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Messaggio

Messaggio numero 18850 del 03-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che, per il compenso relativo a ferie non godute, il termine contributivo residuale di 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione si sospende se nel periodo intervengono cause legali di sospensione del rapporto di lavoro, come malattia o maternità, e riprende dalla ripresa dell’attività lavorativa.

sospensione del termine per l'adempimento contributivo sulle ferie non godute

Sospensione del termine contributivo per ferie non godute

Il documento dell’INPS, Direzione Centrale delle Entrate Contributive, interviene per chiarire il termine di adempimento dell’obbligazione contributiva relativa al compenso per ferie non godute nei casi in cui, durante il periodo utile al versamento, sopravvengano cause legali di sospensione del rapporto di lavoro. Il chiarimento riguarda in particolare le ipotesi di malattia, maternità e altre situazioni analoghe previste dalla legge.

Termine ordinario per il versamento

L’istituto richiama i precedenti chiarimenti già forniti con le circolari n. 134/98, n. 186/99 e n. 15/2002. In tali sedi è stato precisato che, per le ferie non godute, il termine per l’adempimento contributivo è fissato, in via residuale e in conformità alla Convenzione OIL n. 132/70, al diciottesimo mese successivo alla fine dell’anno solare in cui le ferie sono maturate.

Effetti delle cause legali di sospensione del rapporto

Nel caso in cui, entro il termine di diciotto mesi, intervenga un’interruzione temporanea della prestazione di lavoro dovuta a cause legali di sospensione del rapporto, il termine contributivo non decorre normalmente per tutto il periodo del legittimo impedimento.

In particolare:

  • il termine resta sospeso per una durata pari a quella della causa legittima di sospensione;
  • la sospensione opera se l’evento si verifica nel corso del termine di diciotto mesi;
  • il computo del termine riprende dal giorno in cui il lavoratore torna a svolgere l’attività lavorativa.

Chiarimento operativo

Il messaggio fornisce quindi un criterio applicativo: il termine residuale di 18 mesi per il versamento dei contributi sulle ferie non godute non si consuma durante la sospensione legale del rapporto di lavoro, ma resta interrotto e riprende a decorrere solo alla ripresa effettiva del lavoro.

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