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Legge

L.R. Calabria 23/2022

Norme per l’incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese.

Normativa regionaleL.R. Calabria 23/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina l’apicoltura in Calabria, ne riconosce il valore agricolo, ambientale e didattico e istituisce il Programma apistico regionale e il Tavolo apistico regionale. Regola avvio, censimento, nomadismo, distanze, prescrizioni sanitarie, controlli e sanzioni. Sono previste norme transitorie per il nomadismo fuori regione legate all’emergenza Aethina tumida, non ancora cessata nel testo.

Norme regionali per lo sviluppo e la tutela dell’apicoltura calabrese

Norme per l’incremento, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura calabrese

La legge disciplina l’apicoltura nel territorio della Regione Calabria, riconoscendone la funzione agricola, ambientale, produttiva, didattica e di tutela della biodiversità. La disciplina si coordina con la normativa statale e dell’Unione europea in materia di apicoltura, sanità veterinaria, aiuti di Stato e profilassi.

Finalità e riconoscimento dell’apicoltura

La Regione qualifica l’apicoltura come attività agricola zootecnica anche se non legata necessariamente alla gestione del terreno, e come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni agricole e forestali. L’attività è valorizzata anche come strumento di salvaguardia degli ecosistemi naturali, della biodiversità e dell’impollinazione naturale. È inoltre riconosciuta come attività di interesse didattico, culturale ed educativo.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra gli altri, l’apicoltore, le forme associate, l’apiario stanziale e quello nomade, il nomadismo, l’autoconsumo, i prodotti dell’alveare, lo sciame o nucleo e la banca dati apistica nazionale (BDA). Per autoconsumo si intende la produzione derivante da un massimo di quindici alveari non destinata alla commercializzazione.

Programmazione regionale e interventi di sostegno

La Regione definisce criteri, azioni e interventi avvalendosi del Programma apistico regionale (PAR), quale strumento di indirizzo e coordinamento del settore. La Giunta regionale individua, nei limiti delle risorse statali e comunitarie e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, interventi regionali di promozione e incentivazione dell’apicoltura e dei prodotti dell’alveare.

Programma apistico regionale

Il PAR è predisposto dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, sentite le organizzazioni più rappresentative del settore, ed è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore competente, previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole e con le forme associate. Ha durata pluriennale secondo il programma nazionale apistico, può essere revisionato in relazione alle risorse disponibili e deve essere conforme alla legge statale sull’apicoltura e ai regolamenti europei.

Il PAR contiene i programmi annuali di intervento e indica modalità di attuazione, fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, spesa complessiva prevista e, se del caso, la ripartizione tra quote pubbliche e private. Comprende anche l’elenco dei soggetti che collaborano alla redazione dei sottoprogrammi.

Gli ambiti di intervento includono, tra gli altri:

  • ripopolamento di alveari perduti per cause ambientali;
  • realizzazione e adeguamento di locali e laboratori per lavorazione e conservazione dei prodotti apistici;
  • tutela, potenziamento, miglioramento e tracciamento del patrimonio apistico;
  • acquisto di macchine e attrezzature, escluse quelle non agricole;
  • allevamento e selezione di api regine di ecotipo locale e monitoraggio ambientale;
  • impollinazione, servizi di impollinazione dei frutteti e cattura sciami;
  • conversione di alveari rustici in razionali e razionalizzazione del nomadismo;
  • assistenza tecnica e sanitaria, formazione, aggiornamento professionale, ricerca e promozione;
  • sostegno ai giovani e alle donne nel settore;
  • consumi di produzioni locali, apicoltura biologica e integrata, consorzi di tutela, sicurezza alimentare;
  • attività didattiche, fattorie sociali e produzione di sciami per il ripopolamento.

Avvio dell’attività in forma imprenditoriale

L’apicoltura esercitata in forma imprenditoriale richiede la presentazione al SUAP comunale di una SCIA, comprensiva della richiesta di attribuzione del codice identificativo e delle informazioni su ubicazione e consistenza degli apiari. Il SUAP trasmette la segnalazione ai servizi veterinari dell’ASP entro sette giorni lavorativi; questi registrano i dati nella BDA e attribuiscono il codice entro cinque giorni lavorativi.

Avvio dell’attività per autoconsumo

L’apicoltore amatoriale o per autoconsumo è chi detiene e conduce fino a quindici alveari, nuclei compresi, sulla base della dichiarazione all’anagrafe apistica nazionale al 31 dicembre di ogni anno. L’attività richiede una dichiarazione ai servizi veterinari dell’ASP, tramite accesso alla BDA, con richiesta di codice identificativo. I servizi veterinari validano i dati e attribuiscono il codice entro sette giorni lavorativi. È ammesso un solo apicoltore per nucleo familiare.

Aggiornamento della BDA, censimento e cessazione dell’attività

Gli apicoltori già registrati devono aggiornare la BDA secondo le modalità del decreto ministeriale 11 agosto 2014. Il censimento annuale della consistenza e dislocazione degli apiari va effettuato solo tra il 1° novembre e il 31 dicembre, salvo la prima comunicazione iniziale. La cessazione dell’attività va comunicata secondo le modalità e i termini del medesimo decreto. Le comunicazioni possono essere effettuate anche tramite le forme associate.

Risorse nettarifere e distanze tra apiari

La Regione incentiva l’inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, ricostituzione vegetale, difesa del suolo e sviluppo di colture officinali, nei limiti delle risorse PAR. Per gli apiari composti da almeno cinquanta alveari, la distanza minima di rispetto non può essere inferiore a duecento metri, fermo restando l’articolo 896-bis del codice civile.

Disciplina del nomadismo

Il nomadismo è riconosciuto come servizio integrativo all’apicoltura, all’agricoltura e all’ambiente e come strumento per l’impollinazione e l’uso razionale delle risorse. La Regione ne promuove e disciplina l’esercizio nei limiti delle risorse disponibili, nel rispetto dei diritti acquisiti sulle postazioni.

Gli spostamenti degli apiari rientrano negli obblighi di aggiornamento della BDA. Gli apicoltori con residenza in provincia diversa da quella di installazione non possono movimentare più del 30 per cento del patrimonio apistico censito. Nelle aree Natura 2000 e nelle aree pubbliche gli enti istituzionali devono agevolare la circolazione e la dislocazione degli alveari sui fondi di propria pertinenza.

Chi trasferisce alveari nel territorio regionale deve, oltre agli obblighi di aggiornamento della BDA, alternativamente:

  • aver ottenuto, negli ultimi dodici mesi, esito favorevole al controllo ufficiale dell’ASP;
  • oppure essere munito, da non oltre trenta giorni, di certificato sanitario con le attestazioni previste dalla legge.

Prescrizioni sanitarie, divieti e sicurezza

È vietato allevare arnie rustiche; chi le detiene deve trasformarle in arnie razionali entro un anno dall’entrata in vigore della legge. È vietato lasciare abbandonati gli alveari: si considera abbandonato l’apiario non identificato dal codice sanitario. L’ASP può ispezionare e, se necessario, disporre la distruzione dell’apiario pericoloso o non conforme; i relativi oneri sono posti a carico del proprietario, una volta identificato.

Chi vende o cede api deve essere munito di certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni, che attesti la provenienza da un apiario privo di malattie denunciabili, sottoposto a trattamento annuale contro la varroasi, non soggetto a provvedimenti di polizia veterinaria e ubicato in aree non sottoposte alle restrizioni previste dalla normativa richiamata. È vietato acquistare api provenienti da altre Regioni senza idonea certificazione sanitaria rilasciata entro trenta giorni dallo spostamento.

Tutela delle api e dei pronubi

La versione originaria dell’articolo 12 prevedeva divieti di trattamenti fitosanitari insetticidi, acaricidi e anticrittogamici su colture e piante in fioritura o con secrezioni extrafiorali di interesse mellifero, nonché la possibilità per la Giunta di individuare zone di rispetto; tali commi risultano abrogati nel testo coordinato. Resta fermo l’obbligo di segnalazione tempestiva al dipartimento di prevenzione dell’ASP dei sospetti danni da tossicità alle famiglie di api, con accertamenti svolti dal personale in servizio senza maggiori oneri.

Promozione e valorizzazione dei prodotti apistici

La Regione sostiene, entro i limiti delle risorse PAR e nel rispetto della disciplina europea, iniziative, programmi e progetti finalizzati a valorizzare i prodotti apistici tipici calabresi, con riferimento a origine, tradizionalità, caratteristiche produttive, importanza economica e qualità nutrizionali e organolettiche. Può inoltre individuare, su segnalazione delle forme associate, zone di rispetto nelle quali le produzioni mellifere sono riconosciute tra le tipicità regionali.

Tavolo apistico regionale

È istituito il Tavolo apistico regionale, organo tecnico-consultivo composto da rappresentanti regionali dei settori agricoltura e sanità veterinaria/igiene alimenti e da un componente per ciascuna associazione e organizzazione regionale degli apicoltori e produttori apistici. Il Tavolo è convocato e presieduto dal responsabile del settore competente, può avvalersi di ulteriori soggetti pubblici e privati esperti ed è disciplinato da decreto del dirigente generale competente.

Il Tavolo formula pareri e proposte su programmazione, difesa igienico-sanitaria, movimentazione degli apiari, difesa delle api dai trattamenti fitosanitari, fabbisogni del settore, ricerca, innovazione, servizi e studi. La partecipazione è gratuita e senza rimborsi; il supporto è garantito dal personale del dipartimento agricoltura, senza oneri aggiuntivi.

Vigilanza, controlli e collaborazione istituzionale

La vigilanza sull’osservanza della legge è affidata al personale dei dipartimenti regionali competenti in materia di tutela della salute e agricoltura, ferme restando le competenze per l’accertamento degli illeciti amministrativi. Il personale può avvalersi della collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e di altri organi di polizia, senza oneri per il bilancio regionale.

Ai fini dei controlli è possibile accedere agli alveari, ai locali di conservazione e ai luoghi di trattamento, nonché ai fondi agricoli e prelevare campioni di piante, miscele, pesticidi e attrezzature. Il settore regionale competente in sanità predispone annualmente un programma di profilassi, lotta sanitaria, prevenzione e vigilanza sullo stato sanitario degli apiari. Le ASP possono avvalersi gratuitamente delle forme associate per operazioni sanitarie e interventi di miglioramento delle produzioni.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni della legge si applicano sanzioni amministrative pecuniarie, fatte salve le sanzioni statali:

  • da 1.000 a 6.000 euro per omissione degli obblighi di denuncia e comunicazione;
  • da 100 a 600 euro per apiario per violazione delle distanze minime e degli obblighi di avvio dell’attività;
  • da 250 a 700 euro per violazione della disciplina sulle distanze tra apiari di cui all’articolo 8, comma 2;
  • da 600 a 1.000 euro per violazione degli obblighi sul trasferimento degli apiari;
  • da 1.000 a 6.000 euro per violazione del divieto di movimento di cui all’articolo 9, comma 4;
  • da 500 a 1.200 euro per inosservanza delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza;
  • da 500 a 5.000 euro per ettaro, fino a un massimo di 30.000 euro, per violazione delle disposizioni in materia di tutela delle api.

Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono affidati ai servizi veterinari delle ASP competenti per gli apiari nomadi. Il pagamento della sanzione non esclude l’obbligo di risarcimento del danno.

Norma di salvaguardia

Le disposizioni su definizioni, avvio dell’attività, autoconsumo, aggiornamento della BDA, nomadismo, vigilanza e sanzioni devono essere applicate in conformità ai principi della legge 53/2021 e dei relativi decreti legislativi di attuazione.

Regime transitorio sull’Aethina tumida

La legge contiene una disciplina transitoria specifica per l’emergenza sanitaria collegata alla presenza in Calabria del coleottero Aethina tumida. È vietato il nomadismo in Calabria agli apicoltori con residenza aziendale fuori regione; il divieto è dichiarato urgente, transitorio e collegato al permanere della problematica.

Gli apicoltori calabresi possono continuare a praticare il nomadismo finché resta attiva la sorveglianza sanitaria, con limite di postazioni non superiori a ottanta alveari e purché gli apicoltori della provincia di residenza possano movimentare l’intero patrimonio apistico censito in BDA. La cessazione dell’emergenza è rimessa a un provvedimento contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale, sulla base di eventuali indicazioni ministeriali di revoca.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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