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Legge

L.R. Lombardia 8/2006

Determinazioni per l’esercizio delle attività sportive di tipo motoristico( BURL del 27 aprile 2006 n. 17, 1° suppl. ord. )

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia 24 aprile 2006, n. 8 disciplina nel territorio regionale lo svolgimento di attività motoristiche in autodromi e piste, imponendo il rispetto dei limiti di immissione sonora del d.P.R. 304/2001. Tali limiti valgono anche come soglia di normale tollerabilità per gli insediamenti urbani entro 500 metri dall’autodromo, inclusi quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

Limiti acustici per attività sportive motoristiche in Lombardia

Limiti acustici per attività sportive motoristiche in Lombardia

La legge regionale disciplina, nel territorio della Lombardia, le immissioni sonore connesse allo svolgimento di attività sportive motoristiche in autodromi e in piste motoristiche di prova e per attività sportive. L’obiettivo è conciliare la valorizzazione dello sport motoristico con la tutela della salute e della quiete pubblica, richiamando i principi statali in materia ambientale e sanitaria.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle attività motoristiche svolte in autodromi e piste motoristiche di prova e per attività sportive. La legge opera esclusivamente nel territorio regionale lombardo e regola i rapporti:

  • tra pubblica amministrazione e pubblica amministrazione;
  • tra privati e pubblica amministrazione;
  • tra privati e privati.

Limiti di rumorosità e soglia di tollerabilità

Nello svolgimento delle attività motoristiche devono essere rispettati i limiti di ammissibilità delle immissioni sonore previsti dal d.P.R. 3 aprile 2001, n. 304. Tali limiti assumono anche valore di soglia di normale tollerabilità del rumore, ma solo per gli insediamenti urbani situati entro una fascia di 500 metri dal sedime dell’autodromo, come definito dal medesimo regolamento statale.

Insediamenti urbani interessati

La legge estende espressamente la propria applicazione anche agli insediamenti urbani già esistenti alla data di entrata in vigore. Ne consegue che la disciplina non riguarda soltanto nuove edificazioni o nuovi insediamenti, ma anche quelli preesistenti ricompresi nell’area di influenza acustica individuata dalla norma.

Decorrenza

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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