Messaggio numero 20059 del 13-07-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che, su richiesta dell’interessato, possono essere neutralizzate ai fini della retribuzione pensionabile le settimane con retribuzioni ridotte per malattia, se non è stata accreditata contribuzione integrativa. Sono inclusi anche i periodi di malattia oltre i limiti del d.lgs. 564/1996, mentre restano esclusi i periodi di malattia inferiori a 7 giorni.
Determinazione della retribuzione pensionabile: esclusione delle retribuzioni ridotte per malattia
Determinazione della retribuzione pensionabile e neutralizzazione delle retribuzioni ridotte per malattia
Il messaggio INPS affronta il trattamento, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, dei periodi in cui il lavoratore ha percepito una retribuzione ridotta a causa di malattia. Il documento fornisce chiarimenti operativi alle Sedi in merito alle richieste di ricalcolo presentate dagli assicurati.
Quadro normativo e precedenti richiamati
L’Istituto richiama una serie di precedenti interventi interni e normativi:
- circolare n. 53408 del 3 giugno 1970;
- circolare n. 53343 del 26 marzo 1971;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 63 del 23 aprile 1976;
- circolare n. 60036 del 7 gennaio 1977.
In particolare, la circolare n. 53343 del 26 marzo 1971 aveva affermato che la facoltà di neutralizzazione poteva essere esercitata solo quando, per effetto dell’evento considerato, risultasse versata contribuzione effettiva inferiore a quella normale. Era invece esclusa la neutralizzazione nei casi in cui fosse accreditata contribuzione figurativa, poiché in tali ipotesi mancava del tutto una retribuzione assoggettabile a contribuzione.
Successivamente, con la deliberazione n. 63 del 1976, il Consiglio di Amministrazione aveva consentito l’integrazione figurativa della contribuzione ridotta versata in occasione degli eventi in questione, ritenendo che la sola neutralizzazione delle retribuzioni non eliminasse interamente gli effetti negativi sul pensionato. Tale impostazione è stata poi definitivamente confermata dall’articolo 8 della legge n. 155 del 1981.
Regola operativa per il ricalcolo
Alla luce di quanto premesso, l’INPS stabilisce che, su richiesta dell’interessato, è possibile non utilizzare le settimane di contribuzione relative a periodi in cui il lavoratore ha percepito retribuzioni ridotte per malattia, a condizione che non sia stata accreditata contribuzione ad integrazione.
In sostanza, la neutralizzazione è ammessa solo quando il periodo di malattia ha prodotto una retribuzione ridotta e non risulta una copertura contributiva integrativa che impedisca l’esclusione dal calcolo.
Periodi di malattia neutralizzabili
Il messaggio precisa che devono considerarsi neutralizzabili anche le retribuzioni riferite a periodi di malattia eccedenti il limite temporale previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, come modificato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 278 del 1998.
Periodi esclusi dalla neutralizzazione
Non sono invece neutralizzabili le retribuzioni ridotte riferite a periodi di malattia inferiori a 7 giorni.
Indicazioni finali
Il messaggio ha rilevanza esterna e dispone la pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. Il contenuto è rivolto alle strutture territoriali INPS per uniformare il comportamento in caso di istanze di ricalcolo della retribuzione pensionabile per malattia.
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