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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20849/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della Corte regionale che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione contro l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro (236.206,00 €) applicata alla sentenza civile che aveva condannato Giovanni Fontanesi al risarcimento in favore di Filippo Davoli. I motivi principali del ricorso in cassazione erano: (i) la censura circa la presunta errata applicazione dell'art. 59 d.P.R. 131/1986 (secondo l'Agenzia il giudice civile non poteva ritenere sufficiente la sola "astratta configurabilità" del reato per ammettere la registrazione a debito senza un accertamento giudiziale del reato); (ii) contestazione sull'individuazione dell'ente titolare del potere di prenotare a debito (Agenzia vs Stato/Amministrazione della giustizia); (iii) dedotta errata esclusione della solidarietà tra le parti ai sensi dell'art. 57 T.U.R.; (iv) doglianze relative a omessa pronuncia su questioni decisive e violazione degli artt. 22, 59 e 60 T.U.R. con riferimento alla portata della deroga alla regola della solidarietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo corretta la valutazione della Corte territoriale sul punto che per l'applicabilità dell'art. 59 lett. d) non è necessario l'accertamento penale concreto del reato ma è sufficiente la "astratta configurabilità" e la riconducibilità oggettiva dei fatti a fattispecie di reato. Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo relativo all'errata interpretazione della portata della disciplina fiscale: ha ritenuto che l'operatività degli artt. 59 e 60 T.U.R. si limita alla condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato e non si estende automaticamente alle altre statuizioni della sentenza (es. enunciazioni, transazione, pegni) che possono restare soggette a tassazione e, ove del caso, alla solidarietà tra le parti. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo punto e la causa è stata rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per il prosieguo e per esaminare le domande e le eccezioni assorbite; sono regolate le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 131/1986, art. 59, comma 1, lett. d)

    "sono registrate a debito le sentenze e gli altri prodotti da fatti costituenti reato"

    La Corte riconosce che l'art. 59 lett. d) consente la prenotazione a debito delle sentenze che attengono al risarcimento derivante da fatti riconducibili a reato; tale meccanismo può operare anche quando non sussiste un’accertata condanna penale, purché i fatti siano oggettivamente riconducibili a una fattispecie di reato (astratta configurabilità).

  • d.P.R. 131/1986, art. 60, comma 2

    "l'imposta prenotata a debito viene poi recuperata nei confronti della parte obbligata al risarcimento del predetto danno"

    L'art. 60(2) stabilisce che l'imposta prenotata a debito è recuperata nei confronti del soggetto condannato al risarcimento, derogando al principio generale della solidarietà per quella specifica statuizione (cioè il capo condannatorio relativo al danno da reato).

  • d.P.R. 131/1986, art. 57, comma 1

    non presente una citazione testuale integrale nella sentenza impugnata

    L'art. 57 fissa il principio generale di solidarietà tra le parti per il pagamento dell'imposta di registro; tuttavia la Corte precisa che tale solidarietà è derogata, limitatamente al capo di condanna risarcitoria per fatto di reato, dalla disciplina degli artt. 59 e 60.

  • art. 1173 c.c. e art. 112 c.p.c.

    non presente una citazione testuale integrale nella sentenza impugnata

    Rilevati nel primo motivo come parte della contestazione sul piano di diritto civile/procedurale, sono stati utilizzati dall'Agenzia per sostenere che il giudice civile non poteva riconoscere la natura risarcitoria derivante da reato senza un accertamento giudiziale; la Corte di legittimità tuttavia ha ritenuto irrilevante l'assenza di un accertamento penale formale quando i fatti sono oggettivamente riconducibili a reato.

  • art. 360 c.p.c. (canoni di cassazione)

    non presente una citazione testuale integrale nella sentenza impugnata

    Richiamato come fondamento delle censure avanzate in cassazione (es. vizio di diritto, nullità per omessa pronuncia), la Corte valuta i motivi nei limiti dei canoni di legittimità e ammette il ricorso soltanto nella parte riguardante la violazione/errata interpretazione della portata degli artt. 59 e 60 T.U.R.

Massime di principio

  • La registrazione a debito prevista dall'art. 59 lett. d) T.U.R. può essere disposta quando i fatti posti a base della domanda risarcitoria siano oggettivamente riconducibili a una fattispecie di reato; non è necessario un'accertata condanna penale affinché operi la prenotazione a debito.
  • La deroga alla solidarietà tra le parti (art. 57 T.U.R.) opera per la specifica statuizione che condanna al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato: l'imposta prenotata a debito è poi recuperata dal soggetto condannato ai sensi dell'art. 60(2).
  • Gli altri capi della sentenza (transazioni, pegni, enunciazioni, condanne non riconducibili a danno da reato) non rientrano nel meccanismo di cui agli artt. 59 e 60 e possono rimanere soggetti a tassazione secondo la regola generale, con conseguente possibile responsabilità solidale delle parti per quegli specifici elementi.
  • La qualificazione delle parti o degli atti come destinatari della registrazione a debito può essere compiuta anche dal giudice tributario: non è esclusiva della sola amministrazione; pertanto in sede contenziosa tributaria è ammissibile chiedere e ottenere il riconoscimento della registrazione a debito.
  • Nelle impugnazioni è importante precisare quali parti della sentenza si ritengono riconducibili a danno da reato e quali no: omissioni o valutazioni incomplete su quali capi siano coperti dall'art. 59/60 possono determinare la cassazione e il rinvio per riesame.
  • Per evitare rischi di tassazione su statuizioni diverse dal risarcimento per fatto di reato, le parti devono sollevare con chiarezza le eccezioni e documentare la natura risarcitoria riconducibile a reato dei singoli capi della sentenza.

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