Messaggio numero 19269 del 05-07-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS chiarisce che le agevolazioni contributive previste dalla legge n. 80/2005 per l’assunzione di lavoratori in CIGS o mobilità sono fruibili solo nel rispetto delle condizioni specifiche delle norme richiamate. In particolare, per i benefici ex legge n. 407/1990 resta necessario che il lavoratore sia sospeso o disoccupato da almeno 24 mesi con attestazione del centro per l’impiego; per le misure ex legge n. 236/1993 occorre invece il possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, con CIGS fruita per almeno tre mesi e azienda di provenienza in CIGS da almeno sei mesi continuativi.
Precisazioni sulle agevolazioni contributive per la ricollocazione di lavoratori in mobilità o CIGS
Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori
Il messaggio dell’INPS fornisce precisazioni applicative sulle agevolazioni contributive introdotte dall’articolo 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del DL 14 marzo 2005, n. 35. La misura riguarda i lavoratori collocati in mobilità o in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a seguito di provvedimenti legislativi emanati in deroga alla disciplina ordinaria. Il documento chiarisce che l’accesso ai benefici è subordinato al rispetto delle condizioni specificamente previste dalle norme richiamate.
Quadro normativo di riferimento
La materia era già stata disciplinata con la circolare n. 12 del 2 febbraio 2006. Con il presente messaggio, l’Istituto integra e precisa tale disciplina con riferimento alle agevolazioni applicabili ai lavoratori posti in CIGS ai sensi di particolari disposizioni legislative.
Regime agevolativo ex legge n. 407/1990
Per l’ammissione alle agevolazioni previste dall’articolo 8, comma 9, della legge 23 dicembre 1990, n. 407, il messaggio conferma che devono sussistere le condizioni ordinarie previste dalla norma. In particolare:
- i lavoratori da assumere devono essere sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi; oppure
- devono trovarsi nello stato di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.
Resta confermata, inoltre, la necessità della prevista attestazione da parte dei centri per l’impiego.
Regime agevolativo alternativo ex legge n. 236/1993
In alternativa al beneficio ex legge n. 407/1990, il messaggio richiama le misure incentivanti previste dall’articolo 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per accedervi è sufficiente il rispetto delle condizioni stabilite dalla stessa norma, e cioè:
- il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, e deve fruirne al momento dell’assunzione;
- l’azienda di provenienza del lavoratore deve risultare, al momento dell’assunzione, destinataria dell’intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.
Il messaggio precisa che queste condizioni consentono l’accesso al beneficio in via alternativa rispetto a quello previsto dalla legge n. 407/1990.
Contenuto dell’agevolazione ex art. 4, comma 3, legge n. 236/1993
Nella nota richiamata nel messaggio è riportato anche il contenuto dell’agevolazione prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, che consiste in:
- contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, per un periodo di dodici mesi;
- contributo mensile di cui all’articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolato nella misura ivi prevista e ridotto di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione.
Richiamo alle precedenti istruzioni
L’INPS precisa che le indicazioni fornite con la circolare n. 12/2006, come integrate dal successivo messaggio n. 3557 del 3 febbraio 2006, devono intendersi integrate dal presente messaggio per quanto riguarda i requisiti di accesso ai benefici. Per gli altri aspetti, resta valido il rinvio alla precedente documentazione di prassi.
Modalità di acquisizione della documentazione
In una nota finale, il documento precisa che negli ambiti territoriali in cui esistono apposite convenzioni, la documentazione può essere acquisita anche tramite accesso agli archivi informatizzati condivisi con le competenti strutture territoriali, ossia Regione e/o Provincia.
Diffusione del messaggio
Il messaggio è destinato alla pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto per la successiva diffusione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 4 lug 2006Messaggio numero 19116 del 04-07-2006
- Messaggio · 3 lug 2006Messaggio numero 18850 del 03-07-2006
- Messaggio · 28 giu 2006Messaggio numero 18352 del 28-06-2006
- Messaggio · 27 giu 2006Messaggio numero 18333 del 27-06-2006
- Messaggio · 13 lug 2006Messaggio numero 20059 del 13-07-2006
- Messaggio · 13 lug 2006Messaggio numero 20026 del 13-07-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →