Circolare Inail n. 6 del 25 gennaio 2017
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Fissazione degli Indici di Gravità Medi e misura della riduzione per il 2017. Modalità applicative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce per il 2017 la misura della riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Conferma i criteri applicativi già in uso per il triennio 2014-2016, aggiorna gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2017-2019 e stabilisce che la riduzione per il 2017 è pari al 16,48%. Vengono inoltre precisati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di applicazione ai premi di autoliquidazione e il regime automatico per alcune istanze già presentate e accolte.
Riduzione 2017 di premi e contributi INAIL/INPS per infortuni e malattie professionali, con aggiornamento degli Indici di Gravità Medi
Riduzione 2017 dei premi e contributi per infortuni sul lavoro e malattie professionali
La circolare illustra la disciplina applicabile per l’anno 2017 alla riduzione percentuale dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013. Il documento chiarisce il quadro normativo di riferimento, conferma i criteri già in uso per gli anni precedenti, aggiorna gli Indici di Gravità Medi per il triennio 2017-2019 e determina la misura concreta della riduzione per il 2017.
Quadro normativo e funzione della misura
La base normativa è costituita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha previsto, a decorrere dal 1º gennaio 2014, una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi assicurativi, da fissarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’INAIL e tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. La riduzione opera nei limiti delle risorse stanziate dalla norma e si applica in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe.
Nel tempo, la materia è stata disciplinata da una serie di atti attuativi e circolari richiamati nel quadro normativo: il decreto ministeriale 22 aprile 2014, la circolare INAIL n. 25/2014, la circolare congiunta INAIL-INPS n. 32/2014 per il settore agricolo, i decreti e le circolari relativi alle annualità successive fino al decreto ministeriale del 9 novembre 2016, che approva la determina presidenziale INAIL n. 307/2016.
Criteri di applicazione confermati per il triennio 2017-2019
La circolare evidenzia che la determina INAIL n. 307/2016 ha confermato, anche per il triennio 2017-2019, i criteri e le modalità applicative e di calcolo già previsti per il triennio 2014-2016. In particolare, restano fermi i criteri indicati nei punti 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della determina INAIL 11 marzo 2014, n. 67, poiché non sono emerse ragioni tecniche per una loro modifica.
Per gli aspetti operativi diversi da quelli espressamente aggiornati, la circolare rinvia integralmente alla circolare INAIL 7 maggio 2014, n. 25; per i contributi agricoli rinvia invece alla circolare congiunta INAIL-INPS 1° luglio 2014, n. 32.
Aggiornamento degli Indici di Gravità Medi
L’intervento principale della circolare riguarda l’aggiornamento degli Indici di Gravità Medi (IGM), che nel precedente assetto erano stati fissati soltanto per il triennio 2014-2016. L’aggiornamento è stato ritenuto necessario per consentire, in relazione ad alcune categorie di premi e contributi, l’individuazione delle aziende virtuose attraverso il confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA).
I nuovi IGM sono contenuti nella tabella 1 della determina INAIL n. 307/2016, approvata con decreto ministeriale 9 novembre 2016, e valgono per il triennio 2017-2019. La circolare precisa che l’aggiornamento riguarda:
- i premi del settore marittimo;
- i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124;
- i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS.
Destinatari e criteri temporali
La circolare specifica che i destinatari della riduzione sono individuati con criteri differenti a seconda della data di inizio delle lavorazioni:
- per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio, la riduzione segue i criteri ordinari;
- per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, trovano applicazione regole specifiche.
Per l’anno 2017, rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data di inizio precedente al 3 gennaio 2015, mentre rientrano nella seconda le lavorazioni con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015.
Decorrenza della riduzione e autoliquidazione
La riduzione percentuale determinata per il 2017 si applica ai premi e contributi di competenza dell’anno 2017. In materia di autoliquidazione, la circolare chiarisce che la percentuale di riduzione si applica sia alla rata anticipata dovuta per il 2017 sia alla regolazione o conguaglio riferiti al medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018.
Resta inoltre fermo che, per la regolazione o il conguaglio dell’anno 2016, continua ad applicarsi la percentuale di riduzione fissata dal decreto direttoriale del 30 settembre 2015.
Istanze già presentate per lavorazioni di nuova apertura
Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, la circolare prevede una semplificazione: per i soggetti che abbiano già presentato l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione per il 2017 viene applicata automaticamente, senza necessità di presentare una nuova domanda.
Misura della riduzione per il 2017
La circolare conclude indicando che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2017 è pari al 16,48%. Tale percentuale è stata fissata con il decreto ministeriale 9 novembre 2016, che ha approvato la determina presidenziale INAIL n. 307/2016.
Punti principali
Base normativa e finalità
La circolare richiama l’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013, che prevede una riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi INAIL da determinarsi annualmente con decreto ministeriale, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale. La riduzione è applicata in via transitoria, nelle more dell’aggiornamento delle tariffe, entro i limiti di spesa fissati dalla legge per ciascun anno.
Conferma dei criteri applicativi già vigenti
Per il triennio 2017-2019 la determina INAIL n. 307/2016, approvata con decreto ministeriale del 9 novembre 2016, conferma i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo già fissati per il triennio 2014-2016 dalla determina presidenziale n. 67/2014. La circolare precisa che non sono emerse motivazioni tecniche per modificarli e rinvia, per il dettaglio operativo, alla circolare INAIL n. 25 del 7 maggio 2014 e, per i contributi agricoli, alla circolare congiunta INAIL-INPS n. 32/2014.
Aggiornamento degli Indici di Gravità Medi
È stato reso necessario aggiornare gli Indici di Gravità Medi (IGM), che erano stati fissati solo per il triennio 2014-2016, al fine di consentire l’individuazione delle aziende virtuose mediante il confronto con l’Indice di Gravità Aziendale (IGA). I nuovi IGM sono stati fissati nella tabella 1 della determina n. 307/2016 e valgono per il triennio 2017-2019, con applicazione ai premi del settore marittimo, ai premi speciali ex art. 42 del DPR n. 1124/1965, ai premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e ai contributi della gestione agricoltura riscossi dall’INPS.
Ambito temporale e destinatari della riduzione
Per l’anno 2017 la circolare distingue tra lavorazioni iniziate da oltre un biennio e lavorazioni iniziate da non oltre un biennio. Rientrano nella prima categoria le lavorazioni con data di inizio precedente al 3 gennaio 2015; nella seconda quelle con data di inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2015. La riduzione si applica ai premi e contributi di competenza del 2017.
Applicazione ai premi di autoliquidazione e conguagli
Per i premi di autoliquidazione, la riduzione del 2017 si applica sia alla rata anticipata dovuta per l’anno 2017 sia alla regolazione o conguaglio riferiti al medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2018. Per la regolazione o conguaglio dell’anno 2016 resta invece valida la percentuale di riduzione fissata dal decreto direttoriale del 30 settembre 2015.
Istanza già presentata per lavorazioni iniziate da non oltre un biennio
Per i soggetti che, con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, abbiano già presentato l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione per il 2017 è applicata automaticamente, senza necessità di presentare una nuova istanza.
Misura della riduzione per il 2017
La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2017 è fissata nella misura del 16,48%, stabilita con il decreto ministeriale del 9 novembre 2016 che approva la determina INAIL n. 307/2016.
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