R.R. Lombardia 7/2006
Norme tecniche per la costruzione delle strade
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento lombardo definisce criteri funzionali e geometrici per la nuova costruzione, l’ammodernamento e il potenziamento delle strade nel territorio regionale, nonché le regole per le deroghe. Fissa definizioni, criteri progettuali per assi e intersezioni, analisi di traffico, elaborati di progetto e ambito di applicazione; si applica agli interventi non ancora approvati al momento della deliberazione attuativa regionale.
Norme tecniche per la costruzione e l’adeguamento delle strade in Lombardia
Norme tecniche per la costruzione delle strade in Lombardia
Il regolamento della Lombardia disciplina i criteri tecnici per progettare nuovi tronchi viari e per adeguare, ammodernare o potenziare la rete stradale esistente nel territorio regionale. La finalità è garantire sicurezza della circolazione, ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico e assicurare il rispetto dell’ambiente territoriale e sociale.
Oggetto, finalità e ambito generale
La disciplina riguarda le caratteristiche funzionali e geometriche degli assi stradali urbani ed extraurbani e delle zone di intersezione, oltre alle modalità di concessione delle deroghe. I criteri sono impostati per assicurare omogeneità tecnica tra i tronchi di rete con la stessa funzione territoriale e di mobilità, tenendo conto della classificazione del codice della strada e dell’eventuale classificazione funzionale regionale.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento vengono precisati numerosi concetti tecnici e funzionali. In particolare, sono definiti:
- zona di intersezione, comprensiva delle aree di incrocio e dei tratti di ripristino delle sezioni stradali;
- ammodernamento, come intervento su infrastrutture esistenti orientato soprattutto alla messa in sicurezza senza sostanziali incrementi di capacità;
- potenziamento, come intervento su infrastrutture esistenti che comporta un aumento significativo della capacità di deflusso;
- tratta interprovinciale, raccordo alla rete autostradale e autostrade regionali;
- traffico giornaliero medio e velocità di progetto;
- strada di montagna in terreno morfologicamente difficile;
- livelli di rete: rete primaria, principale, secondaria e locale;
- classificazione funzionale regionale delle strade;
- strada agrosilvopastorale, ente proprietario della strada e soggetto proponente l’intervento.
Criteri di classificazione e impostazione progettuale
Per definire la tipologia dell’intervento, il soggetto proponente, in coerenza con progettista, ente proprietario e atti di programmazione, individua:
- il livello di rete cui appartiene l’infrastruttura;
- l’eventuale classe funzionale regionale;
- la classe stradale secondo il codice della strada e le caratteristiche delle intersezioni. La determinazione finale deve tener conto anche dell’entità e della tipologia dei flussi di traffico previsti.
Criteri tecnici per gli assi stradali
Il regolamento stabilisce, per ciascuna classe stradale, le principali caratteristiche della sezione trasversale. In sintesi:
- autostrade: carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia e corsia di emergenza;
- strade extraurbane principali: carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia e piazzole di sosta frequenti;
- strade extraurbane secondarie: almeno una corsia per senso di marcia e piazzole di sosta frequenti;
- strade urbane di scorrimento: carreggiate separate, almeno due corsie per senso di marcia e marciapiedi;
- strade urbane di quartiere: almeno una corsia per senso di marcia e marciapiedi;
- strade locali: in ambito urbano almeno una corsia per senso di marcia e marciapiedi; in ambito extraurbano almeno una corsia per senso di marcia e piazzole di sosta. Le soluzioni planimetriche e altimetriche devono essere coordinate e garantire visibilità adeguata, corretto deflusso delle acque e livelli di sicurezza e comfort coerenti con la velocità di progetto.
Criteri tecnici per le intersezioni
Le zone di intersezione sono differenziate in funzione delle classi stradali e della classificazione funzionale regionale. Sono previste due tipologie:
- intersezioni a raso, comprese rotatorie e canalizzate;
- intersezioni a livelli sfalsati. Le dimensioni di corsie di accelerazione, decelerazione, accumulo e immissione, carreggiata anulare e banchine dipendono dalla classe stradale, dalla velocità di progetto, dall’ambito territoriale e dai flussi veicolari. Le intersezioni devono essere semplici, leggibili e progettate con adeguate distanze di visibilità e corretto smaltimento delle acque.
Elaborati progettuali e analisi di traffico
Il progetto stradale, nei livelli preliminare, definitivo ed esecutivo, deve essere corredato da documenti ed elaborati tecnici che descrivano il tracciato e le soluzioni scelte, anche sotto il profilo ambientale. Lo studio di fattibilità, quando presente, collega pianificazione e attuazione dell’opera. Le analisi di traffico servono a quantificare i volumi previsti, il livello di servizio e l’impatto ambientale, nonché a descrivere la riorganizzazione dei flussi sulla rete interessata. Devono essere sviluppate nello studio di fattibilità e nelle fasi preliminare e definitiva, con ricorso a metodi di modellistica dei trasporti e analisi di rete sugli scenari domanda/offerta. Per interventi su autostrade, strade di interesse regionale di primo e secondo livello e strade provinciali di primo livello, i progetti devono essere predisposti anche su supporto informatico per la condivisione tra i sistemi informativi dei soggetti coinvolti.
Ambito di applicazione dei criteri
I criteri relativi alle caratteristiche degli assi e delle intersezioni sono obbligatori per la nuova costruzione, mentre per potenziamento e ammodernamento costituiscono criteri di riferimento da applicare per quanto possibile. Per gli interventi sulla rete esistente, ove non sia possibile l’adeguamento integrale, il progetto deve spiegare come comunque l’intervento migliori circolazione e sicurezza. Alcune disposizioni si applicano a tutte le tipologie stradali di nuova costruzione, nonché al potenziamento e all’ammodernamento; altre riguardano specifiche categorie di strade, tra cui autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie limitatamente ai nuovi interventi, e strade urbane di scorrimento. Sono previste esclusioni per interventi puntuali, come alcune rotatorie di diametro contenuto, restauri conservativi di ponti e cavalcavia e spostamenti di barriere o caselli autostradali che non incidano significativamente sulla viabilità di accesso.
Strade di montagna e strade escluse dai criteri ordinari
Per le strade di montagna in terreno morfologicamente difficile non si applicano i criteri ordinari di cui alle lettere sugli assi stradali; la piattaforma non può comunque essere inferiore a quattro metri, con slarghi idonei per l’incrocio dei veicoli quando la piattaforma è inferiore a cinque metri, posizionati in modo da garantire mutuo avvistamento e comunque a distanza non superiore a 500 metri. Sono inoltre escluse dall’applicazione dei criteri ordinari le strade per le quali la velocità di progetto non è parametro progettuale di riferimento, in particolare:
- alcune strade urbane inserite in zone a traffico limitato;
- alcune strade urbane in zone residenziali;
- strade di accesso alle residenze con esigenze di moderazione della velocità e tutela delle utenze deboli;
- strade locali agrosilvopastorali, poderali o vicinali. Per queste categorie la piattaforma va definita in funzione della sicurezza della coesistenza dei diversi usi e dell’ingombro dei veicoli, con misure costruttive e di segnaletica per contenere la velocità.
Deroghe ai criteri tecnici
Le deroghe sono ammesse solo in presenza di vincoli fisici, geomorfologici, paesistici, archeologici o insediativi che impediscano il rispetto dei criteri, e solo se la soluzione in deroga garantisce un livello di sicurezza positivo. Prima di proporre una deroga, il soggetto proponente deve verificare che non esistano soluzioni conformi praticabili. La richiesta deve indicare con precisione a quali criteri si intende derogare, le criticità connesse, le misure di mitigazione adottate, l’ottica di progressivo adeguamento della strada e, in particolare, il rischio potenziale connesso alle parti non conformi. La documentazione deve includere:
- elaborati progettuali utili a comprendere l’ambito tecnico e territoriale;
- relazione tecnica sulla deroga con indicazione delle classi stradali, delle soluzioni conformi scartate, degli elementi oggetto di deroga e degli interventi mitigativi;
- analisi di sicurezza sui potenziali incidenti, sugli effetti delle caratteristiche plano-altimetriche in deroga, sugli interventi mitigativi e sui rischi non eliminabili. La deroga è rilasciata al livello di progetto esecutivo; nelle fasi preliminare e definitiva devono comunque emergere gli elementi difformi e i primi elaborati di supporto alla valutazione. Per le deroghe di competenza regionale, la Regione decide entro 90 giorni, con possibilità di una sola richiesta di integrazioni che sospende il termine; se l’amministrazione non provvede nel termine, la deroga si intende rilasciata. Per le deroghe di competenza dell’ente proprietario, la documentazione fa parte del progetto ed è accompagnata dal parere favorevole dell’ufficio competente.
Regime transitorio e applicabilità temporale
Il regolamento si applica agli interventi per i quali, alla data di pubblicazione della deliberazione regionale attuativa prevista per i criteri tecnici, non sia ancora stato approvato il progetto preliminare. Il soggetto proponente può comunque scegliere di applicarlo anche agli interventi per i quali, a quella data, il progetto preliminare sia già stato approvato.
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