Cassazione Civile, Ordinanza n. 00180/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento di una mensilità di una borsa formativa relativa alla partecipazione a un progetto di formazione. La parte attrice aveva chiesto la condanna dell’ente pubblico al pagamento di euro 500,00 per il mese di giugno 2009, in via principale a titolo contrattuale e, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., sostenendo di aver svolto l’attività formativa da ottobre 2008 a giugno 2009 e di aver ricevuto regolarmente le altre mensilità. Il giudice di pace aveva accolto la domanda. In appello, l’ente aveva dedotto la mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione quinquennale; il tribunale aveva accolto l’appello, ritenendo ammissibile il gravame contro una decisione resa secondo equità e reputando apparente la motivazione del primo giudice sulla prescrizione, con conseguente rigetto della domanda per prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c. e inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2042 c.c. La ricorrente per cassazione ha censurato: 1) l’erroneità della declaratoria di ammissibilità dell’appello e della qualificazione come apparente della motivazione del giudice di pace, sostenendo che la prescrizione breve non integra principio regolatore della materia; 2) la violazione delle regole sul giudice naturale e sul giudizio secondo equità, assumendo che il tribunale non potesse decidere secondo diritto; 3) l’erroneo diniego della domanda di arricchimento senza causa, deducendo che non vi fosse una vera pronuncia e che l’utilità della prestazione fosse stata riconosciuta dall’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo: inammissibile nella parte in cui la censura non colpiva l’effettiva ratio decidendi del tribunale, cioè l’apparenza della motivazione del giudice di pace, e infondato nella parte in cui negava che la motivazione del primo giudice fosse solo apparente, poiché il giudice di pace non aveva spiegato perché, per quel tipo di rapporto, dovesse applicarsi necessariamente la prescrizione decennale. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, una volta accolto l’appello contro la decisione equitativa, il tribunale doveva esaminare il merito secondo diritto, restando fuori luogo la doglianza sul giudice naturale. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che non vi era omessa pronuncia ma corretta applicazione del principio di sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento senza causa: tale domanda non è proponibile quando l’azione principale venga rigettata per prescrizione o decadenza. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione generale di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria e non è proponibile quando la domanda principale sia stata rigettata per prescrizione del diritto azionato.
La domanda di ingiustificato arricchimento è preclusa se esiste un’altra azione esperibile, anche se questa sia stata respinta per prescrizione o decadenza, carenza di prova o nullità del titolo.
La Corte non si pronuncia nel merito sulla durata del termine come principio regolatore, ma rileva che la motivazione del giudice di pace era apparente perché non spiegava il criterio applicato alla prescrizione.
Richiamato come termine ordinario evocato dalla ricorrente e dal giudice di merito, ma non costituisce il fulcro della decisione di legittimità.
L’appello avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità è ammissibile nei limiti previsti dalla norma; una volta accolto l’appello, il giudice di secondo grado decide il merito secondo diritto.
La Corte distingue tra omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione e motivazione apparente; nel caso concreto il giudice di pace non aveva omesso di pronunciarsi in senso tecnico, ma aveva motivato in modo insufficiente/apodittico.
Il giudice di pace decide secondo equità nelle controversie di valore entro i limiti previsti; ciò non esime dal rispetto del minimo costituzionale di motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
Anche la sentenza resa secondo equità deve contenere una motivazione idonea a soddisfare il "minimo costituzionale".
art. 25, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente sul tema del giudice naturale, ma ritenuto inconferente rispetto alla decisione del tribunale.
Richiamato dalla ricorrente in tema di decisione secondo equità, ma non decisivo nel ragionamento della Corte.
Richiamato dalla ricorrente per asseriti vizi processuali, senza autonoma incidenza nella ratio della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza del giudice di pace resa secondo equità deve comunque superare il livello minimo costituzionale: è censurabile la motivazione apodittica o meramente apparente.
- L’ammissibilità dell’appello contro una decisione equitativa va valutata in relazione al vizio concretamente dedotto; se il giudice di secondo grado accoglie l’impugnazione, decide il merito secondo diritto.
- L’azione generale di arricchimento senza causa ha funzione residuale e non può essere proposta quando la domanda principale sia stata respinta non perché carente ab origine di titolo, ma perché il diritto azionato è estinto per prescrizione o decadenza.
- In cassazione, la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: doglianze che non si confrontano con il fondamento effettivo della decisione sono inammissibili o prive di decisività.
- La distinzione tra omessa pronuncia e motivazione apparente è decisiva: non ogni errore nell’impostazione della motivazione integra violazione dell’art. 112 c.p.c., se il giudice ha comunque preso posizione sulla questione.
- Una volta caducata la sentenza di primo grado resa secondo equità, il giudice di appello non è vincolato alla regola equitativa e può decidere la controversia secondo diritto.
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