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Circolare

Circolare Inail n. 8 del 28 gennaio 2022

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Istruzioni operative.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le istruzioni operative per le sospensioni previste dalle leggi di fine 2021: rinvio dei versamenti scadenti fra il 1-31 dicembre 2021 (legge 17/12/2021, n.215) e sospensione degli adempimenti e versamenti dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (legge 30/12/2021, n.234) per i soggetti che operano in competizioni in corso. Specifica termini per pagamenti, possibili rateizzazioni, obblighi di comunicazione e modalità di versamento con codici F24.

Sospensione termini e versamenti premi assicurazione obbligatoria per federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive (istruzioni operative)

Punti principali

Quadro normativo

Richiamo alle disposizioni legislative: DL 21/10/2021 n.146 convertito (legge 17/12/2021 n.215), legge 30/12/2021 n.234 (commi 923-924), DPCM 24/10/2020 e circolare INAIL n.7/2021.

Beneficiari

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti in Italia che operano in competizioni sportive riconosciute e in corso nel periodo di riferimento.

Sospensione per dicembre 2021 (legge n.215)

La norma rinvia i versamenti con scadenza tra 1 e 31 dicembre 2021; nella pratica interessa la rata mensile di dicembre 2021 relativa alle rateazioni ordinarie (art.2, c.11 DL 338/1989) che deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 marzo 2022 (nota sulla previsione normativa di pagamento in nove rate a decorrere dal 31/3/2022 ma assenza di scadenze predeterminate nel periodo).

Sospensione 1/1/2022-30/4/2022 (legge n.234, commi 923-924)

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti con scadenza legale nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2022 per i soggetti che operano in competizioni in corso; comprende il versamento del premio di autoliquidazione 2021/2022.

Modalità di pagamento dei versamenti sospesi

I versamenti sospesi possono essere effettuati senza sanzioni e interessi: in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 oppure in rate fino a 7 mensili di pari importo (pari al 50% del totale) con ultima rata a dicembre 2022 per il residuo. Prima rata entro il 30/05/2022; rate successive entro l'ultimo giorno di ogni mese (rata di dicembre 2022 entro il 16/12). Importo minimo della rata: 50,00 euro. Non sono previsti rimborsi di quanto già versato.

Adempimenti sospesi e termini per la loro presentazione

Sospese la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2021/2022 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione relative al 2021. Tali adempimenti devono essere effettuati entro il 30 maggio 2022; i servizi online (Alpi per autoliquidazione e 'Riduzione per prevenzione') saranno disponibili dal 10 al 30 maggio 2022.

Soggetti non beneficiari

Le federazioni/enti che non ricadono nei presupposti della sospensione devono presentare dichiarazioni e domande entro il 28 febbraio 2022 e versare il premio di autoliquidazione 2021/2022 entro il 16 febbraio 2022, secondo le ordinarie scadenze normative.

Comunicazione obbligatoria per i beneficiari

I soggetti che applicano la sospensione devono inviare una comunicazione online entro il 30 aprile 2022 (servizio disponibile dal 1° febbraio al 30 aprile 2022), indicando la natura del beneficiario, la dichiarazione di operare in competizioni in corso (1/1/2022-30/4/2022), la competizione e la modalità di versamento scelta.

Istruzioni per il versamento (codici F24)

Versamenti tramite modello F24 con 'numero di riferimento': 999251 per il pagamento in unica soluzione entro il 30/05/2022; 999252 per i versamenti rateali (prima rata entro 30/05/2022, scadenze successive come previsto).

Esclusioni dalla sospensione

La sospensione non si applica alle rate relative ad altre specifiche rateizzazioni (art.97 DL 104/2020 e commi 26 e 37 della legge 30/12/2020 n.178).

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