L.R. Calabria 28/2013
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria 13 maggio 1996, n. 7: riduce del 3% alcune indennità delle strutture ausiliarie, disciplina un nuovo corso-concorso per la dirigenza e consente fino al 50% dei posti dirigenziali tramite tale modalità. Istituisce inoltre il CUG regionale, sostitutivo dei precedenti comitati pari opportunità e mobbing. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche all’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e alla dirigenza regionale
Modifiche all’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e alla dirigenza regionale
La legge regionale interviene sulla disciplina organizzativa e dirigenziale della Regione Calabria, modificando la l.r. 13 maggio 1996, n. 7. Introduce misure di contenimento della spesa, nuove modalità di accesso alla qualifica dirigenziale e il Comitato Unico di Garanzia, con effetti limitati all’ordinamento regionale.
Strutture ausiliarie e contenimento della spesa
La Giunta regionale è chiamata a regolamentare le strutture ausiliarie nell’ambito delle proprie articolazioni amministrative, prevedendo l’utilizzo di personale appartenente alle pubbliche amministrazioni. La disciplina deve comportare una riduzione del 3% degli importi delle indennità rispetto alla spesa sostenuta, a pari titolo, nell’anno 2011, ferme restando le limitazioni numeriche previste da norme e regolamenti vigenti. Restano escluse le indennità finanziate con fondi comunitari o statali.
Accesso alla qualifica dirigenziale tramite corso-concorso
La legge amplia le modalità di accesso alla dirigenza regionale introducendo un corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami, di durata non superiore a 24 mesi. Possono essere ammessi soggetti in possesso di laurea e di uno dei titoli ulteriori previsti dalla norma, nel rispetto delle modalità di riconoscimento dei titoli esteri o di istituzioni formative disciplinate dal d.lgs. 165/2001.
Al corso-concorso possono partecipare:
- dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni con laurea e almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea;
- dipendenti di strutture private collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle previste per i dipendenti pubblici, con diploma di laurea e almeno cinque anni di esperienza in tali posizioni.
Durante il corso-concorso devono essere previsti stage presso strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a sei mesi. La procedura è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Programmazione del fabbisogno e quota massima di reclutamento
Nella programmazione triennale del fabbisogno di personale, la Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di pubblica amministrazione possono prevedere il reclutamento della qualifica dirigenziale tramite il corso-concorso fino al limite massimo del 50% dei posti disponibili.
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità
È istituito il Comitato Unico di Garanzia (CUG), ai sensi dell’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, che unifica le funzioni del Comitato Pari Opportunità e del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. Il CUG è composto in modo paritetico da:
- un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione regionale;
- un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione regionale, con garanzia della presenza paritaria dei generi.
Dalla data di costituzione del CUG cessano le funzioni dei precedenti comitati. La Giunta regionale definisce la rappresentanza dell’amministrazione e la presidenza del CUG. Il Comitato è costituito con decreto del Dipartimento “Organizzazione e Personale” e, entro 60 giorni dalla costituzione, adotta il proprio regolamento interno. Ogni riferimento normativo o negli atti regionali ai precedenti comitati si intende riferito al CUG.
Regime finanziario e decorrenza
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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