Circolare Inail n. 5 del 24 gennaio 2017
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le istruzioni Inail sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti per i soggetti colpiti dai sismi del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Estende le indicazioni anche ai Comuni dell’allegato 2 introdotto dalla legge di conversione n. 229/2016, chiarendo soggetti beneficiari, versamenti e adempimenti sospesi, modalità per ottenere la sospensione e termini di ripresa. Sono inoltre forniti i codici di sospensione da usare in F24, le regole per la rateizzazione fino a 18 rate e alcune precisazioni sulla contribuzione e sul rinnovo dell’assicurazione casalinghe/i.
Sospensione adempimenti e versamenti premi Inail per gli eventi sismici del 2016
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016: sospensione adempimenti e versamenti dei premi assicurativi
La circolare fornisce le indicazioni operative Inail in materia di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il documento integra la precedente circolare n. 41/2016, alla luce della legge n. 229/2016 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, che ha ampliato l’elenco dei Comuni interessati con l’allegato 2 e ha ridefinito il quadro applicativo per i sismi del 26 e 30 ottobre 2016.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in particolare:
- la legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 14;
- la circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41.
La legge di conversione ha modificato il titolo del decreto-legge n. 189/2016 in "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", ha aggiunto l’allegato 2 con i Comuni colpiti dai terremoti del 26 e 30 ottobre 2016 e ha abrogato il decreto-legge n. 205/2016, salvi gli atti e i rapporti giuridici già prodotti sulla sua base.
Ambito territoriale: Comuni interessati
La sospensione riguarda i Comuni elencati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dalla legge di conversione.
L’allegato 1 comprende i Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L’allegato 2 comprende i Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, l’applicazione delle disposizioni è limitata ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.
Soggetti destinatari della sospensione
La sospensione si applica ai datori di lavoro privati, comprese le società nei confronti dei soci lavoratori, e ai lavoratori autonomi artigiani titolari di impresa individuale, regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria Inail nelle gestioni richiamate dalla circolare.
Sono inclusi i soggetti:
- operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1;
- operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni dell’allegato 2, esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
- operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, purché abbiano trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità.
La sospensione si applica solo alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori interessati e ai premi riferiti alle attività svolte in tali territori. Per le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, la sospensione riguarda soltanto le unità produttive ubicate nei Comuni colpiti.
Sono ammessi anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti, se assistiti da un consulente del lavoro o da altro professionista ex legge n. 12/1979, a condizione che:
- la delega al professionista sia stata conferita prima del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016, secondo il caso;
- il professionista abbia eletto domicilio professionale nei territori interessati in data anteriore alle medesime date.
In analogia con quanto già previsto per il sisma del 24 agosto 2016, possono beneficiare della sospensione anche i soggetti tenuti al rinnovo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico entro il 31 gennaio 2017, residenti nei Comuni dell’allegato 2.
Sospensione dei versamenti
Sono sospesi i versamenti correnti relativi:
- alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, con scadenza 16 novembre 2016;
- al premio di autoliquidazione 2016/2017, con scadenza 16 febbraio 2017;
- ai premi speciali unitari con termine nel periodo di sospensione, per le categorie indicate dalla circolare.
Rientrano nella sospensione anche le rate mensili delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla data del sisma.
La sospensione copre inoltre i premi speciali unitari dovuti, tra gli altri, da:
- soci di cooperative e organismi associativi che svolgono facchinaggio;
- pescatori autonomi e associati;
- addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti ai raggi X;
- alunni e studenti di scuole non statali addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche.
Non è previsto alcun rimborso per i contributi o premi già versati. La sospensione non opera per omissioni o evasioni anteriori al sisma: in tali casi permane l’obbligo dell’invito a regolarizzare ai fini del DURC. La circolare precisa altresì che, per i debiti non iscritti a ruolo, può essere concessa la rateazione se ne ricorrono i presupposti; il pagamento delle rate di tale rateazione non è coperto dalla sospensione. Per i debiti iscritti a ruolo, la regolarità contributiva può essere attestata in presenza del provvedimento di rateazione dell’Agente della riscossione.
Adempimenti sospesi
Sono sospesi:
- la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017, in scadenza il 28 febbraio 2017;
- la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017, in scadenza il 16 febbraio 2017;
- le denunce periodiche relative ai premi speciali unitari ricadenti nel periodo di sospensione.
Le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative e le aziende plurilocalizzate devono comunque presentare le denunce relative alle posizioni o unità produttive non interessate dalla sospensione. In particolare, le aziende plurilocalizzate devono indicare nella denuncia annuale tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016 e trasmettere le altre denunce periodiche entro i termini ordinari.
Modalità per ottenere la sospensione
Per i soggetti colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 si rinvia integralmente alla circolare n. 41/2016 e alla relativa modulistica.
Per gli eventi del 26 e 30 ottobre 2016:
- i soggetti operanti nei Comuni dell’allegato 2, esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, devono inviare via PEC alla Sede Inail competente una domanda di sospensione utilizzando il modulo allegato;
- i soggetti danneggiati operanti nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto devono inviare via PEC la dichiarazione di inagibilità prevista dal testo unico n. 445/2000, sempre utilizzando il modulo allegato.
La circolare segnala che sono in corso di predisposizione in GRA web ulteriori codici di agevolazione da inserire sulle Pat interessate dopo l’acquisizione della domanda o della dichiarazione di inagibilità.
Ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi
La ripresa dei termini avviene senza sanzioni né interessi entro il 30 ottobre 2017, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, con decorrenza da ottobre 2017.
Le scadenze operative indicate sono le seguenti:
- entro il 16 ottobre 2017: pagamento in unica soluzione dei premi sospesi;
- entro il 16 ottobre 2017: presentazione della domanda di rateazione e pagamento della prima rata;
- entro il 16 ottobre 2017: presentazione della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017;
- entro il 30 ottobre 2017: presentazione delle denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e delle altre denunce periodiche sospese;
- entro il 30 ottobre 2017: riavvio dei piani di ammortamento e pagamento delle rate sospese unitamente alla prima rata corrente successiva al termine di sospensione.
Per la rateazione:
- la domanda va presentata alla Sede Inail competente con il modulo allegato, che sostituisce anche quello già previsto dalla circolare n. 41/2016;
- deve essere indicato l’importo complessivamente dovuto e il numero delle rate;
- ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro;
- i pagamenti successivi alla prima rata vanno effettuati entro il giorno 16 di ogni mese;
- resta salva la facoltà di estinguere anticipatamente la rateazione versando in unica soluzione le somme dovute.
Assicurazione obbligatoria per l’ambito domestico
Per l’assicurazione casalinghe/i, il premio annuale di 12,91 euro relativo al rinnovo 2017 deve essere versato entro il 30 ottobre 2017.
Per i residenti nei Comuni dell’allegato 1, l’avviso di pagamento con bollettino sarà recapitato in tempo utile; per i residenti nei Comuni dell’allegato 2 l’avviso è già stato inviato e deve essere utilizzato per il versamento. La circolare richiama inoltre la necessità che, in caso di casa di abitazione inagibile, la persona assicurata presenti la dichiarazione di inagibilità e comunichi l’indirizzo dell’ambiente domestico nel quale continua a svolgere l’attività.
Modalità di versamento in F24 e codici di sospensione
Alla ripresa dei versamenti, il modello F24, sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi", deve riportare i numeri di riferimento indicati dalla circolare, collegati ai codici di sospensione da inserire sulle Pat.
I codici sono distinti in funzione:
- della data dell’evento sismico;
- del territorio interessato;
- della presenza o meno di assistenza professionale;
- della modalità di recupero, in unica soluzione o rateale.
La circolare elenca i codici 999169, 999170, 999171, 999172, 999173, 999174, 999175, 999176, 999177 e 999178, riferiti ai diversi casi. I codici 169, 170, 171 e 172, già comunicati con la circolare n. 41/2016, restano in corso di predisposizione, insieme agli ulteriori codici, da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.
Ulteriore previsione fiscale richiamata
La circolare segnala infine che, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dalla legge di conversione, e dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 244/2016, fino al 31 dicembre 2017 non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici concessi dai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni degli allegati 1 e 2, nonché dei lavoratori dei datori di lavoro operanti nei medesimi territori.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare dà seguito alla precedente Inail n. 41/2016 e fornisce istruzioni operative per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, in aggiunta a quelli del 24 agosto 2016. La legge n. 229/2016 ha convertito il decreto-legge n. 189/2016, introdotto l’allegato 2 con l’elenco dei nuovi Comuni colpiti e abrogato il decreto-legge n. 205/2016, salvi gli effetti già prodotti.
Ambito soggettivo e territoriale
La sospensione riguarda datori di lavoro privati e lavoratori autonomi iscritti alle gestioni assicurative Inail indicate, operanti nei Comuni degli allegati 1 e 2 alle date degli eventi sismici, nonché i soggetti assistiti da professionisti domiciliati nei territori colpiti, se la delega e il domicilio professionale risultano anteriori alle date del sisma. Per i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto la sospensione è subordinata alla dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda, da trasmettere anche all’Inail.
Versamenti sospesi
Sono sospesi i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016, al premio di autoliquidazione 2016/2017 e ai premi speciali unitari con scadenza nel periodo di sospensione. La sospensione riguarda anche le rate mensili di rateazioni ordinarie in corso alla data del sisma. Restano esclusi i rimborsi di quanto già versato e non si applica la sospensione alle omissioni o evasioni anteriori ai terremoti, per le quali resta necessario l’invito a regolarizzare ai fini DURC.
Adempimenti sospesi
Sono sospesi la denuncia annuale delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2017 e le denunce periodiche relative ai premi speciali unitari. Le aziende accentrate e le aziende plurilocalizzate devono comunque adempiere per le posizioni non interessate dalla sospensione, secondo le istruzioni già fornite nella circolare n. 41/2016.
Ripresa dei termini e rateizzazione
La ripresa degli adempimenti e dei versamenti avviene entro il 30 ottobre 2017 senza sanzioni né interessi, con possibilità di pagamento in unica soluzione o in massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017. La domanda di rateazione va presentata alla Sede competente con il modulo allegato, indicando importo complessivo e numero delle rate; la prima rata e il pagamento in unica soluzione scadono il 16 ottobre 2017, mentre entro il 30 ottobre 2017 vanno presentate le denunce sospese e riavviati i piani di ammortamento.
Assicurazione casalinghe/i
Per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico il premio annuale di 12,91 euro per il rinnovo 2017 è sospeso e deve essere pagato entro il 30 ottobre 2017. I residenti nei Comuni dell’allegato 1 sono stati esclusi dall’invio del bollettino di rinnovo per il 2017, mentre per i residenti nei Comuni dell’allegato 2 l’avviso di pagamento è già stato recapitato. In caso di abitazione inagibile, la casalinga deve presentare la dichiarazione di inagibilità e comunicare il nuovo indirizzo dell’ambiente domestico.
Modalità di versamento e codici F24
Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24 devono essere utilizzati i numeri di riferimento e i codici di sospensione indicati dalla circolare, differenziati per data del sisma, territorio interessato, soggetti assistiti da professionisti e modalità di recupero in unica soluzione o rateale. I codici elencati comprendono quelli già previsti per il sisma del 24 agosto 2016 e quelli predisposti per il sisma del 26 e 30 ottobre 2016; la gestione tecnica dei codici è affidata alla Direzione centrale organizzazione digitale.
Ulteriori novità contributive
La circolare richiama infine la previsione secondo cui, fino al 31 dicembre 2017, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali e i benefici concessi dai datori di lavoro privati ai lavoratori residenti nei Comuni degli allegati 1 e 2, o ai lavoratori dei datori di lavoro operanti in tali territori. La proroga deriva dall’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 244/2016, che ha esteso il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016.
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