Avvertimento n. 357 del 23/08/2023
Provvedimento del 23 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene d'urgenza nei confronti di Telegram FZ-LLC, gestore della piattaforma Telegram.org, in relazione alla notizia della circolazione di chat nelle quali sarebbero stati richiesti e condivisi il video di uno stupro avvenuto a Palermo e, secondo stampa, anche immagini della presunta vittima. L'Autorità richiama i principi del GDPR, il parametro dell'"essenzialità dell'informazione" nell'esercizio dell'attività giornalistica e la particolare tutela della riservatezza e dignità delle vittime di violenza. Con il provvedimento emette un avvertimento, evidenziando che l'eventuale ulteriore diffusione dei dati personali della vittima, specie del video, può integrare una violazione del Regolamento e comportare conseguenze anche sanzionatorie.
Avvertimento a Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione su Telegram del video e dei dati personali della vittima di uno stupro avvenuto a Palermo
Avvertimento a Telegram FZ-LLC per la possibile diffusione di dati della vittima di uno stupro su Telegram
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un avvertimento nei confronti di Telegram FZ-LLC, gestore della piattaforma Telegram.org, in relazione alla possibile circolazione, all'interno di chat sulla piattaforma, del video di uno stupro avvenuto a Palermo e di ulteriori dati personali riferibili alla vittima. Il provvedimento è stato adottato in via d'urgenza sulla base di notizie di stampa e mira a prevenire ulteriori diffusioni lesive della riservatezza e della dignità della persona offesa.
Origine del procedimento e quadro fattuale
L'Autorità richiama articoli di stampa pubblicati in quei giorni, tra cui un articolo de "La Repubblica" del 23 agosto 2023, secondo i quali sarebbero esistite due chat su Telegram nelle quali numerosi utenti avrebbero chiesto la condivisione del video dell'episodio di violenza sessuale, anche offrendo corrispettivi in denaro o in altra natura. Gli stessi articoli riferivano anche della condivisione della foto del volto di una ragazza che corrisponderebbe alla vittima, ma il Garante precisa che, allo stato, tale circostanza non risultava evidenziata da riscontri certi.
Competenza del Garante e applicabilità del GDPR
Il provvedimento afferma la competenza del Garante ad adottare misure nel proprio ambito territoriale ai sensi dell'art. 55 GDPR. Viene osservato che, pur non avendo Telegram FZ-LLC uno stabilimento nell'Unione europea, i trattamenti effettuati dalla società ricadono nell'ambito di applicazione territoriale dell'art. 3, par. 2, lett. a), del GDPR; per tale ragione, non opera il meccanismo dello sportello unico e ciascuna autorità di controllo può intervenire per quanto di propria competenza.
Principi di liceità, essenzialità dell'informazione e tutela delle vittime
Il Garante ricorda che il trattamento di dati personali è lecito solo se conforme ai principi del Regolamento. Nella specifica area dei trattamenti connessi alla libertà di manifestazione del pensiero, viene richiamato il parametro dell'"essenzialità dell'informazione", da applicare con particolare rigore quando la divulgazione coinvolga dati idonei a pregiudicare la dignità delle persone. In particolare, il provvedimento richiama:
- l'art. 137 del Codice privacy;
- l'art. 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A1 al Codice);
- l'art. 734-bis c.p., che tutela specificamente la riservatezza delle vittime di violenza.
L'Autorità evidenzia la necessità di evitare un ulteriore pregiudizio alla persona colpita dal grave fatto criminoso, specialmente ove la diffusione del materiale possa consentirne l'identificazione, anche indiretta, e la circolazione dell'episodio di violenza di cui è stata vittima.
Provvedimento adottato: avvertimento
Ravvisata la necessità di intervenire in via preventiva, il Garante adotta un avvertimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice. Il destinatario è Telegram FZ-LLC, in qualità di gestore della piattaforma Telegram.org.
L'avvertimento chiarisce che l'eventuale diffusione dei dati personali della vittima, con particolare riferimento al video dello stupro, all'interno della piattaforma, può verosimilmente configurare una violazione del GDPR, con le conseguenze anche sanzionatorie previste dall'ordinamento.
Impugnazione
Il provvedimento indica che, ai sensi dell'art. 78 GDPR, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, contro il provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria.
Punti principali
Origine dell'intervento e contesto fattuale
L'intervento nasce da articoli di stampa che riferiscono dell'esistenza di due chat su Telegram riconducibili a un utente, nelle quali numerosi soggetti avrebbero chiesto la condivisione del video di uno stupro avvenuto a Palermo tra il 6 e il 7 luglio, offrendo anche denaro o altri corrispettivi. Gli articoli menzionano inoltre la possibile diffusione della foto del volto di una ragazza corrispondente alla vittima, circostanza che il Garante precisa non essere, allo stato, documentalmente accertata.
Base giuridica e competenza del Garante
Il Garante richiama l'art. 55 del GDPR e afferma la propria competenza ad adottare provvedimenti nel territorio nazionale, rilevando che, pur non avendo Telegram FZ-LLC uno stabilimento nell'Unione europea, i trattamenti rientrano nell'ambito di applicazione territoriale dell'art. 3, par. 2, lett. a), del Regolamento. Viene quindi esclusa l'applicazione del meccanismo dello sportello unico.
Tutela della riservatezza della vittima e essenzialità dell'informazione
L'Autorità sottolinea che i trattamenti di dati personali devono rispettare i principi del GDPR e che, in ambito giornalistico, il parametro dell'"essenzialità dell'informazione" va applicato con particolare rigore quando siano coinvolti dati idonei a ledere la dignità delle persone. Il provvedimento richiama l'art. 137 del Codice, l'art. 8 delle Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica e l'art. 734-bis c.p., evidenziando la particolare protezione accordata alle vittime di violenza.
Avvertimento e conseguenze indicate
Ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. a), GDPR e dell'art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, il Garante adotta un avvertimento nei confronti di Telegram FZ-LLC. L'Autorità evidenzia che l'eventuale diffusione dei dati personali della vittima, con particolare riferimento al video dello stupro, all'interno della piattaforma, può verosimilmente configurare una violazione del Regolamento, con possibili conseguenze anche sanzionatorie.
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