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Messaggio

Messaggio numero 19116 del 04-07-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce chi, tra i pensionati, deve dichiarare entro il 31 luglio 2006 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2005 e chi invece è escluso dall’obbligo. Indica inoltre i criteri per determinare i redditi da dichiarare, il modello da usare, le regole per la dichiarazione preventiva per il 2006 e le modalità di acquisizione dei dati dichiarati.

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo

Il messaggio dell’INPS fornisce chiarimenti operativi sull’obbligo di dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo da parte dei titolari di pensione, ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il documento distingue i pensionati esclusi dall’obbligo da quelli tenuti alla comunicazione, disciplina i redditi rilevanti e richiama anche la dichiarazione preventiva per l’anno 2006.

Quadro normativo e scadenza generale

L’istituto richiama l’articolo 10 del decreto legislativo n. 503/1992, secondo cui i titolari di pensione devono produrre all’ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione IRPEF.

Per i pensionati con decorrenza della pensione compresa entro il 2005 e soggetti al divieto di cumulo parziale per tale anno, la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2005 deve essere presentata entro il 31 luglio 2006.

Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione

Sono esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo del 2005, perché non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti soggetti:

  • titolari di pensione diretta di qualsiasi categoria, compresi anzianità, invalidità e prepensionamento, con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia, che dal 1° gennaio 2001 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 30 settembre 1996, se i requisiti assicurativi e contributivi erano stati perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori dipendenti con decorrenza tra il 1° ottobre 1996 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti erano stati perfezionati entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di contribuzione e 52 anni di età oppure almeno 36 anni di contribuzione indipendentemente dall’età;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, se i requisiti erano stati perfezionati entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di anzianità a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi con decorrenza tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1997, se i requisiti erano stati perfezionati entro il 1994 e, alla data del 30 settembre 1996, risultavano in possesso di 35 anni di contribuzione e 55 anni di età;
  • titolari di pensione di anzianità, pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di anzianità contributiva, anche considerando contribuzione successiva alla decorrenza della pensione già utilizzata per supplementi;
  • titolari di pensione di anzianità che, alla decorrenza della pensione, avevano almeno 37 anni di contribuzione e 58 anni di età;
  • titolari di pensione di anzianità al 1° dicembre 2002 che hanno effettuato il versamento, in unica soluzione o rateale, nei termini previsti dall’articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per accedere al regime di totale cumulabilità;
  • iscritti che avevano maturato i requisiti per la pensione di anzianità, avevano interrotto il rapporto di lavoro subordinato e avevano presentato domanda entro il 30 novembre 2002, ottenendo la pensione con decorrenza successiva al 1° dicembre 2002 per effetto delle finestre, purché avessero effettuato il versamento richiesto per la totale cumulabilità.

Il messaggio richiama inoltre che, per gli assegni di invalidità con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, continuano a operare le riduzioni previste dall’articolo 1, comma 42, della legge n. 335/1995 nei casi di cumulo con redditi da lavoro.

Pensionati tenuti alla dichiarazione per il 2005

Devono presentare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2005, entro il 31 luglio 2006, tutti i pensionati che non rientrano nelle condizioni di esclusione indicate dal messaggio.

Per i titolari di pensione di vecchiaia liquidata esclusivamente con il sistema contributivo, il documento ricorda che la pensione è incumulabile nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’AGO con i redditi da lavoro autonomo, fino a concorrenza con i redditi stessi, ai sensi dell’articolo 1, commi 21 e 22, della legge n. 335/1995.

Situazioni particolari richiamate dall’INPS

Il messaggio segnala alcune ipotesi nelle quali, pur in presenza di redditi da lavoro, non opera il divieto di cumulo o non opera in concreto:

  • per i titolari di pensione di invalidità, se il reddito complessivo annuo derivante da attività dipendente o autonoma non supera il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo all’anno di riferimento;
  • per i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità, se nell’anno 2005 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a euro 5.465,59;
  • per i redditi derivanti da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e da altre istituzioni pubbliche o private, che sono totalmente cumulabili con la pensione;
  • per le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace, che sono cumulabili con i trattamenti pensionistici;
  • per le indennità e i gettoni di presenza previsti dall’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali, che non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • per le indennità connesse a cariche pubbliche elettive, come quelle dei presidenti e dei membri dei consigli regionali e dei parlamentari nazionali ed europei, che non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo;
  • per le indennità percepite dai giudici onorari aggregati ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276;
  • per le indennità percepite dai pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario, ai sensi dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Redditi da dichiarare

I redditi da lavoro autonomo devono essere indicati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.

Modello da utilizzare

La dichiarazione del reddito da lavoro autonomo può essere resa mediante il Modello 503 AUT allegato al messaggio. L’INPS precisa, tuttavia, che restano valide anche le dichiarazioni presentate senza utilizzare tale modulo.

Dichiarazione preventiva per l’anno 2006

Per i pensionati ai quali si applica il divieto di cumulo, l’ente previdenziale effettua in via provvisoria le trattenute sulla pensione sulla base della dichiarazione dei redditi che il pensionato prevede di conseguire nell’anno in corso.

In particolare:

  • i soggetti interessati devono presentare all’ente competente una dichiarazione preventiva del reddito previsto per il 2006;
  • le trattenute sono successivamente conguagliate sulla base dei redditi effettivamente percepiti, dichiarati entro il termine previsto per la dichiarazione IRPEF;
  • per il 2006, il conguaglio avverrà sulla base della dichiarazione a consuntivo resa nel 2007.

Acquisizione dei redditi dichiarati e obblighi di aggiornamento

I redditi da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti tramite le procedure di ricostituzione della pensione secondo le modalità già in uso.

Il messaggio precisa inoltre che:

  • devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati la cui situazione reddituale preventivamente dichiarata non sia variata;
  • devono presentare la dichiarazione reddituale preventiva anche i pensionati la cui situazione reddituale dell’anno in corso non sia variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l’anno precedente.

Pubblicità del messaggio

L’INPS specifica che il messaggio ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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