Cassazione Civile, Sentenza n. 20867/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha proposto opposizione ex art. 5‑ter l. n. 89/2001 avverso il decreto monocratico della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto ad Anna Ciaravola e Maria Ambrosio un equo indennizzo di euro 2.400,00 ciascuna per irragionevole durata del giudizio presupposto (iniziato nel 2011 e conclusosi nel 2021). Nel giudizio presupposto le garante avevano visto ridimensionata la pretesa iniziale (ingiunzione per garanti pari a euro 104.000,00) in un accertamento definitivo di euro 473,02 per ciascuna. Il Ministero ha dedotto la violazione dell'art. 2‑bis, comma 3, l. n. 89/2001, sostenendo che l'indennizzo non poteva superare il valore del diritto accertato dal giudice (e dunque doveva essere rideterminato a euro 473,02 per ciascuna).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendo violata la norma di cui all'art. 2‑bis, comma 3, l. n. 89/2001, perché la Corte d'appello non aveva adeguatamente considerato il limite rappresentato dal valore del diritto accertato (e aveva invece valorizzato il "patema d'animo" correlato al valore iniziale della domanda). Il decreto impugnato e' stato cassato limitatamente alle statuizioni a favore di Anna Ciaravola e Maria Ambrosio; decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la Cassazione ha revocato parzialmente il decreto monocratico e ha riconosciuto ad ognuna delle due la somma di euro 473,02, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità sono compensate tra Ministero e le due controricorrenti per la novità della questione; nessuna statuizione sulle spese dei terzi notificati per litis denuntiatio.
Norme richiamate
Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 2‑bis, comma 3
la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non possa in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice
il limite si applica all'indennizzo complessivo (non solo alla misura annua) e va rapportato al valore del diritto accertato dal giudice del giudizio presupposto; il valore accertato costituisce dato oggettivo applicabile indipendentemente dalla posizione processuale della parte (attore o convenuto)
Legge 24 marzo 2001, n. 89, art. 5‑ter
consente l'opposizione del Ministero avverso i decreti di equo indennizzo per durata irragionevole del processo; tale opposizione non instaura un procedimento autonomo ma una fase a contraddittorio del medesimo procedimento
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
consente la cassazione per violazione o falsa applicazione della legge, motivo invocato dal Ministero
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
consente alla Cassazione di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti
Ordinanze Corte Costituzionale n. 124 e n. 204 del 2014
interpretazione costituzionalmente orientata del limite del "valore accertato": il valore rilevante e' quello del diritto accertato dal giudice e il limite si applica anche quando il diritto sia stato accertato solo parzialmente
Massime di principio
- Nel liquidare l'indennizzo per irragionevole durata del processo il giudice deve confrontare l'entità dell'indennizzo con il valore del diritto accertato nel giudizio presupposto: l'indennizzo non può superare tale valore.
- Il limite previsto dall'art. 2‑bis, comma 3, si riferisce all'indennizzo complessivo e non solo a una misura annua; va applicato indifferentemente sia alla parte che ha agito che a quella che si e' difesa.
- Il "patema d'animo" o la gravità soggettiva dell'attesa non giustificano una liquidazione superiore al valore oggettivo accertato dal giudice nel processo presupposto.
- L'opposizione del Ministero ai sensi dell'art. 5‑ter non è un processo autonomo ma una fase di contraddittorio; la Corte può decidere nel merito se non servono ulteriori accertamenti (art. 384 c.p.c.).
- Se nel giudizio presupposto il credito o il diritto viene accertato in misura inferiore rispetto alla domanda iniziale, il limite dell'indennizzo deve essere rapportato all'importo accertato, anche quando la domanda originaria era molto piu' elevata.
- Gli interessi legali sono dovuti sull'indennizzo dalla domanda al saldo, ma se le parti non hanno fornito elementi per quantificare specifici interessi, tali voci non possono essere incluse nel limite fissato dall'art. 2‑bis, comma 3.
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