L.R. FVG 17/2010
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge apporta numerose modifiche coordinate a settori regionali diversi: autonomie locali, personale, semplificazione amministrativa, commercio, turismo, cooperazione, agricoltura e foreste, urbanistica, ambiente, protezione civile, demanio, sport, sanità, politiche sociali e cultura. Molte disposizioni fissano termini puntuali per domande, rendicontazioni o adeguamenti normativi, con effetti in gran parte transitori e riferiti a scadenze tra il 2010 e il 2013.
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010 del Friuli Venezia Giulia
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2010
Il provvedimento, vigente per la Regione Friuli Venezia Giulia, interviene in modo esteso su numerose discipline settoriali, coordinando norme esistenti, introducendo deleghe, precisando procedure e fissando diversi termini transitori e scadenze puntuali.
Autonomie locali e Consiglio delle autonomie
La legge aggiorna la disciplina degli enti locali e del Consiglio delle autonomie locali. Dal 1° gennaio 2011 la pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si considera assolta anche tramite pubblicazione sui siti informatici, ferme restando le norme statali sulla pubblicità legale; fino al 31 dicembre 2011 i Comuni possono mantenere l’albo pretorio cartaceo. Sono ridefiniti quorum e maggioranze del Consiglio delle autonomie locali, nonché gli atti su cui esso esprime intesa o parere. Inoltre, ovunque ricorra la dizione “Assemblea delle Autonomie locali”, essa va letta come “Consiglio delle autonomie locali”.
Funzioni comunali in materia di usi civici
Ai Comuni sono attribuite le funzioni relative alla convocazione dei comizi per l’elezione dei Comitati per l’amministrazione separata dei beni civici frazionali. Il procedimento elettorale deve essere disciplinato da regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge; l’esercizio delle funzioni decorre dall’entrata in vigore di tale regolamento.
Polizia locale e sicurezza
Sono introdotte modifiche alla disciplina della polizia locale: si chiarisce la suddivisione del personale in agenti, ispettori e commissari; si prevede la restituzione pro quota dei finanziamenti regionali in caso di scioglimento o recesso anticipato da convenzioni prima di sei anni; si consente la conservazione, per un massimo di due anni, di alcuni incarichi di comandante o responsabile di servizi associati già conferiti, se non conformi alla nuova disciplina, con possibilità di rinnovo allo stesso titolare. Viene inoltre ridefinita la disciplina degli incarichi di vicedirettore centrale nell’organizzazione regionale.
Elezioni e modelli di scheda
Per tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi regionali, i contrassegni di lista devono avere diametro di 2 centimetri sulle schede. Per le elezioni comunali e provinciali il contenuto interno delle schede deve rispettare, in quanto compatibili, i criteri dell’allegato E della legge regionale 28/2007. I modelli di scheda e i relativi criteri sono modificabili con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta.
Trasferimenti e contributi a favore di enti e soggetti locali
La legge interviene su numerosi contributi e finanziamenti già concessi, fissando nuovi termini di rendicontazione o confermando devoluzioni e utilizzi diversi da quelli originari. In particolare disciplina termini di rendicontazione per il Comune di Precenicco e per altri beneficiari, conferma o riassegna contributi per interventi specifici, e autorizza trasferimenti di beni immobili al Comune di Cividale del Friuli, con vincolo di utilizzo per finalità connesse al servizio ferroviario Udine-Cividale.
Personale regionale e trasparenza
Sono introdotti obblighi di pubblicazione sul sito web regionale di retribuzioni annuali, curricula dei dirigenti e tassi di assenza/presenza. Vengono anche ampliati limiti numerici per alcuni uffici dirigenziali, ridefinite commissioni interne e chiarite regole di accesso a incarichi o mobilità. Alcune previsioni escludono le categorie protette dai limiti alle assunzioni o ai divieti introdotti da norme finanziarie precedenti.
Semplificazione amministrativa e conferenze di servizi
La disciplina dello sportello unico e delle conferenze di servizi viene aggiornata per accelerare i procedimenti: sono disciplinati il portale regionale, il gruppo tecnico di gestione e i relativi poteri vincolanti; sono ridotti o precisati i termini di convocazione e conclusione delle conferenze istruttorie e decisorie, anche in via telematica. È rafforzato il coordinamento fra conferenza di servizi, VAS e VIA.
Commercio, carburanti e servizi informatici
La legge amplia alcune fattispecie nel commercio in sede fissa e disciplina nuovi aspetti dei carburanti: compatibilità con noleggio senza conducente, nuove regole sugli orari degli impianti, verifica di compatibilità territoriale entro il 30 giugno 2011 e potere sostitutivo regionale in caso di inerzia comunale. Sono inoltre previsti contributi e azioni a favore degli esercenti generi di monopolio e per servizi di pubblica utilità tramite la loro rete.
Turismo e trasporti turistici
Sono previste modifiche alla disciplina degli alberghi diffusi, delle strutture ricettive e della residenza turistica o alberghiera. Viene inoltre delegato alle Province il rilascio dell’autorizzazione per trenini turistici. Alcune domande di contributo turistiche già ammesse ma rimaste senza copertura vengono mantenute in graduatoria anche se le iniziative sono state già avviate o concluse.
Cooperazione
La parte cooperazione riorganizza il sistema regionale delle iscrizioni, sostituendo l’Albo delle società cooperative con il Registro regionale delle cooperative e introducendo l’Elenco regionale speciale per gli enti cooperativi non soggetti agli adempimenti del registro imprese. Sono disciplinate iscrizione, cancellazione, ricorsi, vigilanza, sanzioni, revisione cooperativa e rapporti con associazioni di rappresentanza. È prevista anche l’anticipazione fino al 70% degli importi per revisioni ordinarie.
Agricoltura, foreste, usi civici e pesca
La legge introduce numerose misure per il settore agricolo e forestale: contributi per utilizzazioni boschive, vendita del legname, certificazione forestale, manutenzione dei boschi montani, lotta alle specie infestanti, aggiornamento del quadro sanzionatorio, criteri per il livello minimo di redditività dei terreni ai fini del compendio unico. In materia di pesca e acquacoltura disciplina in via transitoria l’affidamento in concessione di beni del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale, con avvisi pubblici, criteri selettivi e durata commisurata ai progetti per le concessioni ultrannuali.
Urbanistica, edilizia, energia e paesaggio
Sono ridefinite le competenze in materia paesaggistica, autorizzazione paesaggistica e commissioni regionali/locali; viene modificata la disciplina edilizia, anche per impianti da fonti rinnovabili, strutture connesse ad attività di esercizio pubblico, varianti urbanistiche e criteri per gli interventi in zona sismica. È introdotta e progressivamente applicata la certificazione VEA per l’edilizia sostenibile, con controlli, sanzioni, accreditamento dei tecnici e gradualità temporale dal 31 ottobre 2011 e dal 1° gennaio 2012 secondo i casi.
Valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale
La disciplina regionale della VIA è riscritta: sono ridefiniti screening, ambito di applicazione, procedimenti, consultazioni, pubblicità, coordinamento con VAS e incidenza, tutela del segreto industriale e poteri di controllo. Le procedure pendenti sono archiviate o concluse secondo regole transitorie, in base alla riconducibilità o meno dei progetti al nuovo ambito di applicazione.
ARPA, rifiuti, aria, rumore e osservatori
Sono aggiornate la governance e la programmazione di ARPA, con nuovi termini di adozione dei bilanci e maggiore raccordo con la Regione. Sono anche modificate norme su rifiuti, impianti di smaltimento e recupero, inquinamento acustico, inquinamento luminoso e osservatori astronomici, con interventi su limiti, competenze e controlli.
Habitat, parchi, caccia e fauna
La legge rafforza le misure di conservazione dei siti Natura 2000 e i piani di gestione, disciplinandone adozione, pubblicazione, efficacia e aggiornamento decennale. In materia venatoria vengono rivisti ruoli di Province e Regione, regole sulle riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, tesserini, cattura e inanellamento, e vengono introdotte norme transitorie per l’adeguamento degli statuti.
Protezione civile e gestione dell’emergenza
Sono ampliati i compiti del Fondo regionale per la protezione civile e introdotti contributi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi con stato di emergenza dichiarato. La disciplina dell’elisoccorso prevede l’addebito dei costi all’utente nei casi di richiesta impropria, con apposita commissione valutativa e specifiche esclusioni per il recupero salme e per interventi sanitari o di altre autorità competenti.
Demanio marittimo
Per le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo e diportistico in scadenza entro il 31 dicembre 2013 è prevista la proroga fino a tale data. La Regione deve inoltre disciplinare entro il 31 dicembre 2013 il rilascio delle concessioni a uso diportistico.
Sport e attività ricreative
Sono confermati e ampliati i contributi per impianti sportivi, compresi i lavori di ristrutturazione, completamento, adeguamento e messa a norma. Per i grandi eventi sportivi internazionali la Regione può concedere contributi pluriennali fino al 100% della spesa ammissibile, con domanda entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Sono inoltre precisate alcune finalità dei contributi a soggetti sportivi e il regime di spesa per il Servizio attività ricreative e sportive.
Salute, servizi trasfusionali e trasporto sanitario
Le Aziende per i servizi sanitari assumono nuove competenze in tema di autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso di medicinali e di comunicazioni degli esercizi commerciali. È istituito il Comitato regionale per i servizi trasfusionali. Per il trasporto sanitario è previsto un sistema di accreditamento, con priorità a Croce Rossa e associazioni di volontariato anziane, e una disciplina transitoria per le convenzioni già in essere. È anche introdotto un articolato regime sanzionatorio per le attività sanitarie esercitate senza autorizzazione o in violazione dei requisiti.
Politiche sociali, ASP e prima infanzia
La legge autorizza nuovi progetti di borse di inserimento lavorativo per giovani a rischio di esclusione sociale. Per le aziende di servizi pubblici alla persona sono fissati limiti al numero dei componenti dei consigli di amministrazione, regole sui compensi, sulla pubblicità degli atti, sulle fusioni e sulla trasformazione di fondazioni in aziende. In materia di prima infanzia e scuole materne non statali, sono previste risorse per contesti svantaggiati e l’estensione del Fondo per l’accesso ad altri servizi per la prima infanzia a partire dall’anno scolastico 2010/2011.
Cultura e lingua friulana
Sono riorganizzate le strutture regionali per il cinema e l’audiovisivo, con distinzione tra Film Commission e Fondo per l’audiovisivo, convenzioni quinquennali e comitati tecnici. È inoltre aggiornata la disciplina della lingua friulana, con adozione della grafia comune e definizione della grafia ufficiale delle varianti entro il 30 giugno 2011.
Disposizioni transitorie, decorrenze e obsolescenza pratica
Numerose norme hanno efficacia limitata nel tempo o riguardano procedimenti e contributi riferiti a esercizi finanziari passati, scadenze già decorse o regimi transitori conclusi. Molte previsioni sono legate al bilancio 2010-2012, a termini del 2010-2013 o a scadenze operative già superate. Per questo, pur essendo il testo ancora utile come consolidato storico, una parte rilevante delle sue disposizioni ha oggi portata pratica ridotta o esaurita.
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