L.R. Toscana 38/2005
Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale modifica la l.r. Toscana 72/2000 sull’esercizio di impianti, spazi e attrezzature per attività motorie, ricreative e sportive. Introduce la denuncia di inizio attività al Comune e demanda a un regolamento regionale la disciplina dei requisiti di apertura e gestione, dei profili tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza, della qualificazione degli operatori e della certificazione sanitaria dei programmi.
Modifiche alla disciplina regionale degli impianti sportivi e delle attività motorie
Modifiche alla disciplina degli impianti sportivi e delle attività motorie
La legge regionale interviene sulla l.r. 31 agosto 2000, n. 72, aggiornando le regole per l’apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature destinati ad attività motorie, ricreative e sportive nella Regione Toscana. Il provvedimento rafforza il ruolo del Comune e rinvia a un regolamento regionale la definizione di requisiti e standard applicativi.
Titolo abilitativo per apertura e gestione
L’esercizio di impianti, spazi e attrezzature per attività motorie, ricreative e sportive è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio attività al Comune nel cui territorio è situato l’impianto.
Nella denuncia l’interessato deve attestare:
- il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale;
- la conformità degli impianti e delle attrezzature ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza.
Regolamento regionale di attuazione
La legge prevede che un regolamento regionale disciplini in modo puntuale i profili operativi della materia. In particolare, esso deve stabilire:
- i requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti, degli spazi e delle attrezzature motorie, ricreative e sportive;
- i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico e alla riabilitazione sanitaria;
- i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti che operano negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
- le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone;
- le modalità di certificazione sanitaria dei programmi di attività e di tutela degli utenti.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda gli impianti, gli spazi e le attrezzature destinati ad attività motorie, ricreative e sportive nel territorio regionale, con esclusione dei soli ambiti scolastico e di riabilitazione sanitaria per quanto concerne i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza demandati al regolamento.
Profili di rilievo pratico
Il testo consolida una logica di controllo preventivo basata su autodichiarazione/denuncia al Comune e su requisiti tecnici e professionali fissati in sede regolamentare. La norma non contiene scadenze o regimi transitori specifici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 23 feb 2005L.R. Toscana 34/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Toscana 35/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Toscana 36/2005
- Legge · 23 feb 2005L.R. Toscana 37/2005
- Legge · 24 feb 2005L.R. Toscana 41/2005
- Legge · 24 feb 2005L.R. Toscana 40/2005
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →