L.R. Sardegna 18/2016
Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sardegna il REIS, misura regionale di contrasto a povertà ed esclusione sociale, complementare agli strumenti nazionali, e il relativo Fondo regionale. Definisce requisiti, doveri dei beneficiari, patto di inclusione, ruolo di comuni/PLUS, finanziamento e monitoraggio. Le misure attuative dovevano essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
Reddito di inclusione sociale (REIS) e Fondo regionale "Agiudu torrau"
Reddito di inclusione sociale (REIS) e Fondo regionale "Agiudu torrau"
La legge istituisce nella Regione autonoma della Sardegna una misura regionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, integrativa rispetto agli interventi nazionali ed europei. Il provvedimento disciplina requisiti di accesso, obblighi dei beneficiari, governance locale, finanziamento e strumenti attuativi del REIS.
Finalità e natura della misura
La Regione mira a consentire ai nuclei familiari presenti nel territorio isolano di superare la condizione di povertà e di accedere ai beni essenziali, favorendo una partecipazione dignitosa alla vita sociale. Il REIS è configurato come misura regionale che integra i livelli essenziali delle prestazioni sociali ed è inteso come strumento di inclusione e di emancipazione economica e personale.
Ambito di intervento e contenuto del REIS
Il REIS è una misura specifica di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà. Si articola in azioni integrate che includono:
- erogazione di un sussidio economico ai nuclei in povertà;
- miglioramento dell’occupabilità, accesso e reinserimento nel lavoro;
- sostegno all’accesso alla casa e alla riqualificazione dei contesti abitativi, anche in funzione del contrasto allo spopolamento e all’emigrazione giovanile, con attenzione ai giovani fino a 40 anni residenti nei comuni sardi fino a 15.000 abitanti;
- contrasto alla dispersione scolastica, subordinando il sussidio all’adesione a un progetto di reinserimento del minore nel percorso scolastico.
Struttura della misura e condizionalità
Il REIS opera come patto tra Regione e beneficiario, esteso all’intero nucleo familiare, finalizzato a un percorso di emancipazione e di autonomia economica. Di regola il sussidio, o equivalente, è condizionato allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva inserito nel percorso personalizzato di superamento della povertà, redatto nella fase di presa in carico dagli uffici di piano nell’ambito del PLUS competente, in collaborazione con i servizi per il lavoro, la formazione e l’istruzione. La Giunta regionale individua i casi eccezionali in cui il REIS può essere erogato senza tale condizione.
Requisiti di accesso
Possono accedere alla misura i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, purché almeno un componente sia residente in Sardegna da almeno ventiquattro mesi. Per gli emigrati di ritorno e i loro nuclei familiari non si applica il requisito della residenza protratta. In ogni caso l’accesso è subordinato a un reddito ISEE inferiore alla soglia definita dalla deliberazione della Giunta regionale.
Doveri dei beneficiari e conseguenze dell’inadempimento
I nuclei percettori, salvo i casi eccezionali, devono:
- partecipare ai percorsi di politiche attive del lavoro e di emancipazione previsti nei piani personalizzati;
- se presenti minori, assicurare la frequenza scolastica o l’adempimento del dovere di istruzione-formazione fino ai 18 anni;
- non rifiutare, senza gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative coerenti con il patto di inclusione sociale e congrue secondo la normativa vigente. L’inosservanza di tali obblighi comporta la sospensione del REIS per almeno sei mesi.
Patto di inclusione sociale e contenuti progettuali
Per ogni beneficiario l’equipe multidisciplinare designata dai comuni o, ove sussistano le condizioni, in ambito PLUS, in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, predispone il patto di inclusione sociale, cioè un piano personalizzato di interventi. L’equipe comprende di diritto un rappresentante dei servizi sociali del comune di residenza. I piani riguardano l’intero nucleo familiare, con priorità al soggetto che gestisce il reddito, a chi è da più tempo fuori dal mercato del lavoro e, se presenti, ai minori e agli under 35.
Tra gli interventi possibili rientrano:
- accesso a politiche attive del lavoro e alla formazione;
- sostegno all’emersione dal lavoro irregolare;
- avvio all’autoimpiego;
- sostegno ai percorsi scolastici e formativi;
- accesso ai trasporti pubblici;
- percorsi culturali e sociali;
- educazione al bilancio familiare, alla lettura e al consumo locale;
- altri interventi utili all’emancipazione individuale.
I sussidi economici non possono essere impiegati per tabacco, alcol o prodotti legati al gioco d’azzardo. Inoltre non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, salvo che abbiano avviato un percorso riabilitativo e la misura sia gestita da un familiare o da un responsabile che li affianchi. L’accertamento dell’uso patologico del sussidio comporta la revoca immediata del beneficio.
Governance locale, comuni e PLUS
La progettazione e la gestione della misura sono affidate ai singoli comuni o, ove possibile, all’ambito PLUS. I comuni, quali enti gestori del REIS, ricevono una quota pari all’1,5% del contributo annuale per coprire i costi di attivazione di servizi esterni oppure, in alternativa, per finanziare indennità accessorie al personale interno incaricato della gestione. Le attività sono organizzate sulla base di un programma conforme alle linee guida regionali.
Nelle more dell’implementazione del sistema informativo, i comuni e i PLUS trasmettono annualmente alla Regione una relazione sullo stato di attuazione della misura.
Domanda, gratuità e procedimento
La domanda di accesso è presentata al comune di residenza, che può trasmetterla agli uffici di piano del PLUS territorialmente competente, salvo diversa indicazione prevista nelle disposizioni attuative in caso di utilizzo di risorse nazionali o europee. La procedura è gratuita per gli aventi diritto: l’amministrazione pubblica deve acquisire i certificati necessari o comunque farsi carico dei relativi costi.
Sistema informativo, controlli e monitoraggio
La Giunta regionale assicura, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un sistema informativo adeguato per il monitoraggio, la valutazione e il controllo delle attività rese ai percettori di sostegni al reddito regionali o delegati. La Regione svolge inoltre monitoraggio, valutazione e verifiche degli interventi e presenta al Consiglio regionale, entro il semestre successivo a ogni anno di applicazione, una relazione su azioni svolte, efficacia, criticità e risorse impiegate. Gli uffici di piano verificano, nell’ambito della convenzione quadro con l’amministrazione finanziaria, la corrispondenza delle dichiarazioni rese dai beneficiari con l’effettivo stato di bisogno.
Coordinamento con altri strumenti e risorse territoriali
Le misure del REIS sono coordinate con gli interventi nazionali ed europei di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. L’amministrazione regionale prevede riserve e priorità per i beneficiari nelle proprie azioni amministrative e può predisporre, promuovere o partecipare a interventi finanziati dall’Unione europea. La Regione coordina inoltre la misura con analoghi interventi presenti sul territorio e realizzati da enti sovracomunali, ASL, servizi per il lavoro, enti di controllo e altre istituzioni pubbliche utili al perseguimento delle finalità sociali.
Struttura finanziaria e Fondo regionale
Per le finalità della legge è istituito il "Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale", alimentato dalle risorse previste dalla normativa e da risorse europee, statali e regionali coerenti con le misure del REIS. La Giunta deve adottare, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, i provvedimenti attuativi sulla gestione del fondo. In sede locale è previsto un analogo fondo comunale, composto dalla quota dei trasferimenti regionali e da eventuali ulteriori erogazioni di soggetti pubblici o privati.
La Regione favorisce inoltre iniziative di partecipazione solidale finalizzate a raccogliere risorse private da destinare all’integrazione del fondo.
Linee guida attuative
Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida attuative che disciplinano, tra l’altro:
- criteri e modalità di ripartizione degli stanziamenti;
- ammontare minimo e massimo del sussidio;
- soglie di accesso e criteri di calcolo ISEE;
- soglia minima di povertà regionale e relative integrazioni monetarie;
- criterio oggettivo di selezione delle domande, con graduazione della gravità del bisogno e coordinamento con la misura nazionale;
- procedure unitarie di pubblicizzazione, presentazione, selezione e verifica;
- integrazione con altri interventi e servizi regionali o comunali;
- casistiche eccezionali di REIS non strettamente collegato a politiche attive;
- procedure di gestione e utilizzo delle risorse;
- ogni altro profilo attuativo.
Sostegno ai compiti di cura e istruzione
La legge valorizza le attività di cura e istruzione dei figli svolte dai genitori e riconosce la cura e assistenza ai familiari con disabilità grave. Il REIS è corrisposto ai nuclei familiari, anche monogenitoriali, nei quali i genitori o familiari non possono svolgere un’attività lavorativa extradomestica. Ai fini della misura, le attività di cura, educazione e istruzione dei genitori o dell’unico genitore sono equiparate ad attività lavorativa. La Giunta può introdurre specifiche premialità legate ai risultati scolastici dei figli.
Prevenzione del burnout negli operatori sociali
Una quota dello stanziamento complessivo è destinata ad azioni di contrasto della sindrome da burnout negli operatori del settore delle politiche sociali; l’uso delle risorse è definito annualmente dalla Giunta regionale.
Disciplina finanziaria e coperture
Per l’attuazione della legge sono autorizzati 33.178.400 euro per il 2016 e 30.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Dal 2019 gli oneri sono coperti nei limiti delle risorse del Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale stanziate annualmente con la legge di bilancio.
La legge coordina diverse fonti di finanziamento, tra cui:
- risorse del PO FSE 2014-2020 per il superamento della povertà, l’inclusione attiva e il reinserimento lavorativo;
- risorse del Fondo nazionale per l’estensione della carta per l’inclusione alle regioni del Mezzogiorno;
- altri fondi nazionali vincolati;
- ulteriori risorse statali coerenti;
- risorse del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Buras.
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