Deliberazione n. 607 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e, ove acquisito in chiaro, a conservarlo per 12 mesi a soli fini probatori con modalità idonee a non rendere identificabili direttamente gli interessati. Si tratta di una decisione di ratifica ex post di interventi urgenti, adottati dal dirigente competente e trasmessi alle piattaforme il 1° ottobre 2025.
Ratifica di misure urgenti contro Telegram, TikTok e Snap per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 9 ottobre 2025, tre misure urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy riguardante materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso.
Origine del procedimento e presupposti dell’intervento
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento del Garante presso le piattaforme indicate. Il provvedimento richiama la disciplina introdotta per i casi di c.d. revenge porn, che attribuisce all’Autorità un potere di intervento rapido e prevede la decisione entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione.
Provvedimenti urgenti adottati il 1° ottobre 2025
Ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 368, 369 e 370 del 1° ottobre 2025, dopo aver verificato la compatibilità di quanto segnalato con l’art. 144-bis del Codice. Tali determinazioni sono state poi trasmesse alle piattaforme con note del 1° ottobre 2025.
Le misure urgenti hanno disposto:
- l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Ratifica finale del Garante
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Collegio ha ratificato i provvedimenti d’urgenza in base all’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il testo non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori valutazioni sul merito del trattamento, limitandosi a confermare la legittimità e l’efficacia delle misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare nell’ipotesi prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Telegram, TikTok e Snapchat. Il provvedimento richiama la disciplina speciale sul c.d. revenge porn, che consente al Garante di intervenire entro 48 ore dalla segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 1° ottobre 2025 le determinazioni nn. 368-370/2025. Con tali atti ha ingiunto alle tre società di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Prescrizione di conservazione probatoria
Alle medesime società è stata prescritta anche la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con successiva comunicazione tempestiva all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 9 ottobre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited e Snap Inc. Non risultano nel testo ulteriori statuizioni sanzionatorie o prescrizioni diverse da quelle già impartite in via d’urgenza.
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