L.R. Calabria 31/2013
Norme in materia di Pet Therapy-Terapia, attività ed educazione assistita con animali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria disciplina TAA, AAA ed EAA, ne definisce ambiti, animali ammessi, requisiti organizzativi e una commissione regionale di controllo e certificazione. Prevede l’adozione di un regolamento attuativo entro 180 giorni. Restano fermi i provvedimenti del Commissario ad acta in materia sanitaria fino all’adeguamento regionale.
Norme regionali su pet therapy e interventi assistiti con animali
Norme in materia di pet therapy e interventi assistiti con animali
La legge regionale della Calabria disciplina le terapie, attività ed educazione assistite con animali, riconoscendone la funzione terapeutica, riabilitativa, ludico-ricreativa ed educativa nel territorio regionale. Il provvedimento mira anche a garantire il benessere psicofisico dei fruitori e la tutela degli animali coinvolti.
Finalità e campo di applicazione
La Regione Calabria promuove gli Interventi Assistiti con Animali (IAA), comprendenti:
- terapie assistite con animali (TAA);
- attività assistite con animali (AAA);
- educazione assistita con animali (EAA).
La legge definisce ambiti applicativi e modalità di intervento, con l’obiettivo di evitare danni sia agli utenti sia agli animali impiegati.
Definizioni delle attività assistite con animali
Le TAA, le AAA e le EAA costituiscono un metodo co-terapeutico basato sull’interazione con l’animale e sulla partecipazione attiva del soggetto interessato.
In particolare:
- le TAA sono attività terapeutiche rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, integrative rispetto alla medicina tradizionale;
- le AAA sono interventi ludici, ricreativi ed educativi finalizzati a migliorare la qualità della vita; per tali interventi può essere utilizzata anche la sola referenza animale, senza contatto diretto con l’animale;
- le EAA mirano a migliorare le capacità cognitive di bambini o adulti con deficit di apprendimento, valorizzando la corretta interazione con gli animali e con la natura.
L’insieme di tali metodi è qualificato come IAA.
Ambiti di svolgimento
Le attività possono essere praticate presso:
- strutture sanitarie pubbliche e private;
- case di riposo;
- centri diurni;
- centri di riabilitazione;
- centri residenziali e semiresidenziali sanitari;
- comunità di recupero;
- scuole di ogni ordine e grado;
- istituti di detenzione;
- altri luoghi idonei.
Requisiti degli animali ammessi
Ai programmi sono ammessi soltanto animali di specie domestiche, di età non inferiore a 12 mesi, compatibili per caratteristiche fisiologiche e comportamentali con gli obiettivi del progetto.
Per i cani ospitati nei canili è previsto un possibile impiego solo dopo un adeguato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale; il cane e l’operatore devono essere formati in coppia.
Gli animali devono inoltre:
- essere sottoposti regolarmente a un programma sanitario che ne attesti costantemente salute e benessere;
- essere addestrati e impiegati senza coercizione o maltrattamenti;
- operare nel rispetto delle propensioni individuali e senza stimoli avversativi.
Commissione regionale per gli interventi assistiti con animali
Presso l’Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Giunta regionale istituisce una commissione per gli IAA.
La commissione è composta da rappresentanti e professionisti con competenze sanitarie, psicologiche, veterinarie, riabilitative ed educative, e la partecipazione è gratuita.
Le funzioni principali sono:
- verificare i requisiti dei soggetti che intendono erogare servizi di TAA, AAA ed EAA nella Regione;
- stabilire criteri e procedure per la certificazione di tali soggetti;
- controllare la validità e il regolare svolgimento dei progetti;
- verificare il rispetto dei requisiti di benessere animale e di tutela degli utenti;
- valutare i requisiti professionali del personale coinvolto;
- istituire e tenere un elenco regionale dei soggetti certificati;
- definire le procedure di formazione e aggiornamento professionale degli operatori;
- valutare i requisiti del personale addetto all’educazione e gestione degli animali impiegati.
La Giunta regionale deve determinare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri e modalità di nomina dei componenti e la durata in carica.
Équipe multidisciplinari
TAA, AAA ed EAA richiedono, nella fase progettuale e di monitoraggio, équipe multidisciplinari costituite da figure qualificate e dotate di curriculum con esperienza documentabile o competenze specifiche.
Devono essere sempre presenti:
- un medico specializzato in neurologia o psichiatria;
- uno psicologo;
- un medico veterinario zooiatra;
- un medico veterinario con formazione ed esperienza nelle scienze comportamentali applicate;
- un operatore tecnico con specifica preparazione nell’interazione con la specie di riferimento.
Le équipe sono costituite dalle strutture indicate dalla legge, senza nuovi oneri per il bilancio regionale.
Regolamento attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve adottare un regolamento che definisca:
- i soggetti, persone fisiche o giuridiche, abilitati a svolgere le attività;
- i requisiti strutturali e organizzativi e le modalità operative;
- le modalità per l’accesso degli animali di affezione del proprietario o detentore nelle strutture accreditate dal Servizio sanitario regionale;
- le procedure di formazione e aggiornamento degli operatori;
- le specie animali ammesse;
- i criteri e le modalità di formazione ed educazione degli animali coinvolti.
Profili finanziari e raccordo con il piano di rientro sanitario
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Le disposizioni regionali difformi devono essere adeguate ai provvedimenti del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della Regione Calabria. Fino all’entrata in vigore della norma regionale di adeguamento, i provvedimenti commissariali prevalgono sulle disposizioni regionali incompatibili.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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