L.R. Calabria 29/2013
Modifica dell’articolo 10 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 (Misure
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica l’art. 10 della l.r. 31/2002 consentendo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, il conferimento di incarichi dirigenziali negli uffici della Giunta anche a dirigenti di altre amministrazioni pubbliche, entro il limite massimo del 10% della dotazione organica dei dirigenti e previo collocamento fuori ruolo/comando/distacco. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.
Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre amministrazioni presso gli uffici della Giunta regionale
Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale
La legge regionale della Calabria interviene sulla disciplina del personale dirigenziale, modificando l’articolo 10 della l.r. 31/2002. L’obiettivo è consentire, in un quadro di neutralità finanziaria, l’utilizzo di professionalità dirigenziali provenienti da altre amministrazioni pubbliche negli uffici della Giunta regionale.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La nuova previsione riguarda gli incarichi dirigenziali presso gli uffici della Giunta regionale. Possono essere destinatari degli incarichi anche dirigenti non appartenenti al ruolo della Giunta, purché:
- siano dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni rientranti nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- siano collocati fuori ruolo, in comando, in distacco o mediante analogo provvedimento previsto dai rispettivi ordinamenti.
Limite quantitativo e criteri di calcolo
L’affidamento di questi incarichi è ammesso entro una misura percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti. Resta fermo il rispetto del limite complessivo della dotazione organica.
Il calcolo della quota è soggetto a un criterio di arrotondamento:
- all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque;
- all’unità superiore, se il primo decimale è uguale o superiore a cinque.
Neutralità finanziaria
La disciplina è espressamente vincolata a un utilizzo razionale ed economicamente neutro del personale della pubblica amministrazione. Gli incarichi devono essere conferiti:
- nell’ambito delle risorse finanziarie già previste dalla legislazione vigente;
- senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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