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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24172/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Un maggiore della Guardia di Finanza, in servizio presso il Centro Navale di Formia, era stato condannato in primo grado per collusione continuata con la propria coniuge per simulare una separazione personale e costruire un meccanismo di indebita deduzione fiscale degli assegni di mantenimento. Secondo l'imputazione, l'accordo risaliva inizialmente all'ottobre 2013, con ricorso congiunto per separazione consensuale e omologa nel 2014, e veniva poi rinnovato nel 2020 con modifica dell'importo dell'assegno. La Corte militare d'appello aveva riformato parzialmente la decisione, qualificando il reato come istantaneo e ritenendo due accordi collusivi autonomi, uniti dalla continuazione, con rideterminazione della pena. Il ricorrente ha dedotto: 1) errata individuazione del momento consumativo e conseguente maturazione della prescrizione, sostenendo che il reato si fosse perfezionato già con il deposito del ricorso del 17 ottobre 2013, mentre l'omologa del 2014 sarebbe stata solo un atto ricognitivo; 2) erronea configurazione della continuazione, perché il fatto del 2020 sarebbe mero sviluppo dell'accordo originario e non nuovo reato; 3) vizio di motivazione nella valutazione indiziaria, per avere la Corte valorizzato un arco temporale investigativo limitato e svalutato la testimonianza della moglie; 4) erronea interpretazione dell'art. 3 l. n. 1383/1941, assumendo che mancasse un interesse del terzo e che il fatto dovesse essere ricondotto al diverso reato di violazione di legge finanziaria del militare; 5) vizio sul trattamento sanzionatorio, per mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante del grado rivestito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo, ritenendo che il primo accordo collusivo fosse già perfezionato il 17 ottobre 2013, con la presentazione del ricorso congiunto per separazione consensuale, e che da tale data decorresse il termine di prescrizione decennale, maturato nel corso delle indagini preliminari il 17 ottobre 2023, prima di atti interruttivi utili. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale primo reato, perché estinto per prescrizione. Ha invece rigettato gli altri motivi: ha ritenuto corretta la configurazione di due distinti accordi collusivi, uno del 2013 e uno del 2020, quest'ultimo realmente sostitutivo e non meramente attuativo del primo; ha reputato logica e non illogica la valutazione degli indizi; ha escluso che per la collusione sia necessario un interesse autonomo del terzo estraneo; ha giudicato congrua la motivazione sul bilanciamento tra aggravante e attenuanti. La pena è stata conseguentemente rideterminata, eliminando l'aumento per la continuazione relativo al reato prescritto e applicando la diminuente per il rito sulla pena base residua, con esito finale di anni uno e mesi quattro di reclusione, restando fermi i benefici di legge.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383

    «il militare della Regia guardia di finanza che commette una violazione delle leggi finanziarie, costituente delitto, o collude con estranei per frodare la finanza [...] soggiace alle pene stabilite dal Codice penale militare di pace»

    La collusione del militare della Guardia di Finanza con estranei per frodare la finanza è un reato di pura condotta e di pericolo a consumazione anticipata, che si perfeziona con il solo accordo fraudolento avente ad oggetto la frode erariale, senza necessità che il vantaggio o la frode si realizzino effettivamente.

  • art. 81 c.p.

    Due accordi collusivi distinti, ma espressivi di un medesimo disegno criminoso, possono essere unificati dal vincolo della continuazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La questione del momento consumativo incide sulla verifica di eventuali cause estintive del reato, tra cui la prescrizione, che il giudice deve rilevare se maturata.

  • art. 157 c.p.

    Per il reato in esame, essendo prevista la pena massima di dieci anni, il termine ordinario di prescrizione è di dieci anni.

  • art. 158 c.p.

    Il decorso della prescrizione va individuato dal momento di consumazione del reato; nel caso della collusione, coincide con il perfezionamento dell'accordo fraudolento.

  • art. 192 c.p.p.

    La valutazione del compendio indiziario deve essere globale e logica; non è censurabile in cassazione se la motivazione della Corte territoriale spiega coerentemente la convergenza degli indizi.

  • art. 69 c.p.

    Il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti è rimesso a una motivazione non illogica; il risarcimento solo parziale può rilevare per le generiche ma non impone la prevalenza sulle aggravanti.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    La Corte ha annullato senza rinvio limitatamente al reato estinto per prescrizione.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Per il secondo accordo collusivo la Corte ha richiamato il diverso termine di improcedibilità, ritenendolo non ancora maturato.

  • art. 27 cod. pen. mil. pace

    La pena detentiva è stata sostituita con la reclusione militare.

Massime di principio

  • Il delitto di collusione del militare della Guardia di Finanza per frodare la finanza è un reato di pericolo a consumazione anticipata: si consuma nel momento in cui le parti raggiungono l'accordo fraudolento, senza attendere la realizzazione del profitto o della frode.
  • Ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre individuare con precisione il momento in cui l'accordo collusivo si perfeziona; gli atti successivi di omologa o di mera esecuzione dell'intesa non spostano di per sé il dies a quo se si limitano a recepire un accordo già concluso.
  • La mera modifica successiva dell'assetto economico convenuto può integrare un nuovo accordo collusivo, autonomamente punibile, quando presenti un oggetto diverso e una maggiore capacità offensiva rispetto all'intesa originaria.
  • Per la collusione ex art. 3 l. n. 1383/1941 non è necessario che il soggetto estraneo abbia un autonomo interesse penalmente rilevante o un vantaggio esclusivo: è sufficiente l'accordo fraudolento con il militare finalizzato alla frode erariale.
  • La valutazione degli indizi è insindacabile in cassazione se la motivazione di merito mostra coerenza logica nel collegare i dati investigativi alla ricostruzione accusatoria e nel spiegare perché le alternative difensive non siano ragionevoli.
  • Nel giudizio sul trattamento sanzionatorio, il risarcimento solo parziale non basta a imporre l'attenuante del risarcimento del danno e può essere valorizzato, insieme ad altri elementi, ai fini delle attenuanti generiche, ma non comporta automaticamente la prevalenza su un'aggravante contestata.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la PAProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoContinuazioneOnere della prova

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