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Legge

L.R. Molise 16/2003

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne" ed alla legge regionale 27 gennaio 2003, n. 5 concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1998, n. 7 ad oggetto: "Norme per la protezione e l'incremento della fauna ittica e per l'esercizio della pesca nelle acque interne"

Normativa regionaleL.R. Molise 16/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise 7 maggio 2003, n. 16 modifica la l.r. 30 luglio 1998, n. 7 e la l.r. 27 gennaio 2003, n. 5, imponendo sui canali di derivazione di acque pubbliche una doppia griglia e fissando limiti percentuali, chilometrici e distanze minime per le concessioni di tratti di corpi idrici e laghi. Disciplina generale ancora riferibile alla gestione della pesca nelle acque interne.

Modifiche alla disciplina della pesca nelle acque interne e delle concessioni di tratti idrici in Molise

Modifiche alla disciplina della pesca nelle acque interne in Molise

La legge regionale disciplina alcune integrazioni alla normativa molisana sulla protezione della fauna ittica e sull’esercizio della pesca nelle acque interne. Interviene su due profili principali: la sicurezza dei canali di derivazione di acque pubbliche e i limiti alle concessioni di tratti di corpi idrici per la pesca sportiva o associativa.

Canali di derivazione e tutela della fauna ittica

Per i canali di derivazione di acque pubbliche è previsto che siano muniti di una doppia griglia, collocata anche prima dei macchinari, allo scopo di evitare danni alla fauna ittica. La disposizione richiede inoltre che nel letto naturale del fiume resti una quantità d’acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza della fauna ittica, secondo quanto previsto dalla relativa concessione rilasciata dall’Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Limiti alle concessioni dei tratti di corpo idrico

La disciplina delle autorizzazioni/concessioni per ciascuna Provincia è soggetta a limiti quantitativi e territoriali. L’estensione complessiva non può superare il 25% della lunghezza di ciascun tratto dei corpi idrici di categoria A, B e C. Sono inoltre previsti limiti massimi assoluti pari a:

  • 8 km per le associazioni riconosciute a livello nazionale e operanti nella regione;
  • 4 km per le associazioni locali organizzate nel Molise.

Tra due tratti di corpi idrici concessi deve essere mantenuta una distanza minima di almeno 1 km.

Regole per lo svolgimento delle attività nei tratti concessi

Nei tratti concessi è vietato consentire gare di pesca organizzate da altre associazioni o organizzazioni. La norma tutela così l’esclusività della concessione e limita l’uso concorrente dei tratti affidati.

Concessioni su laghi e bacini

Per laghi e bacini naturali o artificiali le concessioni non possono superare il 50% della lunghezza perimetrale complessiva. Quando siano rilasciate più autorizzazioni, deve comunque essere garantita tra esse una distanza minima non inferiore al 10% della lunghezza perimetrale complessiva, da destinare alla libera pesca.

Assetto temporale e attualità della disciplina

Il testo non introduce un termine di efficacia limitato né una disciplina transitoria. La legge si colloca come modifica permanente della normativa regionale sulla pesca nelle acque interne, salvo successive modifiche del quadro legislativo. È una disciplina ancora potenzialmente utile per la gestione delle concessioni e dei vincoli tecnici nei corpi idrici del Molise.

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