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Interpello

Risposta n. 37 del 20/01/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Art. 42-bis D.L. 30 dicembre 2019 n.162 - Autoconsumo collettivo e Comunità energetiche; trattamento fiscale delle somme corrisposte dal soggetto attuatore

Il quesito

Quale trattamento IVA e quale disciplina ai fini delle imposte dirette debbano essere riservati alle somme corrisposte dal ____ al referente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche a titolo di: tariffa premio incentivante, ristoro di componenti tariffarie (TRAS-E, BTAU, perdite di rete), e corrispettivo per la vendita dell'energia; e quale trattamento spettante a diversi destinatari (persona fisica non imprenditore, enti non commerciali comunità, produttore imprenditore come referente)?

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che la tariffa premio e i rimborsi delle componenti tariffarie siano contributi pubblici non soggetti a IVA per assenza di rapporto sinallagmatico e non rilevanti ai fini delle imposte dirette per persone fisiche non imprenditori e per enti non commerciali (fatto salvo il limite di 200 kW). Il corrispettivo per la vendita di energia sarebbe non imponibile IVA per soggetti non imprenditori entro i limiti normativi, mentre diventa imponibile e rilevante ai fini delle imposte dirette se il referente è un produttore imprenditore o se la potenza complessiva supera 200 kW; in tal caso si applicano anche le ritenute ex art.28 DPR 600/73.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che: la tariffa premio e i rimborsi delle componenti tariffarie sono qualificabili come contributi a fondo perduto e, quindi, esclusi dal campo IVA; analogamente non assumono rilevanza reddituale per persone fisiche non imprenditori e, in generale, per enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale entro il limite di 200 kW. Il corrispettivo per la vendita di energia: se corrisposto a condomini, persone fisiche non imprenditori o comunità non commerciali con impianti fino a 200 kW è escluso da IVA e, ai fini diretti, è riconducibile a redditi diversi (art.67 lett. i) se non rileva come reddito d'impresa; se il referente è un produttore che svolge attività d'impresa o gli impianti superano 200 kW, i contributi e i corrispettivi concorrono a formare il reddito d'impresa, sono soggetti ad IVA (con regime di reverse charge per le cessioni di energia) e la tariffa erogata alle imprese è assoggettata alla ritenuta prevista dall'art.28 DPR 600/73. L'Agenzia precisa inoltre che il parere si basa sugli elementi forniti nell'istanza.

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