Messaggio numero 27225 del 11-10-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS prende atto della sentenza n. 13/2006 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che rigetta le domande di ex dipendenti Agensud volte a ottenere la restituzione di contributi non utili a pensione. La decisione chiarisce che non esiste un principio generale di sinallagma tra contribuzione e prestazioni pensionistiche, escludendo il diritto alla restituzione nel caso esaminato.
Pretesa restituzione dei contributi non utili a pensione per ex dipendenti Agensud: esclusione del diritto alla restituzione
Pretesa restituzione dei contributi non utili a pensione per ex dipendenti Agensud
Il messaggio dà conto della sentenza n. 13 del 15 settembre 2006 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, intervenuta su un contenzioso promosso da ex dipendenti dell’Agensud inquadrati nei ruoli di vari Ministeri. La questione riguarda la richiesta di restituzione di una quota dei contributi versati e non utili a pensione, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, come modificato dal d.l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla l. 7 aprile 1995, n. 104.
Ambito della decisione
L’Adunanza Plenaria è stata investita della questione a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 877/2006 della sesta sezione del Consiglio di Stato. Le fattispecie esaminate riguardavano personale non rientrante tra quello previsto dal comma 4 dell’art. 14-bis, poiché nessuno dei ricorrenti era cessato dal servizio nel periodo previsto dalla norma, cioè dopo il 13 ottobre 1993 e prima del 9 febbraio 1995, o al massimo del 15 marzo 1995.
Esito della pronuncia
La sentenza ha rigettato le domande dei ricorrenti lavoratori, escludendo il preteso diritto alla restituzione dei contributi non utili a pensione. In particolare, il Consiglio di Stato ha riaffermato che:
- non sussiste un principio generale dell’ordinamento previdenziale secondo cui il versamento dei contributi debba essere necessariamente in rapporto sinallagmatico con le prestazioni pensionistiche;
- non è quindi configurabile, in via generale, un divieto di versamento di contributi eccedenti rispetto a quelli rilevanti per la prestazione pensionistica.
Rilevanza per l’INPS
L’INPS evidenzia che la pronuncia ha rilievo notevole, anche per il numero non esiguo dei giudizi promossi dagli ex dipendenti Agensud, nei quali è stato coinvolto l’Istituto quale ente previdenziale destinatario della contribuzione già versata alla soppressa Agensud.
Indicazioni operative e fonte
Il messaggio non contiene specifici adempimenti operativi, ma segnala che il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito della giustizia amministrativa. La comunicazione è firmata dall’Avvocato Coordinatore Generale Antonio Todaro.
Testo integrale
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