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Legge

L.R. Toscana 47/2008

Disciplina dell’attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008 ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 47/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il solo anno 2008, la cattura di allodola, cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da richiamo nelle Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena. Stabilisce contingenti provinciali, impianti autorizzati, prezzo di cessione di 20 euro per esemplare, periodo di attività dal giorno di entrata in vigore al 30 novembre 2008 e obbligo di sospensione al raggiungimento del contingente. Prevede vigilanza, controllo e relazione finale entro il 31 gennaio 2009.

Cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008 in Toscana

Disciplina della cattura di uccelli selvatici da richiamo per l’anno 2008

La legge regionale Toscana disciplina, per il solo anno 2008, la cattura di uccelli selvatici da utilizzare come richiami vivi, in attuazione della normativa statale e regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria. Il provvedimento ha natura strettamente temporanea e riguarda esclusivamente il territorio delle province indicate.

Ambito di applicazione e soggetti autorizzati

Sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l’anno 2008, le Province di:

  • Arezzo
  • Firenze
  • Lucca
  • Pisa
  • Pistoia
  • Siena

L’attività riguarda esclusivamente le specie:

  • allodola
  • cesena
  • merlo
  • tordo bottaccio
  • tordo sassello

Gli esemplari catturati sono destinati all’uso a scopo di richiamo. I quantitativi consentiti sono quelli ripartiti per provincia, per tipo di impianto e per specie secondo l’allegato A della legge.

Condizioni economiche e limiti operativi

L’importo per la cessione degli esemplari catturati è fissato in euro 20,00 per soggetto.

La cattura può essere svolta:

  • dal giorno di entrata in vigore della legge
  • fino al 30 novembre 2008

Ciascuna provincia deve sospendere l’attività quando viene raggiunto il contingente assegnato di uccelli da catturare.

Vigilanza, controllo e rendicontazione

La vigilanza e il controllo sull’attività di cattura sono affidati ai soggetti previsti dall’articolo 51 della l.r. 3/1994.

Le province devono trasmettere entro il 31 gennaio 2009 una relazione sull’attività svolta dai singoli impianti di cattura:

  • all’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)
  • al competente ufficio della Giunta regionale

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. La disciplina è comunque limitata all’anno 2008 e alle attività svolte entro il 30 novembre 2008, con successivo obbligo di relazione entro il 31 gennaio 2009.

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