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Interpello

Risposta n. 31 del 19/01/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'istante sostiene che il reddito di cittadinanza del nucleo non debba esserle imputato per intero, ma ripartito nella misura del 50% a ciascun coniuge.

Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio (art. 76 d.P.R. 115/2002)

Il quesito

Se e in quale misura il reddito di cittadinanza riconosciuto al nucleo familiare e erogato su carta intestata al coniuge rilevi nel reddito personale dell'istante ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio in un giudizio di separazione.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia ricorda che il reddito di cittadinanza è incluso tra i redditi rilevanti per il gratuito patrocinio; nei procedimenti di separazione si considera il solo reddito personale (non si cumula con quello del coniuge). Dato che la normativa e il decreto ministeriale consentono di attribuire una quota pro‑capite del beneficio e, nel caso rappresentato, non risultano altri maggiorenni nel nucleo, l'Agenzia ritiene che ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio debba essere considerata la quota del 50% del reddito di cittadinanza spettante all'istante. Il parere è reso sulla base degli elementi dichiarati nell'istanza.

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