Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 21/2025

Disposizioni in materia di cooperative di comunità.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta riconosce e disciplina le cooperative di comunità, definendone requisiti, soci e ambito territoriale, istituendo un albo regionale e prevedendo contributi, incentivi e forme di utilizzo agevolato di beni pubblici. Le misure operative sono attuate con deliberazione della Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Sono previsti monitoraggio e coperture finanziarie per gli esercizi 2025-2027.

Cooperative di comunità: riconoscimento, albo regionale e misure di sostegno nel Veneto

Cooperative di comunità nella Regione del Veneto

La legge disciplina il riconoscimento e il sostegno delle cooperative di comunità nel territorio della Regione del Veneto. L’obiettivo è favorire sviluppo economico, coesione sociale, valorizzazione delle risorse locali, nuova occupazione e contrasto a spopolamento, declino economico e marginalità territoriale.

Finalità e perimetro della disciplina

La Regione riconosce il ruolo delle cooperative di comunità come società cooperative orientate a fornire servizi in risposta ai bisogni di una comunità territoriale definita, alla quale i soci appartengono o che eleggono come propria. La legge definisce i criteri per il riconoscimento, istituisce l’albo regionale e prevede misure di sostegno dedicate.

Definizione e ambito di applicazione

Sono considerate cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi del codice civile e iscritte all’albo delle cooperative, che perseguono finalità di contrasto a spopolamento, declino economico, degrado sociale, urbanistico e ambientale mediante la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi e lo sviluppo di attività economiche sostenibili.

L’ambito territoriale privilegiato comprende:

  • aree montane, aree interne o aree a rischio di spopolamento, nonché zone con disagio socio-economico o criticità ambientale;
  • aree metropolitane, periferie urbane e periurbane con minore accessibilità sociale, economica e di mercato;
  • uno o più comuni rientranti nelle tipologie dei piccoli comuni previste dalla legge statale n. 158/2017.

La disciplina si applica anche ai consorzi costituiti come società cooperative, a condizione che la base sociale sia formata per il 70% da cooperative di comunità; ciò vale anche se operano in aree o ambiti territoriali diversi della Regione, compresi i comuni confinanti di altra regione.

Soci, scambio mutualistico e contenuti statutari

L’accesso alla qualità di socio è aperto, secondo la normativa cooperativa, ai soci cooperatori, finanziatori e sovventori e ad altre categorie previste dall’ordinamento.

Possono essere soci cooperatori:

  • le persone fisiche residenti o che operano con continuità nel territorio della comunità di riferimento;
  • le persone giuridiche, i soggetti e le organizzazioni con sede nel medesimo territorio o che vi operano con continuità.

La maggioranza dei soci deve essere costituita da persone fisiche residenti e/o da persone giuridiche e organizzazioni con sede legale o operanti con continuità nel territorio di riferimento. Agli soci sovventori e finanziatori si applicano le regole delle società cooperative entro i limiti di legge.

Lo statuto e l’atto costitutivo devono indicare:

  • la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale;
  • la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività oppure i requisiti di appartenenza o collegamento dei soci alla comunità;
  • le clausole mutualistiche richieste dal codice civile.

Nelle relazioni di bilancio, amministratori e sindaci devono indicare specificamente i criteri di gestione per generare benefici per il territorio o la comunità e gli obiettivi e le azioni programmati per promuovere lo sviluppo comunitario, con i risultati conseguiti.

Contributi, incentivi e utilizzo di beni pubblici

Per sostenere costituzione, sviluppo e interventi delle cooperative di comunità, la Regione può concedere, previo avviso pubblico e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato:

  • contributi di parte corrente;
  • contributi in conto capitale;
  • incentivi per nuova occupazione;
  • altri interventi stabiliti dalla Giunta regionale.

La Regione e gli enti strumentali possono inoltre concedere, tramite procedure di evidenza pubblica e sulla base di una proposta della cooperativa, l’uso di aree o beni immobili pubblici inutilizzati, per finalità di interesse generale e valorizzazione di una limitata zona urbana o extraurbana, in comodato gratuito o a canone agevolato, con apposito atto.

Albo regionale e condizioni per l’accesso ai benefici

È istituito presso la struttura regionale competente l’albo regionale delle cooperative di comunità. L’iscrizione è necessaria per ottenere il riconoscimento e per accedere ai contributi e agli altri interventi previsti dalla legge.

Possono iscriversi solo le cooperative di comunità con sede legale nel territorio regionale. L’iscrizione è disposta dal dirigente della struttura competente.

L’iscrizione è condizione anche per:

  • affidamento e convenzionamento di servizi e/o lavori;
  • fruizione di incentivi e strumenti previsti dalla legge;
  • accesso a benefici e forme di collaborazione con gli enti pubblici previste dalla normativa vigente.

Le cooperative iscritte che non abbiano ricevuto la revisione cooperativa nel periodo di riferimento devono richiederla al Ministero competente o, se aderenti a un’associazione di rappresentanza riconosciuta, a tale associazione.

La cancellazione dall’albo è disposta quando:

  • viene meno anche uno dei requisiti di iscrizione e la cooperativa non regolarizza entro 60 giorni dalla diffida;
  • la cooperativa è sciolta, inattiva da oltre 24 mesi, cancellata dall’albo delle società cooperative o comunque non più in grado di operare;
  • la revisione cooperativa annuale non sia stata effettuata per cause imputabili alla cooperativa.

La cancellazione è comunicata alla cooperativa e alla camera di commercio, ed è pubblicata nel BUR. Dopo la cancellazione, la nuova iscrizione non può essere richiesta prima di tre anni. La cancellazione comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per servizi e attività e la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla legge o da altre norme in materia.

Attuazione amministrativa e ruolo della Giunta regionale

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve stabilire con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, i requisiti, criteri e modalità per:

  • concessione di contributi e incentivi;
  • iscrizione all’albo e gestione dello stesso.

La legge attribuisce inoltre alla Giunta il compito di definire modalità, termini, procedure e requisiti per iscrizione e cancellazione dall’albo, previa intesa con la commissione consiliare, che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il parere si considera non ostativo.

Strumenti di raccordo con amministrazioni pubbliche e enti locali

La Regione promuove il raccordo tra cooperative di comunità e amministrazioni pubbliche mediante:

  • schemi di convenzione tipo o forme di coinvolgimento attivo previste dal Codice del terzo settore, ove applicabili;
  • intese con gli enti locali per la gestione dei beni comuni;
  • azioni per rafforzare capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative;
  • sostegno al loro coinvolgimento nel sistema di produzione di beni e servizi;
  • promozione del ruolo delle cooperative nelle politiche attive del lavoro tramite convenzioni con soggetti accreditati;
  • definizione di criteri e modalità per affidamento, convenzionamento e conferimento di lavori e/o servizi, nel rispetto della normativa vigente;
  • messa a disposizione di edifici o aree non utilizzate per favorire la costituzione delle cooperative e il perseguimento degli scopi sociali;
  • diffusione di pratiche virtuose sui siti istituzionali regionali;
  • valorizzazione del carattere multifunzionale e multi-imprenditoriale della cooperativa di comunità.

Clausola valutativa e monitoraggio

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta effetti, modalità di attuazione e risultati, con particolare riferimento agli obiettivi di promozione delle cooperative di comunità, alle variabili socioeconomiche, alle risorse impiegate e disponibili, nonché al numero e alla tipologia dei beneficiari dei contributi e incentivi.

Decorsi due anni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve trasmettere annualmente, entro il 31 dicembre, una relazione sullo stato di attuazione, descrivendo azioni, soggetti coinvolti, beneficiari, utilizzo delle risorse, grado di partecipazione, soddisfazione della domanda, criticità e relative soluzioni. Le relazioni sono pubbliche e diffuse sui siti istituzionali del Consiglio e della Giunta.

Copertura finanziaria

La legge quantifica e copre gli oneri connessi alle nuove misure per il triennio di bilancio 2025-2027:

  • euro 22.050,00 in conto capitale per il 2025, relativi all’albo regionale;
  • euro 200.000,00 annui in conto capitale per gli esercizi 2026 e 2027, relativi ai contributi di parte capitale;
  • euro 100.000,00 annui in parte corrente per gli esercizi 2026 e 2027, relativi a contributi, incentivi e altri interventi.

Le coperture derivano da riduzioni di fondi accantonati nel bilancio regionale 2025-2027, sulla Missione 20.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.