Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da lavori di ristrutturazione eseguiti in un edificio condominiale su locali seminterrati di proprietà del convenuto/ricorrente. Il proprietario dell’appartamento soprastante, adibito a uso medico, sosteneva che tali lavori avessero provocato fessurazioni nel proprio immobile e avessero comportato la trasformazione del locale originariamente destinato a vano caldaia condominiale, con sostituzione della porta di accesso con una finestra e taglio delle tubature dell’impianto termico, impedendo il funzionamento del riscaldamento condominiale. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello, invece, il convenuto era stato condannato alla ricostruzione del locale caldaia, alla rimessione in pristino delle tubature condominiali e al risarcimento di danni patrimoniali. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che i danni alle pareti dell’immobile dell’attore sarebbero stati causati dall’impresa appaltatrice, che avrebbe operato autonomamente, e non dal committente; 2) nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse applicato una responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. non domandata dall’attore, il quale aveva agito solo ex art. 2043 c.c.; 3) vizio motivazionale e violazione dell’art. 132 c.p.c., poiché, a suo dire, la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda risarcitoria nei suoi confronti in ragione della rinuncia dell’attore alle domande contro l’appaltatore. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, soprattutto per difetto di specificità e per mancato rispetto dell’onere di indicare e riprodurre gli atti rilevanti ex art. 366, n. 6, c.p.c., nonché perché le censure non erano pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla autonoma responsabilità del committente e sull’assenza di prova di una diversa allegazione in fatto nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva parzialmente accolto l’appello del proprietario danneggiato e aveva condannato il committente dei lavori al ripristino del locale caldaia e delle tubature condominiali, oltre al risarcimento di parte dei danni patrimoniali. La Corte ha rilevato che le doglianze non erano autosufficienti o non erano state dedotte nei precedenti gradi di giudizio, e che, in ogni caso, il terzo motivo non coglieva la ratio della sentenza, imperniata sulla responsabilità del committente. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria e come parametro per contestare l’imputazione della responsabilità al committente; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione per inammissibilità dei motivi.
evocato dal ricorrente come norma indebitamente applicata in appello; la Corte rileva che la censura è inammissibile perché non risulta dedotta in modo autosufficiente nei gradi di merito.
invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di autosufficienza e mancata indicazione degli atti rilevanti.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre illogicità della motivazione; la censura è dichiarata inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
norma decisiva ai fini dell’inammissibilità: il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e i documenti su cui le censure si fondavano, impedendo il controllo ex actis della Corte.
indicato come base della trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che presuppone una determinata allegazione o deduzione in fatto svolta nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico gli atti processuali e i documenti rilevanti, con adeguata autosufficienza del ricorso.
- La responsabilità del committente per i danni cagionati dai lavori può essere scrutinata solo se la censura coglie la ratio della decisione di merito; è inammissibile il motivo che si fondi su una diversa ricostruzione giuridica o fattuale non decisiva rispetto alla motivazione impugnata.
- La deduzione di ultrapetizione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. richiede che la questione sia stata effettivamente introdotta e tracciabile nei precedenti gradi di giudizio; in mancanza di tale dimostrazione, la censura è inammissibile.
- Quando la corte di merito fonda la decisione su un’autonoma responsabilità del convenuto, la doglianza che si limiti a prospettare la responsabilità del diverso soggetto esecutore dei lavori non è idonea a scardinare la decisione se non dimostra, in modo autosufficiente, che tale diversa imputazione sia stata devoluta e provata nel processo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: la mancata pertinenza del motivo rispetto al fondamento della decisione comporta l’inammissibilità della censura.
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