Cassazione Civile, Ordinanza n. 22663/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Un comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso, da parte di altro comune compreso nella stessa circoscrizione mandamentale, delle spese di funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali sostenute negli anni 2000-2007 e anticipate dal primo ente. L’opponente sosteneva che i provvedimenti dirigenziali di riparto fossero inefficaci o illegittimi perché privi del visto di esecutorietà prefettizio e perché le notule di spesa allegate non recavano la sottoscrizione del presidente e del segretario, come richiesto dalla circolare ministeriale; deduceva inoltre l’erronea inclusione di costi relativi a dipendenti comunali e l’irrilevanza dei crediti dopo la legge n. 244 del 2007. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il creditore opposto non avesse fornito prova sufficiente del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 2) violazione dell’art. 5 l. n. 2248/1865, all. E, e dell’art. 7 d.lgs. n. 104/2010, sostenendo che il giudice ordinario avrebbe dovuto disapplicare i decreti dirigenziali viziati, senza pretendere un previo ricorso al giudice amministrativo, e che si trattasse di atti paritetici soggetti a prescrizione e non a decadenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, confondeva la violazione delle regole sull’onere della prova con la contestazione della valutazione del materiale probatorio. Ha poi rigettato il secondo motivo: ha riconosciuto che il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo anche quando è parte una pubblica amministrazione, ma solo se l’atto rileva come antecedente logico e non come fondamento del diritto azionato; nella specie, invece, i decreti dirigenziali costituivano proprio il titolo posto a base della pretesa di pagamento, sicché la questione era di pregiudizialità tecnica e non consentiva la disapplicazione. Ha inoltre escluso che gli atti potessero essere qualificati come paritetici, poiché tale figura riguarda la fase negoziale dei rapporti contrattuali della pubblica amministrazione e non il rapporto tra enti pubblici per il rimborso di spese elettorali. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Rileva solo per la corretta distribuzione dell’onere della prova; la censura ex art. 2697 è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del motivo dedotto per violazione di legge, ma non consente di censurare la mera valutazione delle risultanze probatorie.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La contestazione sulla valutazione del materiale probatorio sarebbe eventualmente deducibile, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale.
art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E
Il giudice ordinario può disapplicare l’atto amministrativo illegittimo anche nei giudizi in cui è parte la PA, ma solo se l’atto è un antecedente logico e non il fondamento diretto del diritto azionato, e se l’atto presenta vizi di legittimità lesivi di diritti.
art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato dal ricorrente in relazione al riparto di giurisdizione, ma ritenuto non idoneo a superare la conclusione sulla necessità di contestare tempestivamente l’atto dinanzi al giudice competente.
art. 62 d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei comuni. Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto
La norma disciplina il criterio di riparto delle spese elettorali tra i comuni della circoscrizione e prevede il visto/esecutività prefettizia del riparto.
L. 30 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 30
Invocata per sostenere la gratuità dell’incarico dei componenti delle commissioni elettorali; la Corte ne richiama solo la deduzione difensiva del ricorrente, senza fondare su di essa la decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto resta onerato della prova dei fatti costitutivi del credito, ma la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio; se si contesta invece l’apprezzamento delle prove, il vizio non è quello dell’art. 2697 c.c.
- Il giudice ordinario può disapplicare un atto amministrativo illegittimo anche quando una delle parti sia una pubblica amministrazione, ma solo se l’atto è un mero antecedente logico della controversia e non il titolo costitutivo della pretesa dedotta in giudizio.
- La disapplicazione dell’atto amministrativo è ammessa soltanto per vizi di legittimità lesivi di diritti e non può investire valutazioni di merito o di discrezionalità amministrativa.
- La nozione di atto paritetico è confinata ai rapporti negoziali della pubblica amministrazione nella fase di esecuzione del contratto; non è estensibile, in via generale, ai rapporti tra enti pubblici fondati su provvedimenti amministrativi di riparto o liquidazione di spese.
- Quando la pretesa di pagamento si fonda direttamente su decreti o determinazioni amministrative di riparto, la contestazione della loro legittimità deve seguire il rito e i termini propri dell’impugnazione dell’atto, non potendosi eludere tali limiti mediante una mera eccezione in sede ordinaria.
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