Salta al contenuto
Legge

L.R. FVG 19/2010

Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli.

Normativa regionaleL.R. FVG 19/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina, in Friuli Venezia Giulia, interventi di informazione, formazione, coordinamento e supporto per promuovere l’amministratore di sostegno a tutela delle persone fragili. Prevede sportelli dedicati, elenchi regionali, un registro del privato sociale e rinvia a un regolamento attuativo entro sei mesi. Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.

Promozione e diffusione dell’amministratore di sostegno in Friuli Venezia Giulia

Promozione e diffusione dell’amministratore di sostegno

La legge della Regione Friuli Venezia Giulia detta misure per promuovere, valorizzare e organizzare l’istituto dell’amministratore di sostegno, in coerenza con la normativa statale e con il sistema regionale dei servizi sociali. L’obiettivo è rafforzare la tutela delle persone legittimate ad avvalersene, attraverso interventi di sostegno, coordinamento e formazione sul territorio regionale.

Finalità e destinatari

La disciplina regionale si rivolge alle persone deboli o prive, in tutto o in parte, di autonomia, nonché ai loro familiari, agli operatori sociali e ai soggetti pubblici e privati coinvolti nella protezione giuridica. La Regione interviene per diffondere la conoscenza dell’istituto, favorirne l’utilizzo e rendere più strutturato il supporto a chi svolge o intende svolgere la funzione di amministratore di sostegno.

Interventi promossi dalla Regione

La Regione sostiene una pluralità di azioni, da realizzare in raccordo con altri enti, autorità e soggetti del privato sociale, tra cui:

  • informazione e formazione per famiglie e operatori sociali pubblici e privati;
  • formazione delle persone interessate a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno;
  • sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra soggetti pubblici e privato sociale;
  • azioni di sensibilizzazione sull’istituto;
  • sollievo degli oneri assicurativi per la responsabilità civile dell’amministratore di sostegno, nei limiti e secondo le modalità fissati dal regolamento attuativo;
  • messa a sistema delle esperienze già esistenti;
  • rafforzamento della capacità del privato sociale di offrire consulenza e patrocinio giuridico-legale;
  • attivazione di servizi di supporto alla protezione giuridica e alla consulenza sul territorio.

La Regione promuove inoltre un coordinamento stabile delle esperienze in materia e la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale per monitorare l’attuazione della legge.

Ruolo dei Comuni e dei Servizi sociali dei Comuni

I Comuni concorrono all’attuazione degli interventi tramite il Servizio sociale dei Comuni. In questo quadro, gli enti gestori del servizio sociale sono coinvolti direttamente nell’organizzazione delle attività operative previste dalla legge, soprattutto per quanto riguarda gli sportelli dedicati e la tenuta degli elenchi degli amministratori di sostegno.

Sportelli di promozione e supporto

La Regione promuove e sostiene l’istituzione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o più “Sportelli promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno”.

Gli sportelli svolgono funzioni di:

  • raccordo tra soggetti pubblici e privati, con particolare attenzione agli uffici dei giudici tutelari, al servizio sociale territoriale e alle risorse formali e informali del territorio;
  • promozione di informazione, divulgazione di materiali, incontri pubblici, corsi di formazione e aggiornamento;
  • supporto tecnico, diretto o indiretto, agli amministratori di sostegno, anche tramite professionisti esperti in ambito giuridico, economico, patrimoniale e medico;
  • promozione di percorsi di mutualità tra amministratori di sostegno, persone tutelate e familiari;
  • osservazione dei bisogni di informazione, formazione e aggiornamento espressi dai soggetti interessati;
  • studio e ricerca sul tema dell’amministrazione di sostegno.

L’ente gestore del Servizio sociale dei Comuni può affidare la gestione dello sportello, tramite convenzioni o protocolli d’intesa, a uno o più soggetti iscritti al registro regionale del privato sociale.

Elenchi degli amministratori di sostegno

Ogni ente gestore del Servizio sociale dei Comuni deve formare e conservare un elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno. Nell’elenco sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti per assumere tale incarico, inclusi quelli stabiliti dal regolamento attuativo.

La Regione vigila su questa attività e istituisce presso la Direzione centrale competente, per fini statistici e conoscitivi, un elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico, raccogliendo annualmente i nominativi presenti negli elenchi locali.

Registro regionale del privato sociale

La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Nel registro sono iscritti gli organismi dotati di personalità giuridica e le associazioni operanti nel settore.

In fase di prima attuazione, la Regione può anche prevedere interventi di sostegno per le associazioni già attive sul territorio nella promozione della figura dell’amministratore di sostegno.

Regolamento di attuazione

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento regionale, previo parere degli organismi consultivi indicati dalla legge, per disciplinare in particolare:

  • le forme di finanziamento agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di formazione e per le azioni di mutualità;
  • le modalità di rimborso degli oneri finanziari relativi alla copertura assicurativa degli amministratori di sostegno;
  • lo schema di convenzione e di protocollo d’intesa per l’affidamento della gestione degli sportelli;
  • i requisiti ulteriori per l’iscrizione negli elenchi degli amministratori di sostegno e i criteri per la loro istituzione e tenuta;
  • i requisiti per l’iscrizione nel registro regionale del privato sociale e i relativi criteri di tenuta.

Modifica alla legge regionale sui servizi sociali

La legge modifica una disposizione della legge regionale 6/2006, integrando la previsione relativa alle competenze in materia con il rinvio alle modalità previste dalla normativa specifica di settore.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dalla legge sono posti a carico di specifiche unità di bilancio e di capitoli di nuova istituzione, a decorrere dall’anno 2011, per finanziare:

  • gli interventi di promozione e diffusione dell’amministratore di sostegno;
  • l’istituzione e gestione degli sportelli;
  • gli eventuali interventi di sostegno alle associazioni operanti nel settore.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed è applicabile nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. La disciplina prevede un regolamento attuativo entro sei mesi dall’entrata in vigore e diverse misure finanziarie riferite a partire dall’anno 2011.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.