Salta al contenuto
Legge

L.R. Sardegna 19/2016

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 19/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 19 del 2016 aggiorna la disciplina della l.r. n. 11/2015 sui prodotti impiegabili per pasti, alimenti e bevande in agriturismo e ittiturismo, includendo prodotti primari regionali e derivati da materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole, agro-alimentari, ittiche e di acquacoltura sarde, singole o associate. È entrata in vigore l’11 agosto 2016, con la pubblicazione nel BURAS.

Modifiche ai prodotti utilizzabili in agriturismo e ittiturismo

Modifiche ai prodotti utilizzabili in agriturismo e ittiturismo

La legge regionale della Sardegna n. 19 del 2016 interviene in modo puntuale sulla disciplina già contenuta nella legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, limitatamente ai prodotti utilizzabili per la preparazione di pasti, alimenti e bevande nelle attività regolamentate. L’intervento ha portata territoriale esclusivamente regionale e si applica in Sardegna.

Contenuto delle modifiche

La norma amplia e precisa le tipologie di prodotti ammessi, sostituendo due previsioni della legge del 2015:

  • per l’agriturismo, sono ricompresi i prodotti primari regionali e i prodotti derivati dalla trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da aziende agricole e agro-alimentari sarde, singole o associate;
  • per l’ittiturismo, sono ricompresi i prodotti primari regionali e i prodotti derivati dalla trasformazione di materie prime di origine regionale realizzati da imprese ittiche, imprese di acquacoltura e aziende agricole e agro-alimentari sarde, singole o associate.

Ambito applicativo sostanziale

Le modifiche riguardano esclusivamente la composizione dei prodotti impiegabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande nell’ambito delle attività disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2015. Il testo fornito non contiene ulteriori requisiti procedurali, limiti quantitativi, controlli o profili sanzionatori.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, avvenuta l’11 agosto 2016. Non risultano nel testo disposizioni transitorie o termini di applicazione differiti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.