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Circolare

Circolare numero 72 del 11-3-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce l’orientamento del Ministero del Lavoro in merito all’applicazione delle disposizioni della legge n. 223/1991 ai titolari di pensione o assegno di invalidità. Viene confermata l’esclusione di tali soggetti dalla pensione anticipata di anzianità, ma viene invece riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia. Di conseguenza, vengono modificati i punti 3.5 e 4.4 della precedente circolare n. 284 del 17 dicembre 1991.

Chiarimenti sull’accesso alla pensione anticipata di vecchiaia per i titolari di pensione o assegno di invalidità

Chiarimenti sulla pensione anticipata di vecchiaia per titolari di invalidità

La circolare interviene per recepire i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in ordine all’applicazione degli articoli 27 e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223. L’oggetto del chiarimento riguarda in particolare la posizione dei titolari di pensione o assegno ordinario di invalidità rispetto ai trattamenti pensionistici anticipati.

Esclusione dalla pensione anticipata di anzianità

Viene confermata l’interpretazione già espressa dall’Istituto nella circolare n. 284 del 17 dicembre 1991: i titolari di pensione o di assegno di invalidità non hanno titolo alla pensione anticipata di anzianità. Su questo punto il Ministero del Lavoro dichiara di concordare con l’orientamento dell’Istituto.

Applicazione alla pensione anticipata di vecchiaia

Diversa è la conclusione per il pensionamento anticipato di vecchiaia. Il Ministero richiama l’articolo 1, comma 4, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che ha chiarito in via generale come il sistema del pensionamento anticipato di vecchiaia sia applicabile anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità. In tali casi, viene corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile.

Estensione della disciplina della legge n. 223/1991

Sulla base di tale principio generale, il Ministero esprime l’avviso che anche le disposizioni di cui agli articoli 27, comma 7, e 29 della legge n. 223/1991 debbano trovare applicazione a favore dei titolari di pensione o assegno di invalidità, almeno con riferimento ai benefici collegati al conseguimento anticipato delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia.

Rettifica della circolare n. 284 del 1991

In conseguenza dei chiarimenti ministeriali, la circolare precisa che devono intendersi modificati i punti 3.5 e 4.4 della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991, che vanno quindi interpretati alla luce del nuovo orientamento espresso dal Ministero del Lavoro.

Punti principali

Conferma dell’esclusione dalla pensione anticipata di anzianità

Il Ministero del Lavoro concorda con l’Istituto nel ritenere che i titolari di pensione o assegno di invalidità non possano accedere al trattamento pensionistico anticipato di anzianità previsto dalla disciplina richiamata.

Ammissibilità alla pensione anticipata di vecchiaia

Per quanto riguarda il pensionamento anticipato per vecchiaia, il Ministero esprime un diverso avviso e richiama il principio generale sancito dall’articolo 1, comma 4, della legge 31 maggio 1984, n. 193, secondo cui il sistema del pensionamento anticipato di vecchiaia si applica anche ai soggetti titolari di pensione o assegno di invalidità, con corresponsione di un supplemento di pensione rapportato alle mensilità mancanti al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria.

Estensione delle disposizioni della legge n. 223/1991

Sulla base del principio generale sopra richiamato, il Ministero ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 27, comma 7, e 29 della legge 23 luglio 1991, n. 223 debbano applicarsi anche ai titolari di pensione o assegno di invalidità, relativamente ai benefici connessi al conseguimento anticipato delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia.

Aggiornamento della circolare n. 284/1991

Alla luce dei chiarimenti ministeriali, vengono modificati i punti 3.5 e 4.4 della circolare n. 284 del 17 dicembre 1991, che devono quindi essere letti in conformità al nuovo orientamento interpretativo.

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