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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26419/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP. Con unico motivo deduceva l'inosservanza degli artt. 125, 321 c.p.p. e 322-ter c.p., sostenendo la carenza motivazionale in ordine al periculum in mora: l'ordinanza si limiterebbe a richiamare l'esistenza di un sequestro di prevenzione già gravante sui beni, senza argomentare ulteriormente, e non si potrebbe automaticamente ritenere il periculum per il mero carattere fungibile di somme di denaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la decisione, spiegando che la presenza di un sequestro di prevenzione non esclude automaticamente il periculum in mora in un diverso procedimento cautelare, che non risultava intervenuta confisca definitiva, che non vi è prevalenza logica tra le misure e che l'oggetto delle due misure coincide solo in parte. Poiché il ricorso contestava nello specifico solo il rapporto tra sequestro cautelare e sequestro di prevenzione, il Collegio di merito ha risposto puntualmente. Conseguentemente è disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina del sequestro, ma la Corte non ha rilevato violazioni: la questione del periculum è stata ritenuta adeguatamente motivata dal tribunale di merito.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al sequestro preventivo funzionale alla confisca; la Corte ha ritenuto che il sequestro di prevenzione non prevale automaticamente sul sequestro preventivo ex art. 321 e che il periculum può sussistere anche in presenza di una misura di prevenzione, valutando la parziale coincidenza dei beni.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamata fra le norme poste a fondamento del motivo di ricorso; dal provvedimento non emerge un'interpretazione esaustiva di questa norma, che comunque non ha portato alla ritenuta fondatezza del motivo dedotto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla censura per carenza motivazionale: la Corte ha ritenuto che non sussista violazione di legge ai sensi dell'art. 325, essendo la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e circoscritta al motivo specifico impugnato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese del procedimento e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che al ricorrente possa essere addebitata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nonostante ciò, resta applicabile la sanzione economica prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La mera esistenza di un sequestro di prevenzione sullo stesso bene non esclude automaticamente la sussistenza del periculum in mora per un diverso sequestro preventivo: va valutata la natura delle misure, l'eventuale confisca definitiva e l'effettiva sovrapposizione dei beni.
  • Il giudice di merito deve motivare in rapporto ai punti specificamente contestati nel gravame; la Cassazione verifica la corrispondenza tra le censure effettivamente proposte e la motivazione resa, senza riesaminare questioni non dedotte.
  • Per la configurabilità del periculum in mora nel sequestro cautelare di denaro o beni fungibili non opera un automatismo: occorre dimostrare il concreto rischio di dissipazione o sottrazione per giustificare la misura.
  • Una motivazione diretta e circoscritta a rispondere al motivo di impugnazione è sufficiente a escludere la carenza motivazionale; non è necessario che il giudice affronti tutti i profili astrattamente rilevanti se il ricorso ne ha proposti solo alcuni.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la parte può essere condannata a spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non sussista colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri richiamati dalla Corte Costituzionale.

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