L.R. Calabria 19/2017
Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell’attività teatrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria la programmazione triennale del teatro, i finanziamenti a compagnie, centri di produzione, distribuzione, festival, residenze, formazione e progetti speciali, tramite Registro regionale del teatro e regolamento attuativo. Prevede limiti di costo, percentuali di contributo, criteri di selezione e coperture finanziarie; abroga la l.r. 3/2004. In parte aggiornabile solo nei limiti della programmazione e dei bilanci successivi.
Programmazione e sostegno regionale all’attività teatrale in Calabria
Programmazione e sviluppo regionale dell’attività teatrale in Calabria
La legge definisce il quadro degli interventi della Regione Calabria a sostegno del sistema teatrale regionale. La disciplina si basa su programmazione triennale, avvisi annuali, iscrizione in un registro regionale e finanziamenti a favore di soggetti operanti nel settore teatrale sul territorio calabrese.
Principi generali e finalità
La Regione considera il teatro un elemento essenziale della cultura regionale e ne promuove la funzione culturale, artistica, formativa, sociale ed economica. L’azione regionale è orientata a:
- favorire la partecipazione del pubblico e un’equilibrata distribuzione dell’offerta sul territorio;
- sostenere la collaborazione tra soggetti pubblici e privati;
- razionalizzare le risorse economiche e organizzative;
- valorizzare istituzioni teatrali consolidate e attività innovative, di sperimentazione e ricerca;
- promuovere formazione professionale, conservazione del patrimonio storico teatrale, drammaturgia contemporanea e diffusione internazionale delle espressioni teatrali calabresi;
- riconoscere il valore culturale e sociale del teatro amatoriale.
Interventi regionali, aiuti di Stato e programmazione
Gli interventi regionali consistono in finanziamenti ai soggetti riconosciuti beneficiari, attraverso concorso, coordinamento e programmazione con gli enti locali, anche mediante convenzioni. La Regione favorisce inoltre l’accesso al credito tramite convenzioni con la finanziaria regionale e con banche convenzionate.
Gli interventi sono qualificati come aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio ed è richiamata l’esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. Le informazioni sugli aiuti sono trasmesse al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Tutti gli interventi devono rientrare nella programmazione triennale prevista dalla legge.
Ambiti di intervento finanziabili
La Regione può finanziare associazioni, enti pubblici e privati, imprese e fondazioni operanti nel settore teatrale in Calabria con carattere di continuità e professionalità. Gli interventi riguardano tre grandi aree:
- produzione;
- distribuzione;
- formazione.
Nel quadro di tali aree, la Regione sostiene la produzione e distribuzione di spettacoli, la promozione del teatro calabrese in Italia e all’estero, festival e rassegne, iniziative per il pubblico giovanile in collaborazione con scuole e università, la creatività di nuovi autori, la mobilità internazionale degli operatori e la ricerca legata a interdisciplinarietà, multimedialità, innovazione e sperimentazione.
È inoltre possibile finanziare l’adeguamento e la qualificazione delle attrezzature teatrali, con contributi per impianti audio e luci, attrezzature tecniche, impianti per costumi e scenografie anche virtuali, mezzi di trasporto di scene e costumi.
La Regione riconosce anche il ruolo di organismi riconosciuti dal Ministero competente e ne sostiene l’attività.
Compagnie di produzione
La Regione sostiene le compagnie di produzione operanti in Calabria da almeno tre anni che presentino:
- progetto con attenzione alla nuova drammaturgia contemporanea italiana, al rinnovamento del linguaggio teatrale e al recupero dell’identità regionale;
- autonomia organizzativa e gestionale;
- elevata qualificazione artistica;
- almeno 40 giornate recitative non gratuite nell’anno precedente;
- almeno 300 giornate lavorative nell’anno precedente.
Nel primo triennio di applicazione la Regione ha potuto sostenere fino a 13 compagnie, con requisiti attenuati: almeno 15 giornate recitative e 150 giornate lavorative. Nei trienni successivi i finanziamenti sono concessi, entro le risorse disponibili, alle compagnie in possesso dei requisiti ordinari e, in numero massimo di 5, a compagnie che abbiano i requisiti attenuati e non abbiano mai beneficiato prima dei contributi previsti da questa disciplina.
Per conservare il finanziamento nel triennio, i beneficiari devono raggiungere obiettivi annuali fissati dal regolamento attuativo. Per teatro di strada e teatro di figura, le giornate possono essere dimostrate con modalità specifiche stabilite dal regolamento.
Centri di produzione teatrale
La programmazione può prevedere interventi a favore dei centri di produzione teatrale. Sono tali gli organismi che svolgono attività di produzione e di esercizio in massimo tre sale teatrali gestite direttamente, autorizzate, per complessivi almeno 300 posti, con almeno una sala da 200 posti, situate in Calabria.
Distribuzione e circuitazione
La Regione promuove una rete di teatri e luoghi di spettacolo con programmazione di spettacoli dal vivo e sostiene la circuitazione delle compagnie iscritte al Registro regionale. Sono finanziabili soggetti operanti in Calabria che non producano né coproducano spettacoli e che svolgano distribuzione, promozione e formazione del pubblico in sale di cui abbiano la disponibilità, purché in possesso di:
- struttura organizzativa stabile e autonoma;
- almeno 100 giornate recitative annue, con almeno il 25% riferito a produzioni di soggetti già finanziati dalla Regione e almeno il 10% a produzioni di soggetti iscritti al Registro non finanziati;
- coinvolgimento prioritario di teatri e spazi già operanti con continuità;
- programmazione in almeno 10 piazze distribuite uniformemente sul territorio regionale.
Festival
La Regione può finanziare festival di particolare rilievo nazionale e internazionale nel territorio calabrese, finalizzati alla diffusione della cultura teatrale, all’integrazione con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo culturale. Il festival deve:
- essere costruito come progetto culturale unitario;
- durare continuativamente da almeno 5 giorni a non oltre 60;
- svolgersi in un ambito territoriale definito e coerente.
Sono richiesti inoltre il supporto di almeno un ente pubblico, una direzione artistica e organizzativa esclusiva e qualificata, una struttura stabile adeguata, almeno 9 spettacoli di cui almeno un terzo in prima nazionale e almeno uno spettacolo prodotto dal proponente. Il regolamento attuativo definisce i requisiti e i criteri di selezione.
Residenze teatrali
La Regione sostiene il sistema delle residenze teatrali per consentire alle compagnie operanti in Calabria, in possesso dei requisiti regolamentari, di utilizzare e gestire stabilmente spazi teatrali e sviluppare progetti di qualità anche con ricadute sul turismo culturale.
La residenza può essere attribuita per tre anni, su richiesta, in un massimo di due spazi teatrali della stessa provincia, in disponibilità di enti pubblici e regolarmente autorizzati. Il progetto deve comprendere attività di produzione, formazione, programmazione multidisciplinare, educazione del pubblico, sostegno alla creazione contemporanea, mobilità interregionale o internazionale e un periodo minimo di apertura della sede. La residenza può essere rinnovata per pari durata, se persistono i risultati del progetto iniziale.
Nella localizzazione delle residenze la Regione considera anche il contributo finanziario degli enti locali, le esigenze di presenza teatrale nei territori e la qualità dei progetti.
Formazione
La Regione può sostenere attività di formazione di registi, attori, drammaturghi, danzatori, scenografi, costumisti, manager, amministratori e tecnici dello spettacolo, purché realizzate da soggetti iscritti nel Registro regionale del teatro.
Per favorire i rapporti con scuole e università, la Regione trasmette ogni anno all’Ufficio scolastico regionale e al Ministero competente l’elenco dei soggetti iscritti nel Registro per il settore della formazione.
Progetti speciali
Nell’ambito della programmazione triennale possono essere realizzati progetti speciali annuali, caratterizzati da esperienza qualificata della direzione artistica e organizzativa, sostenibilità economica e finalità di valorizzazione del patrimonio calabrese, dei luoghi di pregio culturale, archeologico, storico e naturalistico, della riqualificazione dei borghi, dell’inclusione sociale, della formazione o attrazione di nuovo pubblico.
I progetti possono svolgersi anche in spazi non convenzionalmente destinati al teatro e devono presentare ricerca di linguaggi innovativi, anche in relazione fra diverse forme artistiche. Il regolamento attuativo ne definisce requisiti e criteri di selezione.
Registro regionale del teatro
È istituito il Registro regionale del teatro, distinto per settori, nel quale sono iscritti, su domanda, i soggetti operanti in ambito teatrale in Calabria da almeno tre anni. Le persone fisiche possono iscriversi solo nel settore della formazione.
L’iscrizione è condizione necessaria per accedere ai benefici previsti dalla legge. Il regolamento attuativo disciplina requisiti, verifiche e tenuta del Registro.
Programmazione triennale e programma annuale
La Giunta regionale adotta il piano triennale degli interventi, previo parere della commissione consiliare competente, che deve essere espresso entro 30 giorni; decorso il termine, il parere si intende favorevole.
Il piano definisce:
- finalità generali, modalità di intervento e priorità tra le tipologie del Titolo II;
- programmazione generale e coordinamento delle attività dei soggetti finanziati.
Ogni anno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio regionale, la Giunta adotta il programma esecutivo triennale e ripartisce le risorse disponibili. Entro ulteriori 30 giorni, il dipartimento competente pubblica l’avviso sul BURC.
Criteri di concessione, valutazione ed erogazione dei finanziamenti
Il regolamento attuativo stabilisce domanda, parametri quantitativi e qualitativi, presupposti, criteri, modalità di concessione, erogazione, acconto, saldo e revoca dei finanziamenti.
I principi fissati dalla legge prevedono che:
- la valutazione quantitativa si basi su voci di costo del bilancio consuntivo precedente e su elementi coerenti con l’attività teatrale;
- la valutazione qualitativa non possa incidere oltre il 15% sul risultato quantitativo;
- il contributo regionale non possa superare il 60% dei costi ammissibili;
- per le imprese di produzione i costi ammissibili massimi non possano superare 500.000 euro.
La valutazione è affidata al dipartimento competente, con il supporto di un comitato di tre esperti nominati dal Presidente della Giunta dopo procedura pubblica. Il comitato opera gratuitamente, salvo rimborso spese nei limiti fissati dal regolamento. Il dipartimento individua i beneficiari, determina l’importo del finanziamento e le modalità di erogazione.
Regolamento di attuazione
La Giunta regionale deve adottare il regolamento di attuazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento è decisivo per definire molti requisiti applicativi, tra cui iscrizione al Registro, criteri di selezione, modalità di verifica e requisiti dei vari interventi.
Copertura finanziaria e limiti temporali
La copertura degli interventi relativi a compagnie di produzione, residenze e supporto alla valutazione è quantificata in 500.000 euro per ciascuno degli esercizi 2017-2019, a valere sul programma U.05.02.
Per gli esercizi successivi, il finanziamento è demandato alla legge di bilancio e alla disponibilità di risorse autonome. Gli interventi per produzioni, distribuzione, festival, formazione e progetti speciali sono finanziati, per il 2017, con risorse PAC Calabria 2014-2020 per 1.000.000 euro; negli esercizi successivi, nei limiti delle disponibilità dell’Asse 6, Azioni 6.7.1 e 6.8.3 del PAC, nonché dell’area tematica Cultura del Piano Sviluppo Coesione 2014/2020 e delle risorse programmate per l’Attività Culturali nell’Accordo di Coesione e nel Programma Operativo Complementare 2021/2027.
Abrogazione e decorrenza
La legge abroga la precedente legge regionale 9 febbraio 2004, n. 3, che disciplinava la medesima materia. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
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