Ordinanza n. 58/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 20 ottobre 2017, n. 234.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ingiuntivo del Tribunale di Castrovillari del 20 ottobre 2017, n. 234, azionato in sede di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (ente debitore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il creditore ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Ionio Cosentino. Nel corso del procedimento, il Consorzio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con deliberazione della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 341, pubblicata il 28 luglio 2025. Il Commissario ad acta ha chiesto chiarimenti e la liquidazione del proprio compenso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il procedimento di ottemperanza perché la sottoposizione del Consorzio a liquidazione coatta amministrativa ha reso operativo il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva. Il giudice ha tuttavia riconosciuto al Commissario ad acta il compenso di 500 euro, ponendolo definitivamente a carico del Consorzio sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, con possibilità per l'ausiliario di essere ammesso alla relativa massa passiva. Il compenso non è stato posto a carico della Regione Calabria né del Consorzio subentrato, poiché il Consorzio originario conserva una limitata soggettività giuridica per i rapporti di credito e debito.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111
La disposizione estende la liquidazione coatta amministrativa agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome, prevedendone la disposizione con deliberazione della rispettiva Giunta e la nomina del commissario.
art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Prevede l'applicazione alla liquidazione coatta amministrativa dell'art. 51 dello stesso testo normativo.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni
Il divieto di azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva diviene operativo dalla dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa e impedisce la prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- La sottoposizione di un ente a liquidazione coatta amministrativa determina, dalla data della relativa dichiarazione, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella massa passiva; ne consegue l'improcedibilità del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione coattiva di un titolo esecutivo nei confronti dell'ente.
- Quando l'ente debitore è posto in liquidazione coatta amministrativa, il compenso spettante al commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza va posto a carico dell'ente sottoposto alla procedura e può essere fatto valere mediante ammissione alla relativa massa passiva.
- La sottoposizione di un ente a liquidazione coatta amministrativa non elimina immediatamente la sua soggettività giuridica limitatamente ai rapporti di credito e debito; pertanto, in assenza di diversa previsione applicabile, gli oneri derivanti dal giudizio restano riferibili all'ente in liquidazione e non al soggetto subentrante.
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