprese che al 1° gennaio 2022 si avvalgono di lavoratori autonomi dello spettacolo devono iscriversi o variare la posizione INAIL entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (termine derogatorio, quindi entro il 18/03/2022 senza sanzioni). Se la posizione è già attiva e con rischio presente, si procede tramite autoliquidazione 2022/2023.

Scambio dati e controlli

INAIL è autorizzata a trattare dati anagrafici e contributivi degli iscritti al Fondo spettacolo gestito dall'INPS per verifiche e controlli, con convenzione tra enti e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati. Comunicazioni obbligatorie e modello Unificato Lav rimangono strumenti per controllo.

Prestazioni riconosciute e salute e sicurezza

Ai lavoratori autonomi assicurati spettano le stesse prestazioni economiche, sanitarie e socio-sanitarie previste per gli assicurati INAIL (indennità giornaliera, indennizzo per danno biologico, rendite ai superstiti, ecc.). Si ribadisce l'applicabilità della normativa sulla salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008) anche ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

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