Avvertimento n. 358 del 23/08/2023
Provvedimento del 23 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante, in via d'urgenza, ha rivolto un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima di uno stupro avvenuto a Palermo, con particolare riguardo alla possibile condivisione del video dell'episodio su Telegram. Il provvedimento richiama il principio di essenzialità dell'informazione e la tutela rafforzata della dignità e riservatezza delle vittime di violenza, evidenziando che un eventuale trattamento dei dati, soprattutto la diffusione del video, può integrare violazioni del GDPR e del Codice privacy, con possibili conseguenze anche sanzionatorie. È stata inoltre disposta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati della vittima dello stupro di Palermo per l'eventuale condivisione del video dell'episodio su Telegram
Avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati della vittima per la condivisione del video di uno stupro su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 23 agosto 2023, interviene in via d'urgenza in relazione alla circolazione, su Telegram, di richieste di condivisione del video relativo a uno stupro avvenuto a Palermo tra il 6 e il 7 luglio. Il provvedimento è rivolto ai potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima e mira a prevenire ulteriori diffusioni del materiale lesivo della riservatezza e della dignità della persona offesa.
Origine del procedimento e fatto considerato
Il provvedimento prende le mosse da articoli di stampa, tra cui un articolo de "La Repubblica", che riferivano dell'esistenza di chat sulla piattaforma Telegram nelle quali numerosi utenti avrebbero chiesto la condivisione del video dell'episodio di violenza sessuale, anche offrendo corrispettivi in denaro o di altra natura. Gli stessi articoli riportavano inoltre, in termini non verificati, la possibile diffusione della foto del volto di una ragazza che corrisponderebbe alla vittima.
Quadro normativo richiamato
Il Garante richiama il Regolamento (UE) 2016/679 e il Codice privacy, evidenziando che i trattamenti effettuati nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero devono comunque rispettare i principi generali del trattamento. In tale ambito assume rilievo il criterio di "essenzialità dell'informazione", da interpretarsi con particolare rigore quando la diffusione riguardi dati idonei a ledere la dignità delle persone. Vengono richiamati:
- l'art. 137 del Codice privacy;
- l'art. 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice);
- l'art. 734-bis c.p., quale disposizione a tutela della riservatezza delle vittime di violenza;
- l'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR;
- l'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice;
- l'art. 154-bis, comma 3, del Codice.
Valutazioni sulla tutela della vittima
L'Autorità sottolinea che la diffusione di dati che consentano l'identificazione, anche indiretta, della vittima di una grave azione criminosa può determinare un ulteriore pregiudizio e risultare in contrasto con le esigenze di protezione della dignità della persona. La particolare delicatezza del contesto rende necessaria una tutela rafforzata, soprattutto laddove il rischio sia quello di una ulteriore diffusione dell'episodio di violenza attraverso il video stesso.
Avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati
In ragione dell'indeterminatezza dei possibili destinatari o utilizzatori dei dati personali della vittima, il Garante adotta un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice. L'avvertimento segnala che l'eventuale trattamento dei dati, con particolare riferimento alla condivisione del video, può verosimilmente integrare una violazione del Regolamento, con le conseguenze anche sanzionatorie previste dall'ordinamento.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Per le medesime ragioni, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice. Il provvedimento è stato adottato in data 23 agosto 2023 e sottoscritto dal Presidente del Garante.
Punti principali
Contesto e origine del provvedimento
Il provvedimento nasce a seguito di articoli di stampa che hanno riportato l'esistenza di chat su Telegram in cui numerosi utenti avrebbero chiesto la condivisione del video di uno stupro avvenuto a Palermo tra il 6 e il 7 luglio, offrendo anche denaro o altri corrispettivi. Gli stessi articoli riferivano anche, senza evidenza attuale, della diffusione della foto del volto di una ragazza che corrisponderebbe alla vittima.
Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento
Il Garante richiama i principi del GDPR e, in particolare, per i trattamenti effettuati nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero, il parametro dell'"essenzialità dell'informazione", da applicare con particolare rigore ai dati idonei a pregiudicare la dignità delle persone. Viene evidenziata la specifica protezione accordata dall'ordinamento alla divulgazione di dati relativi a vittime di violenza, anche alla luce dell'art. 734-bis c.p. e dell'art. 8 delle Regole deontologiche per l'attività giornalistica.
Tutela della riservatezza della vittima
L'Autorità sottolinea la necessità di evitare un ulteriore pregiudizio alla persona offesa, impedendo la diffusione di dati che possano identificarla anche indirettamente. Tale esigenza è ritenuta ancora più stringente considerando il rischio di circolazione dell'episodio di violenza e il potenziale aggravamento della lesione della dignità della vittima.
Contenuto dell'avvertimento
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, il Garante rivolge un avvertimento ai potenziali utilizzatori dei dati personali della vittima, precisando che l'eventuale trattamento, in particolare la condivisione del video, può verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie, previste.
Pubblicazione del provvedimento
Per le medesime ragioni di urgenza e tutela, il Garante dispone la pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 154-bis, comma 3, del Codice.
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