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Legge

L.R. Toscana 38/2005

Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

Normativa regionaleL.R. Toscana 38/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. Toscana 72/2000 sull’esercizio di impianti, spazi e attrezzature per attività motorie, ricreative e sportive. Introduce la denuncia di inizio attività al Comune e demanda a un regolamento regionale la disciplina dei requisiti di apertura e gestione, dei profili tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, della qualificazione degli operatori e della certificazione sanitaria dei programmi.

Modifiche alla disciplina regionale degli impianti sportivi e delle attività motorie

Modifiche alla disciplina degli impianti sportivi e delle attività motorie

La legge regionale interviene sulla l.r. 31 agosto 2000, n. 72, aggiornando le regole per l’apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature destinati ad attività motorie, ricreative e sportive nella Regione Toscana. Il provvedimento rafforza il ruolo del Comune e rinvia a un regolamento regionale la definizione di requisiti e standard applicativi.

Titolo abilitativo per apertura e gestione

L’esercizio di impianti, spazi e attrezzature per attività motorie, ricreative e sportive è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio attività al Comune nel cui territorio è situato l’impianto.

Nella denuncia l’interessato deve attestare:

  • il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale;
  • la conformità degli impianti e delle attrezzature ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza.

Regolamento regionale di attuazione

La legge prevede che un regolamento regionale disciplini in modo puntuale i profili operativi della materia. In particolare, esso deve stabilire:

  • i requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti, degli spazi e delle attrezzature motorie, ricreative e sportive;
  • i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
  • i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti che operano negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
  • le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone;
  • le modalità di certificazione sanitaria dei programmi di attività e di tutela degli utenti.

Ambito applicativo

La disciplina riguarda gli impianti, gli spazi e le attrezzature destinati ad attività motorie, ricreative e sportive nel territorio regionale, con esclusione dei soli ambiti scolastico e di riabilitazione sanitaria per quanto concerne i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza demandati al regolamento.

Profili di rilievo pratico

Il testo consolida una logica di controllo preventivo basata su autodichiarazione/denuncia al Comune e su requisiti tecnici e professionali fissati in sede regolamentare. La norma non contiene scadenze o regimi transitori specifici.

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