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Ordinanza

Ordinanza n. 25/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 12 novembre 2025, notificato in pari data, con il quale lo Sportello Unico presso la Prefettura di Firenze ha respinto la domanda volta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 26 febbraio 2025 (codice pratica P-FI/L/N/2025/102072); - di ogni altro atto preparatorio, successivo, consequenziale o comunque connesso al provvedimento di cui al punto 1 anche se di contenuto od estremi ignoti.

Giustizia amministrativa202503734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico presso la Prefettura di Firenze ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In sede cautelare ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'effettivo svolgimento di attività lavorativa stagionale. A sostegno della deduzione sono stati prodotti una comunicazione di cessione di fabbricato relativo a un immobile preso in affitto e le buste paga nonché il modello Unilav dell'azienda agricola presso cui sarebbe stata svolta l'attività lavorativa stagionale. È stata proposta domanda incidentale di sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la documentazione prodotta — in particolare la comunicazione di cessione del fabbricato, le buste paga e il modello Unilav — rende non implausibile la deduzione del ricorrente di avere svolto attività lavorativa stagionale. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato. La trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 7 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Dal testo non emerge una specifica valutazione autonoma del periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha accolto la richiesta e sospeso l'esecutività dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la documentazione costituita da comunicazioni relative all'alloggio, buste paga e modello Unilav può essere sufficiente a rendere non implausibile l'allegazione dello svolgimento di attività lavorativa stagionale e a fondare la sospensione del diniego di conversione del titolo di soggiorno, in attesa dell'esame di merito.
  • La sospensione cautelare di un diniego amministrativo può essere disposta quando gli elementi documentali prodotti dal ricorrente rendano plausibile, almeno sul piano del fumus boni iuris, il fatto costitutivo posto a base della domanda amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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