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Ordinanza

Ordinanza n. 16326/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000809 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AS12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AS12 (scuola secondaria di II grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AM12 (scuola secondaria di I grado).

Giustizia amministrativa202610077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva di merito del concorso per la classe AS12 nel Lazio, nella parte in cui attribuisce a candidati 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AM12

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000809 del 23 giugno 2026, che ha approvato la graduatoria definitiva per la classe di concorso AS12 in esito al concorso indetto con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025. Contesta l'attribuzione del punteggio di 12,50 punti previsto dal criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 a candidati per AS12 (scuola secondaria di secondo grado) che avevano dichiarato di aver superato un precedente concorso ordinario per AM12 (scuola secondaria di primo grado). L'ordinanza non riporta ulteriori motivi di ricorso né decide la fondatezza della censura.

La decisione

Il TAR ha disposto la conversione del rito, ritenendo applicabile quello previsto per le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR. Ha ordinato al ricorrente di notificare il ricorso anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo termini e modalità dell'ordinanza TAR Lazio n. 836 del 2019. Non ha deciso la censura relativa al punteggio e ha rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.l. 68/2022

    Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

    Il rito previsto dall'art. 12-bis si applica alle controversie aventi ad oggetto procedure amministrative relative a interventi finanziati, anche solo in parte, con risorse PNRR; in tale quadro sono parti necessarie le amministrazioni indicate dal comma 4 e va assicurata la loro partecipazione al giudizio.

  • art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022

    Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

    Nei giudizi rientranti nell'ambito dell'art. 12-bis, comma 4, le amministrazioni ivi indicate devono partecipare al processo quali parti necessarie; il giudice dispone quindi la notificazione del ricorso anche nei loro confronti.

Massime di principio

  • Le controversie relative a procedure amministrative concernenti interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR sono assoggettate al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. 68/2022.
  • Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e il ricorso deve essere notificato anche a tali amministrazioni.
  • Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, stabilendo termini e modalità per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università

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