Ordinanza n. 16364/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari del giudizio di non idoneità fisica emesso nei confronti dell’interessata con provvedimento in data 09.06.2026 dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno con il quale la stessa è stata esclusa dal concorso per l’ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” e “Teuliè” per l’anno scolastico 2026-2027 come da bando di concorso pubblicato, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2/9/2026: AVVERSO E PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE del bando di concorso pubblicato, ai sensi dell’art. 35-ter, comma 2-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e sul portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa tramite Decreto Dirigenziale n. -OMISSIS- del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare; - della graduatoria di merito del concorso, per esami, per l’ammissione di 160 giovani ai licei annessi alle Scuole Militari dell’Esercito “Nunziatella” e “Teulié” per l’anno scolastico 2026-2027;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Giudizio di non idoneità fisica del 9 giugno 2026, con conseguente esclusione dal concorso per l’ammissione ai licei delle Scuole Militari dell’Esercito per l’anno scolastico 2026-2027; con motivi aggiunti sono stati impugnati anche il bando e la graduatoria di merito
Esito
La controversia
La minore, per mezzo dei genitori, ha impugnato il giudizio di non idoneità fisica che ne aveva determinato l’esclusione dal concorso, chiedendone l’annullamento e la tutela cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il bando e la graduatoria. Il Ministero ha riconosciuto che, sulla base del voto medio ponderale di 8,8916, la candidata si sarebbe collocata tra l’83° e l’84° posto della graduatoria del liceo scientifico e sarebbe stata convocabile per il ripianamento dei posti, essendo stato convocato il candidato al 117° posto. Il verificatore ha tuttavia concluso per la non idoneità, rilevando un intervallo PR corto e variabile con QRS stretto e senza anomalie del sistema di conduzione. La parte ricorrente ha depositato osservazioni critiche del consulente tecnico di parte e documentazione sanitaria, richiamando l’assenza di anomalie della conduzione, gli accertamenti aritmologici e cardiologici eseguiti presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la possibile origine fisiologica delle oscillazioni dell’intervallo PR in rapporto allo stress e la pratica agonistica della candidata senza intolleranza allo sforzo.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, quale verificatore, di svolgere gli approfondimenti necessari e di fornire chiarimenti sulle osservazioni del consulente di parte, valutando anche la possibilità di una diversa conclusione sull’idoneità e sul coefficiente da attribuire alla candidata. Gli approfondimenti dovranno considerare gli elementi clinici e funzionali indicati nell’ordinanza. La relazione dovrà essere depositata possibilmente entro il 10 novembre 2026; la camera di consiglio per il prosieguo è fissata al 25 novembre 2026.
Come è indicizzato
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