Sentenza del 13/01/2016 n. 369 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
F.M. contestava la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento e della cartella di pagamento, sostenendo di aver conosciuto tali atti soltanto tramite la comunicazione della successiva iscrizione ipotecaria. In particolare, deduceva che non fosse stata provata la regolare conclusione della procedura notificatoria prevista dall'art. 140 c.p.c., poiché non risultavano depositati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative e, secondo il ricorrente, non sarebbe stata inviata alcuna raccomandata al suo indirizzo. Con il primo motivo denunciava contraddittorietà della motivazione ed erronea valutazione delle prove; con il secondo denunciava la falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito la regolarità delle notifiche. Il primo motivo non rispettava l'art. 366-bis c.p.c., perché mancava la necessaria indicazione sintetica del fatto controverso e delle ragioni del vizio di motivazione. Il secondo motivo era privo del quesito di diritto richiesto dalla stessa norma per le censure di violazione di legge. F.M. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 140 c.p.c.
Notificazioni in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
La procedura richiede il deposito dell'atto presso la Casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio del destinatario e l'invio di una raccomandata informativa. Il ricorrente sosteneva che tali adempimenti, in particolare l'invio della raccomandata, non fossero stati provati.
Art. 366-bis c.p.c.
Prevedeva, per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disposizione, la formulazione di un quesito di diritto e, per i vizi di motivazione, l'indicazione chiara e sintetica del fatto controverso e delle ragioni del vizio
Il mancato rispetto degli specifici requisiti formali rendeva il motivo inammissibile, impedendo alla Corte di esaminare nel merito le contestazioni sulla notifica.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione
Le censure di legittimità devono essere formulate secondo il tipo di vizio dedotto e, nel regime applicabile alla causa, rispettare gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 366-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente contestare genericamente la validità di una notifica: occorre indicare con precisione quali documenti siano mancanti, quale specifico adempimento sia stato omesso e perché tale omissione abbia inciso sulla decisione.
- Quando la censura riguarda un vizio di motivazione, è necessario rispettare i requisiti formali applicabili ratione temporis, indicando in modo autonomo, chiaro e sintetico il fatto controverso, decisivo e il percorso logico asseritamente errato.
- Quando si denuncia una violazione di legge, il ricorso deve formulare il quesito o comunque il requisito processuale richiesto dalla disciplina applicabile al momento della proposizione; la sua omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- La contestazione della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede normalmente di verificare e documentare tutti gli adempimenti della procedura, inclusi deposito, affissione e raccomandata informativa, nonché le relative prove documentali.
- L'inammissibilità del ricorso per difetti formali comporta che la decisione della CTR resti efficace e può determinare la condanna del ricorrente alle spese, anche se la questione sostanziale sulla notifica non viene esaminata.
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