Deliberazione n. 371 del 31/08/2023
Provvedimento del 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy. L’intervento era finalizzato a impedire l’eventuale diffusione, sulle piattaforme indicate, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e segnalato come suscettibile di divulgazione senza consenso. Sono confermati anche gli obblighi di conservazione a fini probatori dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per dodici mesi, con misure idonee a evitarne la diretta identificabilità.
Ratifica dei provvedimenti d’urgenza contro Facebook/Meta e Telegram per impedire la diffusione di materiale potenzialmente riconducibile a revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 31 agosto 2023, due determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited nell’ambito di una segnalazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguardava il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente divulgato senza il consenso dell’interessato.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata aveva segnalato al Garante la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 144-bis del Codice e aveva chiesto l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram da essa indicate. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e di decidere in tempi rapidi, entro quarantotto ore, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del segretario generale facente funzioni
Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione normativa richiamata, il segretario generale f.f. ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 119 e 120 del 10 agosto 2023. Con tali atti è stato ordinato a Telegram FZ-LLC e a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di:
- adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
- utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 31 agosto 2023, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né sviluppa ulteriori valutazioni istruttorie: la sua funzione è quella di confermare gli ordini già impartiti per impedire la possibile diffusione del materiale segnalato e per assicurarne la conservazione a fini probatori nei limiti stabiliti.
Punti principali
Presupposti normativi dell’intervento
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. n. 139/2021, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. Viene richiamato anche il termine di quarantotto ore entro il quale il Garante deve decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal Segretario generale facente funzioni
A fronte della segnalazione dell’interessato, il segretario generale f.f. ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 119 e 120 del 10 agosto 2023. Tali misure hanno ingiunto a Telegram FZ-LLC e a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 31 agosto 2023, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 119/2023 e 120/2023 adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il testo non indica sanzioni pecuniarie né ulteriori prescrizioni, limitandosi alla conferma degli ordini già impartiti in via urgente.
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