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Legge

L.R. FVG 20/2010

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

Normativa regionaleL.R. FVG 20/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove la rendicontazione sociale da parte di Regione, enti e agenzie regionali, enti locali ed enti funzionali del Friuli Venezia Giulia, prevedendo linee guida, formazione, assistenza tecnica, contributi agli enti locali e monitoraggio consiliare. Contiene anche una copertura finanziaria solo per il 2010, quindi le spese autorizzate hanno rilievo limitato a quell’esercizio.

Promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia

Promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia

La legge disciplina misure di sostegno alla rendicontazione sociale da parte delle amministrazioni operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia. L’obiettivo è accrescere trasparenza, partecipazione dei cittadini e capacità di comunicare risultati, effetti sociali e impiego delle risorse pubbliche.

Ambito soggettivo e finalità

La disciplina riguarda:

  • l’Amministrazione regionale;
  • gli enti e le agenzie regionali;
  • gli enti locali;
  • gli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale.

La rendicontazione sociale è intesa come processo volto a dare conto alla comunità dei risultati conseguiti e degli effetti sociali prodotti rispetto agli impegni assunti e alle risorse pubbliche utilizzate. La legge mira a sviluppare processi di rendicontazione attraverso documenti quali bilancio sociale annuale, bilancio sociale di mandato, bilancio ambientale, bilancio di genere, rapporti e bilanci di settore e altri documenti analoghi.

Linee guida, standard e criteri applicativi

La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, definisce le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.

Le linee guida devono essere aggiornate periodicamente e tener conto di alcuni criteri fondamentali:

  • volontarietà dell’adozione da parte dei singoli enti;
  • adeguatezza rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
  • gradualità nell’introduzione dei processi, con priorità ai settori di maggiore impatto sulle comunità;
  • aggiornamento costante in relazione all’evoluzione della disciplina.

Formazione e assistenza tecnica

L’Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e assistenza tecnica rivolte in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche interessate.

La Giunta regionale provvede annualmente:

  • alla programmazione delle iniziative;
  • alla definizione delle modalità di svolgimento.

Contributi agli enti locali

La Regione è autorizzata a concedere contributi agli enti locali che adottano forme di rendicontazione sociale.

I contributi sono riconosciuti sulla base di programmi organici predisposti dagli enti richiedenti, coerenti con le linee guida regionali, e devono indicare la tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione.

Sono ammesse a contributo le spese per:

  • redazione;
  • composizione;
  • pubblicazione;
  • stampa;
  • diffusione;
  • valutazione dell’efficacia dei documenti.

Per l’assegnazione si applica il procedimento valutativo a bando previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

Monitoraggio e pubblicità dei documenti

Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale svolge il monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni interessate.

Le amministrazioni che adottano tali forme devono trasmettere al Comitato una copia dei documenti sia in formato cartaceo sia elettronico. Il Comitato provvede poi alla pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Rapporto annuale al Consiglio regionale

Il Comitato, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta ogni anno al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre, un Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale.

Il rapporto contiene:

  • un’analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni;
  • elementi per valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi della legge.

Disposizioni finanziarie

La legge autorizza spese solo per l’anno 2010:

  • 50.000 euro per formazione e assistenza tecnica;
  • 150.000 euro per i contributi agli enti locali.

La copertura è assicurata mediante storno di pari importo da altra unità di bilancio. Le previsioni finanziarie indicate sono dunque riferite a quell’esercizio e non introducono una disciplina di spesa strutturale nel testo qui riportato.

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